Cassazione Penale, Ordinanza n. 40183/2025 del 15/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano deducendo sette motivi: violazione di legge in relazione all'art. 420-ter c.p.p. e all'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.; violazione di legge in relazione agli artt. 525, comma 2, c.p.p., 179 c.p.p. e 495, comma 4-ter, c.p.p., per il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a seguito del mutamento del giudice; vizi di violazione di legge e motivazione quanto alla mancata considerazione di risultanze processuali riferite al capo a) e al capo b); violazione di legge e motivazione in relazione agli artt. 157 e ss. c.p. per l'omesso riconoscimento della prescrizione del reato sub a), almeno per l'annualità 2010; violazione di legge e motivazione in relazione all'art. 240 c.p.; violazione di legge in relazione all'art. 133 c.p. per eccessività della pena, all'art. 99 c.p. per erronea contestazione della recidiva e all'art. 163 c.p. per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale. La Corte di cassazione ha però rilevato d'ufficio che il ricorso era tardivo, poiché depositato oltre il termine di legge, e quindi inammissibile de plano.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine per impugnare. Ha accertato che il deposito del ricorso è avvenuto il 18 luglio 2025, mentre il termine scadeva il 3 luglio 2025, essendo il procedimento svolto nelle forme dell'art. 598-bis, comma 1, c.p.p. senza partecipazione delle parti. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. non si applica al ricorso per cassazione avverso sentenze di appello decise in camera di consiglio non partecipata, quando non vi sia stata una valida dichiarazione di assenza nelle forme degli artt. 420 e 420-bis c.p.p. o una tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, c.p.p. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 420-ter c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come norma processuale asseritamente violata, ma non esaminata nel merito per la tardività del ricorso.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
Invocato per dedurre una nullità di ordine generale, ma il motivo non è stato scrutinato nel merito per inammissibilità dell'impugnazione.
art. 525, comma 2, c.p.p.
Richiamato in relazione al mutamento del giudice e alla richiesta di rinnovazione istruttoria.
art. 179 c.p.p.
Richiamato quale parametro della dedotta nullità processuale.
art. 495, comma 4-ter, c.p.p.
Invocato per sostenere l'omesso accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
art. 157 c.p.
Censurato per il mancato riconoscimento della prescrizione del reato sub a), almeno per il 2010.
art. 240 c.p.
Richiamato per contestare la statuizione sulla confisca.
art. 133 c.p.
Invocato per lamentare l'eccessività della pena.
art. 99 c.p.
Richiamato per contestare la recidiva.
art. 163 c.p.
Invocato per l'omesso riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
art. 598-bis, comma 1, c.p.p.
Norma processuale che disciplina la celebrazione del giudizio di appello in camera di consiglio non partecipata; rilevante per il calcolo del termine per ricorrere.
art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
L'aumento di quindici giorni del termine per impugnare il difensore dell'imputato giudicato in assenza non si applica al ricorso per cassazione contro sentenze di appello rese in camera di consiglio non partecipata, in assenza dei presupposti indicati dalla giurisprudenza.
art. 420 c.p.p.
Richiamato dalla giurisprudenza per la valida dichiarazione di assenza dell'imputato.
art. 420-bis c.p.p.
Richiamato dalla giurisprudenza per la valida dichiarazione di assenza dell'imputato.
art. 598-bis, comma 2, c.p.p.
La mancata tempestiva istanza di partecipazione esclude la possibilità di considerare l'imputato come 'giudicato in assenza' ai fini dell'aumento del termine di impugnazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di appello celebrato in camera di consiglio non partecipata, il termine per proporre ricorso per cassazione va calcolato secondo la disciplina ordinaria, senza applicazione automatica dell'aumento di quindici giorni previsto per l'imputato giudicato in assenza, salvo che ricorrano i presupposti formali della dichiarazione di assenza o della tempestiva richiesta di partecipazione.
- La qualità di 'imputato giudicato in assenza' non può essere riconosciuta quando il giudizio di appello si sia svolto senza udienza partecipata e non sia stata proposta tempestivamente istanza di partecipazione: in tale caso non opera il regime premiale dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
- La tardività del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità de plano dell'impugnazione, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle Ammende, ove non possa escludersi profili di colpa nella proposizione.
- Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per ragioni processuali assorbenti, la Corte non procede all'esame dei motivi sostanziali o di merito dedotti contro la sentenza impugnata.
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