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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15717/2020 del 23/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione tributaria)

La controversia

La società aveva presentato una dichiarazione DOCFA proponendo per l'immobile una rendita catastale di 40.092 euro. L'Agenzia delle entrate l'ha rettificata attribuendo una rendita di 70.103 euro. La CTP di Isernia ha respinto l'impugnazione e la CTR del Molise, con sentenza depositata il 26 marzo 2014, ha confermato la decisione. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulla motivazione degli atti, sostenendo che l'avviso non consentisse di ricostruire l'iter della stima, anche perché non erano disponibili la stima dell'Ufficio né gli immobili utilizzati per la comparazione; ha inoltre contestato la valutazione unitaria del fabbricato e dell'area di sedime e l'incertezza circa l'incidenza della scala mobile. Con il secondo motivo ha censurato l'ammissione in appello di documenti nuovi, deducendo la violazione degli artt. 57 e 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e l'introduzione di un nuovo tema d'indagine. Con il terzo ha denunciato motivazione apparente o perplessa, sia perché fondata su documenti asseritamente introdotti illegittimamente, sia perché non avrebbe affrontato la controversia nei termini definiti dal ricorso. Con il quarto ha dedotto l'omesso esame delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile rispetto a un altro fabbricato assunto come similare. Con il quinto ha lamentato la violazione dell'onere della prova e delle regole di valutazione probatoria, sostenendo che l'Ufficio non avesse dimostrato gli elementi alla base della rendita attribuita.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: nel caso di DOCFA la motivazione è sufficiente quando l'Ufficio attribuisce una rendita diversa sulla base di una diversa valutazione tecnica degli elementi di fatto già indicati dal contribuente; la stima diretta costituisce il fondamento motivazionale dell'avviso ed è conoscibile nell'ambito del procedimento partecipativo. Le contestazioni sulla scala mobile attengono a valutazioni di fatto non riesaminabili in cassazione. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati: i documenti prodotti dall'Agenzia in appello sostenevano mere difese, senza ampliare il thema decidendum, e la produzione documentale in appello è consentita dall'art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992; la CTR ha deciso sulla questione effettivamente sottoposta. Il quarto motivo è inammissibile perché prospetta censure di fatto, non dimostra la decisività dell'omissione rispetto alla pluralità delle ragioni della decisione e non prova che il fatto fosse stato specificamente dedotto in appello. Il quinto motivo è infondato: ripropone critiche già esaminate e non considera che il classamento e l'attribuzione della rendita derivavano da una DOCFA presentata dalla stessa contribuente. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro oltre spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7 L. n. 212/2000

    In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, conv. in L. n. 75 del 1993 e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall’Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell’attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all’avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione

    Nella procedura DOCFA con stima diretta, la stima dell'Ufficio fonda la motivazione dell'avviso ed è prontamente conoscibile dal contribuente nel procedimento partecipativo; la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso non determina, di per sé, un difetto di motivazione.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso

    Quando la differenza tra la rendita DOCFA proposta e quella attribuita dipende da una diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto, è sufficiente indicare i dati oggettivi e la classe attribuita; se invece l'Ufficio disattende o valuta diversamente gli elementi fattuali, deve specificare le differenze riscontrate.

  • art. 10 R.D.L. n. 652/1939

    Nella fattispecie, l’ufficio ha soltanto attribuito una diversa e più alta rendita, diversamente valutando gli elementi di fatto già indicati dal contribuente.

    La rettifica della rendita basata sulla diversa valutazione degli elementi di fatto già dichiarati dal contribuente non equivale a una loro disattenzione e, nel caso deciso, non richiedeva una motivazione più approfondita.

  • art. 8 D.P.R. n. 1142/1949

    qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso

    La disciplina della rendita catastale va applicata distinguendo tra diversa valutazione tecnica degli stessi fatti, per la quale basta l'indicazione dei dati oggettivi e della classe, e diversa valutazione degli elementi di fatto, che impone una motivazione specifica.

  • art. 30 D.P.R. n. 1142/1949

    Ne consegue il rigetto del ricorso.

    La Corte cita la disposizione tra quelle invocate sul classamento, ma il testo non ne espone una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 2 D.L. n. 16/1993, convertito in L. n. 75/1993

    In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, conv. in L. n. 75 del 1993 e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall’Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell’attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all’avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione

    Nel procedimento DOCFA con stima diretta, la stima costituisce il presupposto e il fondamento motivazionale dell'avviso e, essendo prontamente conoscibile nel procedimento partecipativo, non deve necessariamente essere riprodotta o allegata all'avviso.

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, conv. in L. n. 75 del 1993 e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall’Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell’attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all’avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione

    Nel classamento svolto tramite DOCFA e stima diretta, la stima è il fondamento motivazionale dell'avviso e la sua mancata allegazione non invalida la motivazione se il contribuente può conoscerla nell'ambito del procedimento.

  • art. 57 D.Lgs. n. 546/1992

    L’Agenzia ha depositato in appello documenti nuovi a supporto di mere difese e cioè documenti che attestano che la stessa società nell’eseguire una (successiva) DOCFA per una seconda struttura retrostante con le stesse caratteristiche ha proposto una stima in linea con quella dell’ufficio, nonchè altra documentazione comparativa con immobili in Macchia di Isernia; quest’ultima documentazione non è peraltro posta a fondamento della decisione del giudice d’appello.

