Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 901/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Benevento - Sezione Lavoro n. 899 dell’1 ottobre 2024, pronunciata in esito al giudizio RG n. 650/2024.

Giustizia amministrativa202504915

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento - Sezione Lavoro n. 899 dell'1 ottobre 2024, relativa al riconoscimento di euro 1.000,00 mediante carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, in relazione al servizio prestato a tempo determinato negli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024. Ha chiesto l'assegnazione di un termine per l'adempimento, la fissazione di una penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il ricorso è stato proposto dopo il passaggio in giudicato della sentenza e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato del titolo azionato e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, con esclusione della parte relativa alle spese di lite liquidate nel giudizio lavoristico, poiché il difensore antistatario, titolare di un autonomo credito, non aveva proposto il ricorso di ottemperanza. Ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in caso di ulteriore inerzia ministeriale e liquidando, ove dovuto, il compenso in euro 500,00 a carico del Ministero. Ha inoltre imposto la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    articolo 114, comma 4, lettera e)

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per il ritardo nell'adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il ricorso di ottemperanza è stato ritenuto proponibile dopo l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente"

    Costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto dal giudicato del giudice del lavoro, la cui esecuzione è stata ordinata dal TAR.

  • artt. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e 22, comma 36, l. n. 724/1994

    interessi legali ... dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione

    Il giudicato da eseguire comprendeva anche gli interessi legali maturati tra la data del diritto all'accredito e la concreta attribuzione della somma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza sono sufficienti, ai fini dell'esercizio dei poteri ex art. 114 c.p.a., l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e l'inutile decorso del termine legalmente previsto per l'adempimento dell'amministrazione.
  • Quando il giudicato impone alla pubblica amministrazione l'erogazione di una somma o l'attivazione di uno specifico beneficio, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento, nominare anticipatamente un commissario ad acta per l'inerzia successiva e porre a carico dell'amministrazione il relativo compenso, ove dovuto.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato.
  • Il difensore antistatario, titolare di un autonomo credito per le spese processuali liquidate in suo favore, non può ottenere l'esecuzione di tale specifica statuizione nel giudizio di ottemperanza promosso esclusivamente dalla parte assistita, se non è anch'egli ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.