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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48841/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bono Domenico era stato condannato in primo grado per resistenza a pubblico ufficiale (capo a) ex art. 337 c.p.) e per lesioni personali aggravate (capo b) ex artt. 582, 585 e 576 c.p.), reati in continuazione tra loro (fatti del 1 luglio 2014). In appello la Corte di Appello di Roma ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni (capo b) ma ha confermato la responsabilità per la resistenza (capo a), riducendo la pena. Con ricorso in Cassazione la difesa ha contestato: 1) che anche la resistenza fosse già prescritta (sostenendo che il regime temporale per la prescrizione fosse identico a quello delle lesioni) e che la recidiva reiterata non poteva far valere una diversa decorrenza; 2) che mancasse adeguata motivazione sul dolo della resistenza, poiché l'azione dell'imputato sarebbe stata diretta solo a manifestare risentimento non a opporsi all'operato degli agenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale secondo cui la recidiva reiterata (art. 99, comma 2 c.p.) era stata riconosciuta in primo grado e non contestata in appello, e che l'incremento previsto dalla recidiva va calcolato sul massimo edittale del reato-base. Ne è conseguito che il termine di prescrizione per le lesioni (con il calcolo applicato) era maturato e il reato era estinto, mentre per la resistenza, a causa del diverso massimo edittale e dell'aumento per recidiva, la prescrizione sarebbe maturata dopo la data della sentenza di appello; dunque la dichiarazione di estinzione per prescrizione delle sole lesioni era corretta. Quanto al profilo del dolo per la resistenza, la Corte ha ritenuto che la motivazione della decisione di merito fosse adeguata: la condotta (lancio di un bicchiere contro gli agenti) dimostrava la finalizzazione ostativa all'attività d'ufficio, e l'affermazione difensiva sull'involontarietà della gomitata risultava indimostrata. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma (la sentenza riporta "somma di euro tre" al termine del dispositivo).

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Norma che sanziona la resistenza a pubblico ufficiale; la sentenza applica tale fattispecie al capo a) ed è stata ritenuta non estinta per prescrizione per i termini risultanti dall'applicazione dell'aumento per recidiva.

  • artt. 582, 585, 576 cod. pen.

    Fattispecie delle lesioni personali aggravate (art. 582 e segg.); la relativa prescrizione è stata ritenuta maturata nella fase tra prima sentenza e appello secondo il calcolo effettuato dalla Corte territoriale.

  • art. 99, comma 2, cod. pen.

    Prevede l'aumento di pena per la recidiva reiterata; la Corte ha interpretato che l'aumento va applicato al massimo edittale del reato-base per determinare il termine utile ai fini della prescrizione.

  • art. 157, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce le soglie generali per la prescrizione (per esempio il riferimento alle soglie di 6 anni per alcuni delitti); la Corte ha richiamato la norma per spiegare che l'aumento per recidiva non si calcola sul termine minimo fissato dall'art. 157 ma sul massimo edittale del reato-base.

  • Sez. 6, n. 16581 del 28/03/2019 (Rv. 275724)

    Giurisprudenza della Cassazione richiamata per l'indirizzo secondo cui l'incremento della pena per recidiva reiterata va calcolato sul massimo edittale del reato-base ai fini della determinazione del tempo di prescrizione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione agli effetti della decisione di inammissibilità del ricorso; la sentenza fa riferimento alle pronunce conseguenti all'esito del ricorso.

Massime di principio

  • Quando sia stata riconosciuta la recidiva reiterata, l'aumento della pena ai fini della prescrizione va calcolato sul massimo edittale del reato-base, non sulle soglie minime fissate dall'art. 157 c.p.p.; ciò può determinare termini di prescrizione differenti per reati diversi anche se commessi nello stesso fatto e in continuazione
  • La prescrizione di fase si calcola considerando l'ultimo atto interruttivo (qui la sentenza di primo grado) e la data della decisione successiva; perciò è essenziale individuare correttamente il termine finale utile al maturare della prescrizione
  • Se la recidiva è stata riconosciuta in primo grado e non è stata effettivamente impugnata o contestata nel merito in appello, quella circostanza è rilevante e vincolante per il calcolo della prescrizione in sede di successivo giudizio di legittimità
  • Le censure di vizio di motivazione sul dolo richiedono che il ricorrente indichi specifici profili di illogicità o di insufficienza della motivazione; allegazioni fattuali contrarie ai riscontri probatori (es. presunta involontarietà) devono essere documentate per poter ribaltare la valutazione di merito
  • La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso per manifesta infondatezza quando i motivi sono sostanzialmente contraddetti dalla ricostruzione dei fatti compartita dalla sentenza impugnata e dalla giurisprudenza applicabile

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