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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2144/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena, sostenendo che la revoca non poteva essere disposta in sede esecutiva perché i precedenti ostativi alla concessione del beneficio risultavano documentalmente dagli atti del giudizio di cognizione (certificato del casellario) e dunque erano conoscibili dal giudice della cognizione; denuncia violazione di norme costituzionali e processuali (artt. 111 e 27 Cost.) e norme del codice penale e di procedura penale relative alla revoca del beneficio e ai limiti della revoca "in executivis" (art. 164, comma 4 cp; art. 168 cp; art. 674, comma 1-bis cpp; art. 648 cpp ecc.).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha disposto che, essendo il certificato del casellario con i precedenti ostativi presente nel fascicolo del giudizio di cognizione (quindi documentalmente noto al giudice della cognizione, quantomeno in sede d'appello), la causa ostativa non poteva essere considerata come "novum" e pertanto il giudice dell'esecuzione non poteva legittimamente revocare la sospensione condizionale della pena in sede esecutiva. Ne consegue l'illegittimità dell'ordinanza impugnata e l'accoglimento del ricorso (annullamento dell'ordinanza di revoca e ripristino della tutela del ricorrente nella misura disposta dalla sentenza).

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen.

    Disciplina i limiti e le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte rileva che la presenza di precedenti ostativi documentalmente risultanti impedisce che la revoca possa essere disposta in sede esecutiva qualora fossero conoscibili dal giudice della cognizione

  • art. 168 cod. pen.

    Prevede la revoca del beneficio in presenza di specifiche condizioni; la Corte chiarisce che la revoca di diritto prevista non si applica se i precedenti erano già documentalmente noti al giudice della cognizione

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di revocare la sospensione concessa illegittimamente; la Corte interpreta limitativamente tale potere quando le cause ostative erano documentalmente note al giudice della cognizione, per tutela del giudicato e dell'affidamento

  • art. 648 cod. proc. pen.

    Riguarda il momento in cui la sentenza diventa irrevocabile; la Corte lo richiama in relazione alla formazione del giudicato che preclude la rinnovazione di questioni già conoscibili in sede di cognizione

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in tema di garanzie del giusto processo: la Corte sottolinea che non è ammissibile che errori processuali ricadano a danno del privato quando potevano essere imputati all'operato dell'ufficio giudiziario o del pubblico ministero

  • art. 27 Cost.

    Richiama la finalità rieducativa della pena: la Corte osserva che la rieducazione e la certezza dei rapporti giuridici impongono prudenza nel riaprire giudicati e nel disporre esecuzioni a distanza di anni

  • Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)

    Precedente fondamentale: afferma che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio solo se le cause ostative non erano documentalmente note al giudice della cognizione; la Corte interpreta tale principio nel senso che la conoscibilità documentalmente provata preclude la revoca in sede esecutiva

Massime di principio

  • Se i precedenti ostativi alla concessione della sospensione condizionale risultano documentalmente dal fascicolo di cognizione (es. certificato del casellario), la revoca del beneficio non può essere legittimamente disposta dal giudice dell'esecuzione; la questione doveva essere affrontata in sede di cognizione e, se necessario, con i rimedi ordinari di impugnazione
  • Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare la conoscibilità di eventuali cause ostative; l'assenza di un'indagine del giudice della cognizione non trasforma automaticamente i dati documentalmente presenti in "nova"
  • Se la causa ostativa era effettivamente non conoscibile (emersa dopo la irrevocabilità della sentenza), il giudice dell'esecuzione può intervenire e revocare il beneficio ai sensi dell'art. 674, comma 1-bis cpp; è quindi essenziale distinguere tra "notizia documentalmente presente" e "novità" sopravvenuta
  • Per la difesa: è strategico far inserire e valorizzare nel fascicolo giudiziario ogni elemento favorevole (es. certificato del casellario) e sollevare tempestivamente la questione in fase di cognizione o appello per evitare che l'omissione favorisca la revoca "in malam partem"
  • Per il pubblico ministero: l'omissione dell'impugnazione o della formale sollecitazione può consolidare l'effetto preclusivo del giudicato; pertanto va valutata l'opportunità di impugnare e di sollecitare la valutazione dei precedenti quando essi risultano in atti
  • Per il giudice d'appello: l'esercizio del potere di revoca è facoltativo ma, se i presupposti ostativi risultano dagli atti, manca giustificazione per non provvedere in cognizione; il silenzio argomentativo non equivale a "non conoscenza" degli elementi documentalmente presenti

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