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Sentenza

Sentenza n. 47/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento - dell’Ordinanza sindacale ex art. 54 TUEL prot. n. 0200424 del 15.12.2025 notificata in pari data; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi: la nota prot. n. 0166907/2025 del 17.10.2025 con cui il Comune di Terni ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente; l’atto di diffida prot. n. 0134413/2025, notificato in data 22.08.2025, con cui il Comune di Terni ha intimato alla ricorrente di provvedere, previa nomina di un tecnico Agronomo o Forestale, ad “effettuare una accurata verifica degli alberi radicati all'interno delle proprietà private in prossimità della strada comunale, al fine di accertare tutte le eventuali situazioni di pericolo causate dalle alberature, pianificando quindi, entro 10 giorni tutti i lavori di potatura e/o abbattimento che il caso richiede”, nonché, all'esito, di trasmettere una nota tecnica attestante gli interventi effettuati ed il conseguente superamento delle condizioni di rischio; la comunicazione di intervento trasmessa dai Vigili del Fuoco al Comune di Terni in data 19.08.2025; il verbale relativo al sopralluogo di verifica dell’ottemperanza della diffida prot.134413/25.

Giustizia amministrativa202500548

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 54 TUEL che imponeva la verifica tecnica e la messa in sicurezza delle alberature prospicienti una strada comunale, oltre agli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale del 15 dicembre 2025, la diffida comunale, il diniego di autotutela e gli ulteriori atti presupposti, deducendo: violazione dell’art. 54 TUEL e difetto di istruttoria, per l’assenza di una situazione straordinaria, imprevedibile e attuale di pericolo e per il tempo trascorso dal sopralluogo dei Vigili del Fuoco; violazione della convenzione di concessione e degli artt. 952 ss. c.c., sostenendo che l’obbligo di manutenzione non comprendesse la particella destinata a uliveto e non interessata dagli impianti sportivi; violazione degli artt. 3, 14 e 31 del Codice della strada, assumendo che l’area fosse una scarpata, la cui manutenzione sarebbe spettata al Comune quale proprietario della strada, e non una ripa, la cui manutenzione grava sul proprietario del fondo confinante. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità per scadenza del termine assegnato e ha difeso la legittimità dell’ordinanza, la natura di ripa dell’area e l’obbligo manutentivo della concessionaria. Le amministrazioni statali hanno chiesto la propria estromissione, rilevando la natura endoprocedimentale dell’atto dei Vigili del Fuoco e l’assenza di legittimazione passiva rispetto all’ordinanza sindacale.

La decisione

Il TAR ha estromesso dal giudizio la Prefettura di Perugia, ma non il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, poiché era stato impugnato anche il verbale tecnico del sopralluogo da cui il procedimento aveva preso avvio. Ha respinto l’eccezione comunale di improcedibilità, ritenendo persistente l’interesse alla decisione nonostante l’eventuale inottemperanza agli atti impugnati. Nel merito ha respinto il ricorso. Quanto all’art. 54 TUEL, ha ritenuto che alberi non in salute, collocati in posizione tale da poter cadere su una strada pubblica o aperta al pubblico, possano integrare un pericolo per la pubblica incolumità idoneo a giustificare un’ordinanza contingibile e urgente. L’amministrazione può imporre direttamente potatura o abbattimento oppure prescrivere una verifica tecnica urgente e gli interventi conseguenti. Nel caso concreto, i riferimenti ai rami aggettanti, agli alberi secchi, alla presenza di edera e rampicanti e alla loro prossimità alla strada erano sufficienti a delimitare l’oggetto dell’obbligo, anche se non particolarmente dettagliati. Il ritardo dell’amministrazione tra sopralluogo e ordinanza poteva eventualmente rilevare sotto altri profili, ma non escludeva l’urgenza di provvedere. Quanto alla ripartizione degli obblighi manutentivi, il TAR ha distinto la scarpata, la cui manutenzione spetta all’ente proprietario della strada, dalla ripa, la cui manutenzione grava sul proprietario del fondo laterale. In assenza di contestazione specifica degli elementi rappresentati dal Comune, ossia la permanenza dell’inclinazione naturale del terreno e l’assenza di scavi nella realizzazione della strada, ha qualificato l’area come ripa e non come scarpata. Ha inoltre interpretato la convenzione nel senso che l’obbligo della concessionaria riguarda l’intera area e il complesso oggetto della concessione, non soltanto le strutture sportive, comprendendo quindi anche la particella interessata dalle alberature. Il ricorso è stato definitivamente respinto, con estromissione della Prefettura e compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L’ordinanza contingibile e urgente può essere adottata per fronteggiare un rischio per la pubblica incolumità derivante da alberature non sane e prospicienti una strada pubblica; può imporre direttamente gli interventi oppure una verifica tecnica urgente e gli interventi che ne risultino necessari.

