Cassazione Penale, Sentenza n. 28178/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato la condanna di Mascio per: 1) bancarotta fraudolenta distrattiva relativa alla vendita di un immobile (contestazione incentrata sul fatto che parte del prezzo, in particolare un assegno di euro 61.449,09, non sarebbe stato effettivamente incassato e che l'accollo del debito da parte della società acquirente Esatri non sarebbe stato estinto, nonostante l'ipoteca); 2) bancarotta fraudolenta documentale (contestata la mancata consegna della documentazione contabile al liquidatore Bertoluzzi e il valore probatorio delle dichiarazioni etero-accusatorie); 3) bancarotta impropria da operazioni dolose consistente nel sistematico omesso versamento delle imposte (si deduceva la scarsa rilevanza temporale e quantitativa dei debiti alla cessazione dell'incarico, la riduzione dell'accertamento tributario in sede amministrativa e la mancanza del nesso causale e dell'elemento soggettivo). Il ricorrente ha chiesto l'accoglimento per travisamento della prova e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Sul punto della bancarotta distrattiva, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse motivato logicamente che non era provato l'incasso dell'assegno, che l'accollo non risultava estinto (insinuazione nel passivo di Esatri), che la vendita si era svolta pochi giorni prima della messa in liquidazione e che l'acquirente era riconducibile a familiari dell'imputato: elementi idonei a configurare finalità distrattive. Quanto alla bancarotta documentale, la Corte ha confermato la valutazione sulla mancata consegna della documentazione significativa (solo scritture relative al periodo 2012-2014) e ha ritenuto attendibili e non travisate le dichiarazioni del coimputato Bertoluzzi riscontrate dalla teste Romanini. Sulla bancarotta impropria da operazioni dolose la Corte ha richiamato e applicato l'interpretazione dell'art. 223 l. fall.: le operazioni dolose richiedono dolo sulle operazioni (consapevolezza di porre in essere atti infedeli o intrinsecamente pericolosi) e la prevedibilità concreta del dissesto; la Cassazione ha ritenuto provato che l'amministratore ha contribuito all'incremento dei debiti erariali nel periodo di gestione e che la condotta omissiva sistematica può integrare l'operazione dolosa. Pertanto il giudizio di merito è stato confermato e il ricorso rigettato.
Norme richiamate
art. 223 legge fallimentare
Disciplina la bancarotta fraudolenta c.d. 'impropria': primo comma rinvia all'art. 216 (fallimento formale) per amministratori; secondo comma punisce chi ha cagionato o concorso a cagionare il dissesto mediante fattispecie elencate del codice civile o per effetto di operazioni dolose. La Corte interpreta "fallimento" del secondo comma come "dissesto" sostanziale e richiede dolo sulle operazioni dolose (dolo sulle condotte prodromiche) con prevedibilità concreta del dissesto.
art. 216 legge fallimentare
Richiamato per distinguere il fallimento in senso formale (provvedimento giurisdizionale) dalla nozione sostanziale di dissesto utilizzata dall'art. 223, comma secondo.
art. 329 Codice della crisi d'impresa
Riproduce testualmente l'art. 223 l. fall.; la sostituzione del termine 'fallimento' con 'dissesto' non modifica il contenuto sostanziale ma conferma l'interpretazione giurisprudenziale.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione: la Corte ricorda i limiti della censura per travisamento e l'istituto della 'doppia conforme'.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti entro i quali il ricorso per cassazione riproduce i motivi di appello; la Corte ne evidenzia l'applicazione come vincolo procedurale.
art. 41 cod. pen.
Richiamato in relazione al concorso di cause: la presenza di concause non interrompe il nesso di causalità tra operazione dolosa e fallimento/dissesto.
artt. 42 e 43 cod. pen.
Richiamati sul piano dogmatico per inquadrare le forme del dolo e la responsabilità penale; la Corte conferma che la fattispecie rientra nelle forme dolose previste dal codice penale.
Massime di principio
- La semplice presenza in atto di una dichiarazione notarile di pagamento o di un assegno materiale non è di per sé prova dell'effettivo pagamento: è necessario dimostrare l'effettivo incasso o l'estinzione del debito.
- L'accollo del debito da parte di un acquirente non esclude la natura distrattiva della vendita se il debito non risulta estinto e l'operazione rende più difficoltoso l'esercizio della garanzia dei creditori (anche se esiste ipoteca).
- La vicinanza temporale tra l'operazione (es. vendita) e la messa in liquidazione/fallimento è un elemento sintomatico significativo per valutare finalità distrattive.
- Il controllo familiare o il collegamento tra cedente e cessionario (es. società amministrata da parenti) costituiscono elementi indiziari rilevanti per inferire la finalità distrattiva, purché supportati da altri elementi probatori.
- Per la bancarotta documentale, la mancata consegna della documentazione contabile significativa e la coerenza delle dichiarazioni dei testimoni possono legittimare la responsabilità anche se alcune testimonianze sono etero-accusatorie, se riscontrate.
- Nelle operazioni dolose che cagionano dissesto, il dolo si riferisce alle operazioni o alle scelte gestionali (consapevolezza di porre in essere atti infedeli o intrinsecamente pericolosi), non necessariamente all'intenzione di provocare il fallimento; è richiesta la prevedibilità concreta del dissesto come conseguenza.
- La responsabilità per operazioni dolose non viene esclusa dalla presenza di concause efficaci preesistenti: l'aggravamento del dissesto anche parziale per effetto delle operazioni dolose può integrare il reato.
- In sede di Cassazione è molto limitata la possibilità di riconsiderare le valutazioni di merito; il ricorrente deve indicare specifici errori di diritto o travisamento della prova nei termini strettamente previsti dalla legge.
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