Cassazione Penale, Sentenza n. 08021/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per reati tributari (artt. 2, 8 e 10 del Dlgs. 74/2000) deducendo: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per il rifiuto delle attenuanti generiche, sostenendo che il giudice aveva valutato in modo incongruo l'assenza di segni di resipiscenza nonostante la comparizione in processo e l'esame dell'imputato, nonché non aveva adeguatamente considerato il ridimensionamento dell'offensività e la mancanza di locupletazione rilevante; (2) vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego della sospensione condizionale della pena, contestando che la reiterazione delle condotte potesse ostare al beneficio ove le azioni rientrassero in un medesimo disegno criminoso e limitandosi a poche annualità fiscali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione della Corte d'appello, che aveva valorizzato la gravità delle condotte in relazione al consistente vantaggio patrimoniale, escluso elementi favorevoli come l'attenuante per insussistenza di effettiva collaborazione processuale (la mera sottoposizione a esame non equivale a collaborazione produttiva di risultati tangibili) e considerato legittimo rilevare l'assenza di resipiscenza. Quanto alla sospensione condizionale, la Corte ha approvato la valutazione sulla rilevanza della reiterazione delle condotte unitamente all'entità delle operazioni commerciali, affermando che il riconoscimento della continuazione non inficia automaticamente la valutazione negativa ai fini del beneficio. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
Dlgs. 74/2000
Norme che disciplinano i delitti tributari contestati; la Corte ha confermato la condanna per le fattispecie richiamate valutando la gravità in relazione al vantaggio patrimoniale conseguito
Codice penale
Disposizione sulle attenuanti generiche: la loro riconoscibilità è oggetto di giudizio di fatto e il giudice può escluderle con motivazione congrua e non contraddittoria
Codice di procedura penale
Prevede l'obbligo di sostenere le spese del procedimento in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Corte Costituzionale
sent. n. 186 del 13/06/2000
Riferimento utilizzato dalla Corte per motivare la misura equitativa (versamento alla Cassa delle Ammende) quando il ricorso è inammissibile ma non presentato con colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 6, n. 42688/2008; Sez. 4, n. 3284/2014
Principi consolidati secondo cui la Corte di legittimità non sindaca il giudizio di fatto del giudice del merito se la motivazione è congrua; l'accertamento sulle attenuanti e sulla collaborazione processuale è rimesso al giudice di merito
Massime di principio
- La concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto: il giudice può legittimamente escluderle se fornisce motivazione congrua e non contraddittoria; la Cassazione non sostituisce tale valutazione se è adeguatamente motivata
- La mera comparizione in aula o la sottoposizione ad esame non costituiscono di per sé collaborazionе processuale rilevante; la collaborazione deve tradursi in risultati concreti e valutabili
- L'assenza di resipiscenza può legittimamente influire sulla valutazione favorevole al reo, ma il giudice non deve formulare giudizi negativi ingiustificati: serve contestualizzare la scelta nella motivazione
- La sussistenza di una continuazione può influire sulla quantificazione della pena ma non annulla automaticamente l'effetto negativo della pluralità di condotte ai fini di benefici come la sospensione condizionale; la reiterazione e l'entità economica delle condotte sono fattori rilevanti
- In sede di cassazione, per ottenere accoglimento di motivi attinenti a violazioni di legge o carenze di motivazione, è necessario dimostrare l'insussistenza o la manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito
- Ricorrere in modo non fondato comporta il rischio di inammissibilità e di condanna alle spese, oltre a sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle Ammende) se il ricorso è dichiarato inammissibile senza colpa grave nella sua proposizione
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