  • art. 14 d.lgs. 285/1992

    Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; […]

    La manutenzione della strada e delle sue pertinenze grava sull’ente proprietario della strada.

  • art. 3, comma 1, n. 10, d.lgs. 285/1992

    limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea

    La disposizione concorre a individuare il confine stradale e a distinguere la pertinenza stradale dalle aree laterali appartenenti ai fondi confinanti.

  • art. 3, comma 1, n. 44, d.lgs. 285/1992

    zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada

    La ripa è la zona di terreno laterale immediatamente sovrastante o sottostante la scarpata del corpo stradale; la sua manutenzione non grava, in linea di principio, sull’ente proprietario della strada.

  • art. 31 d.lgs. 285/1992

    I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.

    L’obbligo di mantenere in sicurezza le ripe dei fondi laterali grava sui proprietari dei fondi, anche per prevenire la caduta di materiale sulla strada.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Gli elementi di fatto non specificamente contestati possono essere valorizzati dal giudice ai fini della decisione.

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti e consenso alla decisione immediata nel merito.

Massime di principio

  • La presenza di alberature non sane, collocate in prossimità di una strada pubblica o aperta al pubblico e caratterizzate da elementi esteriormente percepibili di possibile caduta, può integrare un pericolo per la pubblica incolumità idoneo a giustificare l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 TUEL.
  • L’ordinanza ex art. 54 TUEL può limitarsi a imporre al destinatario una verifica tecnica qualificata delle alberature e l’esecuzione degli interventi risultanti necessari, purché sia previsto un termine breve e coerente con l’esigenza di prevenzione del rischio.
  • L’amministrazione, nell’imporre interventi manutentivi sulle alberature private prospicienti una strada, deve individuare almeno sommariamente gli indici esteriori del pericolo e delimitare l’ambito dell’obbligo; non può trasferire genericamente al privato un’attività di vigilanza sull’intero patrimonio arboreo né imporre costi eccedenti quanto ragionevolmente esigibile dal titolare del bene.
  • Ai fini della ripartizione degli obblighi manutentivi previsti dal Codice della strada, la scarpata costituisce parte o pertinenza del corpo stradale, mentre la ripa è la zona di terreno laterale sovrastante o sottostante la scarpata; la manutenzione della scarpata grava sull’ente proprietario della strada, quella della ripa sul proprietario del fondo laterale.
  • La qualificazione di un’area come ripa può essere desunta dalla permanenza dell’inclinazione naturale del terreno e dall’assenza di scavi eseguiti per la realizzazione o l’allargamento della strada, soprattutto quando tali elementi non siano specificamente contestati.
  • Quando una convenzione di concessione del diritto di superficie obbliga il concessionario a mantenere e gestire l’area e il complesso, l’obbligo può riguardare l’intera area oggetto della concessione, comprese le porzioni non direttamente occupate dagli impianti sportivi, salvo un’espressa limitazione convenzionale.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiEfficacia ed esecuzione del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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