    Nel caso concreto la produzione documentale non ha introdotto un nuovo tema di indagine né ampliato il thema decidendum, poiché supportava mere difese dell'Ufficio.

  • art. 58 D.Lgs. n. 546/1992

    Non si tratta quindi di un ampliamento del thema decidendum ma soltanto di una illustrazione della stessa linea difensiva di primo grado sulla congruità della stima, e, quanto al resto, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, consente la produzione in appello di qualsiasi documento (Cass. 29568/2018).

    La disposizione consente la produzione di documenti nuovi in appello; nel caso deciso, i documenti prodotti dall'Ufficio illustravano la linea difensiva già sostenuta e non ampliavano l'oggetto della controversia.

  • art. 111 Cost.

    Di conseguenza non sussiste neppure il dedotto vizio di motivazione perchè il giudice d’appello ha pronunciato esattamente sul thema decidendum prospettato dalla parte.

    Non sussiste il vizio denunciato quando il giudice d'appello decide sul thema decidendum effettivamente prospettato dalla parte.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Di conseguenza non sussiste neppure il dedotto vizio di motivazione perchè il giudice d’appello ha pronunciato esattamente sul thema decidendum prospettato dalla parte.

    La decisione esclude il vizio motivazionale perché la CTR si è pronunciata sulla controversia definita dalle allegazioni della parte.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    Di conseguenza non sussiste neppure il dedotto vizio di motivazione perchè il giudice d’appello ha pronunciato esattamente sul thema decidendum prospettato dalla parte.

    La motivazione non è apparente quando il giudice d'appello decide sulla controversia effettivamente prospettata e definita dalle parti.

  • art. 132 c.p.c.

    Di conseguenza non sussiste neppure il dedotto vizio di motivazione perchè il giudice d’appello ha pronunciato esattamente sul thema decidendum prospettato dalla parte.

    Non ricorre il vizio di motivazione denunciato se la pronuncia affronta il thema decidendum sottoposto al giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Di conseguenza non sussiste neppure il dedotto vizio di motivazione perchè il giudice d’appello ha pronunciato esattamente sul thema decidendum prospettato dalla parte.

    La censura di legittimità per vizio processuale non è fondata quando il giudice d'appello ha deciso sulla controversia come delimitata dalle parti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Si tratta di censure in punto di fatto che non possono essere proposte in questa sede e comunque non si dimostra la decisività del fatto, a fronte di una motivazione fondata su una pluralità di ragioni, nè la sua specifica prospettazione in grado di appello.

    La censura per omesso esame è inammissibile se si risolve in contestazioni di fatto e non dimostra la decisività del fatto né la sua specifica deduzione nel giudizio di appello.

  • art. 2697 c.c.

    Si ripropongono con questo motivo le critiche prospettate nei motivi precedenti, trascurando di considerare che il classamento e l’attribuzione di rendita non promana da una iniziativa dell’ufficio bensì da una DOCFA presentata dal contribuente (Cass. n. 30166/2019).

    La doglianza sull'onere probatorio non può prescindere dal fatto che il classamento e l'attribuzione della rendita originano dalla DOCFA presentata dal contribuente; nel caso deciso, la censura riproponeva critiche già esaminate.

  • art. 115 c.p.c.

    Si ripropongono con questo motivo le critiche prospettate nei motivi precedenti, trascurando di considerare che il classamento e l’attribuzione di rendita non promana da una iniziativa dell’ufficio bensì da una DOCFA presentata dal contribuente (Cass. n. 30166/2019).

    La censura relativa alla valutazione delle prove è infondata, nel contesto della procedura in esame, quando ripropone contestazioni già esaminate senza considerare che l'attribuzione della rendita segue una DOCFA del contribuente.

  • art. 360 c.p.c.

    Si tratta di censure in punto di fatto che non possono essere proposte in questa sede e comunque non si dimostra la decisività del fatto, a fronte di una motivazione fondata su una pluralità di ragioni, nè la sua specifica prospettazione in grado di appello.

    Le censure di fatto non sono riesaminabili in cassazione nei termini prospettati e il motivo di omesso esame richiede la dimostrazione della decisività e della specifica deduzione del fatto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    La Corte dà atto che, in caso di sussistenza dei presupposti e se dovuto, l'ulteriore contributo unificato è pari a quello previsto per il ricorso principale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    A seguito del rigetto del ricorso, la Corte attesta la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

    La parte soccombente è condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA, quando l'Ufficio attribuisce una rendita diversa per una valutazione tecnica più elevata degli elementi di fatto già indicati dal contribuente, l'avviso è motivato mediante l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; una motivazione più analitica è necessaria se l'Ufficio disattende o valuta diversamente gli elementi fattuali, specificando le differenze rilevate.
  • Quando l'attribuzione della rendita catastale segue una procedura DOCFA con stima diretta, la stima costituisce il presupposto e il fondamento motivazionale dell'avviso e, se prontamente e facilmente conoscibile dal contribuente nell'ambito del procedimento partecipativo, la sua mancata riproduzione o allegazione non determina un difetto di motivazione.
  • La produzione di documenti nuovi in appello tributario, consentita dall'art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992, non comporta di per sé un ampliamento del thema decidendum quando i documenti si limitano a supportare mere difese già svolte in primo grado.
  • La censura di omesso esame non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione dei fatti e richiede che il ricorrente dimostri la decisività del fatto asseritamente trascurato e la sua specifica deduzione nel giudizio di appello.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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