Sentenza n. 60/2026 - Torino, Sezione 3
quanto al ricorso n. 1751 del 2025: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 603/2024 pubblicata il 06/03/2024, notificata in forma esecutiva in data 11/03/2024, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: Pisciotta Paolo dell'importo di €. 1.000,00, Semeraro Loredana dell'importo di €. 2.500,00, Stroligo Claudia Egle dell'importo di €. 2.500,00, Suraci Simona dell'importo di €. 2.000,00, Strabello Luigia dell'importo di €. 2.000,00 e Attisano Paola dell'importo di €. 2.500,00. quanto al ricorso n. 2208 del 2025: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Alessandria, Sezione Lavoro, n. 6/2024 pubblicata il 11/01/2024, notificata in forma esecutiva in data 18/01/2024, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: Moscatiello Anna Maria dell'importo di €. 2.000,00, Pagliuca Immacolata dell'importo di €. 2.500,00, Pasquale Elisa dell'importo di €. 1.500,00, Porro Cristina dell'importo di €. 2.500,00 e Prigione Tiziana dell'importo di €. 2.500,00. quanto al ricorso n. 2588 del 2025: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 2204/2023 pubblicata il 06/12/2023, notificata in forma esecutiva in data 09/01/2024, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: Coppo Silvia dell'importo di €. 1.500,00, Chita Emanuele dell'importo di €. 1.500,00, Carè Alessandra dell'importo di €. 500,00, Cirillo Giuseppina dell'importo di €. 2.000,00 e Costarelli Giuseppe dell'importo di €. 500,00. quanto al ricorso n. 2589 del 2025: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 1718/2023 pubblicata il 03/10/2023, notificata in forma esecutiva in data 13/11/2023, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: Novarini Sonia dell'importo di €. 500,00, Onorato Paola dell'importo di €. 500,00, Pantaleo Candida dell'importo di €. 2.500,00, Parisi Rossana dell'importo di €. 2.500,00 e Pasqualino Sonia dell'importo di €. 2.500,00. quanto al ricorso n. 2626 del 2025: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 1925/2023 pubblicata il 02/11/2023, notificata in forma esecutiva in data 13/11/2023, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: Foti Simona dell'importo di €. 2.000,00, Giorda Cristina dell'importo di €. 1.000,00, Geymonat Daniela dell'importo di €. 1.500,00, Gastaldi Simonetta dell'importo di €. 2.500,00, Gancitano Daniela dell'importo di €. 1.000,00 e Giordano Dorotea Maria Rita dell'importo di €. 1.500,00. quanto al ricorso n. 2920 del 2025: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n.604/2024 pubblicata il 06/03/2024, notificata in forma esecutiva in data 11/03/2024, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: Bodrone Valeria dell'importo di €. 2.500,00, Caccavo Michela dell'importo di €. 2.500,00, Boero Andrea dell'importo di €. 2.000,00, Bottignole Elena dell'importo di €. 2.000,00, Boseglio Riccardo dell'importo di €. 1.000,00 e Capizzi Gabriella dell'importo di €. 1.500,00. quanto al ricorso n. 2962 del 2025: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n.1696/2023 pubblicata il 03/10/2023, notificata in forma esecutiva in data 12/10/2023, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: Agretto Marica dell'importo di €. 1.500,00, Attardi Ivana dell'importo di €. 1.500,00, Albanese Francesca dell'importo di €. 1.000,00, Allasio Ludovico Tullio Piero dell'importo di €. 1.500,00, Avenati Bassi Francesca Adelina dell'importo di €. 500,00, Amorese Mariangela dell'importo di €. 2.000,00 e Nicolaci Francesco Paolo dell'importo di €. 2.000,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito a sentenze del giudice ordinario del lavoro relative al pagamento di somme per la carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Sono stati proposti sette ricorsi, successivamente riuniti per identità di motivazione e dispositivo, per ottenere l'esecuzione di altrettante sentenze dei Tribunali ordinari di Torino e Alessandria, Sezioni lavoro, passate in giudicato e notificate in forma esecutiva al Ministero dell'Istruzione e del Merito. I ricorrenti hanno dedotto l'omesso pagamento delle somme liquidate in loro favore dai titoli giudiziali. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza tuttavia contestare l'inadempimento. Il TAR ha verificato che le sentenze erano state prodotte in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c., che erano state notificate via PEC presso il domicilio reale dell'Amministrazione e che, al momento della proposizione dei ricorsi, era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi e li ha accolti, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle sentenze del giudice ordinario e di pagare ai singoli ricorrenti le somme ivi liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento è stato nominato Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, da attivarsi entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. I ricorrenti sono stati onerati di comunicare al Commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il TAR ha inoltre applicato l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., fissando una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute: essa decorre dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione e cessa con l'adempimento spontaneo oppure, in caso di persistente inadempimento, con l'efficacia della nomina del Commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché alla refusione del contributo unificato. Il TAR ha infine disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato, una somma dovuta dall'Amministrazione; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 475 c.p.c.
La produzione della copia attestata conforme all'originale della sentenza è stata ritenuta idonea ai fini dell'azione esecutiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proposizione dell'azione di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione debitrice.
art. 93 c.p.c.
Ha fondato la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. 55/2014
È stato richiamato per la dimidiazione dei parametri relativi alla liquidazione dei compensi professionali.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente produca il titolo giudiziale in copia attestata conforme, dimostri la notificazione esecutiva all'Amministrazione e risulti inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento dei debiti delle pubbliche amministrazioni.
- L'omessa contestazione dell'inadempimento, unitamente alla perdurante mancata esecuzione del giudicato, consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'Amministrazione il pagamento delle somme liquidate dal titolo giudiziale entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, individuando anche un termine ulteriore per l'esecuzione sostitutiva e ponendo i relativi costi a carico dell'Amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute; essa decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'adempimento spontaneo o con l'efficacia della nomina del Commissario ad acta.
- La riunione di ricorsi seriali con identità di motivazione e dispositivo può essere disposta per ragioni organizzative e di pronta definizione senza alterare l'autonomia delle singole decisioni, inclusa la liquidazione separata delle spese per ciascun ricorso.
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