Cassazione Penale, Sentenza n. 26435/2022 del 08/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato, anche agli effetti civili, le condanne per bancarotta fraudolenta (art. 236 l.f., c. 2, n.1 in relazione agli artt. 223 e 216 l.f.) per distrazione di somme dal patrimonio della Villa Aurora S.p.A. (trasformata in S.r.l.), nonché per reati connessi: bancarotta impropria da falso in bilancio (capo F, per Rea), vendita di pacchetto azionario pignorato (art. 388 c.p., capo L, per Rea), e violazioni tributarie (art. 10-bis d.lgs. n.74/2000, capi N,O,P, per Rea). Le censure riguardavano nullità di notificazione, vizio di motivazione e valutazione della prova (anche per la riconosciuta assoluzione dal falso in bilancio per anni precedenti), inesistenza del dolo o sua insufficiente prova (compresa la tesi della "bancarotta riparata" a seguito di versamenti parziali), inesistenza del ruolo di amministratore di fatto, errata interpretazione del rapporto tra decreto di ammissione al concordato e dichiarazione di fallimento, nonché eccessività delle pene e durata delle pene accessorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi nella maggior parte dei profili, dichiarando inammissibili molti motivi nuovi e confermando i punti essenziali della ricostruzione di merito (tra cui la sussistenza delle distrazioni, la qualifica di amministratore di fatto per Rea e il dolo dell'extraneus Ferri). Tuttavia i ricorsi sono stati parzialmente accolti solo sul punto del trattamento sanzionatorio: la Corte ha annullato senza rinvio la determinazione delle pene principali operata dai giudici di merito per un errore nel bilanciamento dell'aggravante di continuazione fallimentare rispetto alle attenuanti. Conseguentemente la pena è stata rideterminata in via definitiva in: Rea Giorgio anni 4 di reclusione; Ferri Patrizia anni 1, mesi 6 e giorni 20 di reclusione. Tutto il resto della sentenza impugnata è stato confermato.
Norme richiamate
art. 236 legge fallimentare
La Corte conferma che la norma punisce le fattispecie di bancarotta anche nell'ambito del concordato preventivo: il decreto di ammissione al concordato può svolgere la funzione analoga alla sentenza dichiarativa di fallimento ai fini dell'art.236, comma 2.
art. 223 legge fallimentare
comma primo e secondo richiamati
Rilevata l'applicabilità delle fattispecie di bancarotta impropria (fatti distrattivi e falsificazioni) nell'ambito di procedure concorsuali, richiamate dall'art.236.
art. 216 legge fallimentare
Usata per qualificare le condotte distrattive rilevanti ai fini dei reati fallimentari e per la determinazione delle pene accessorie; la Corte d'appello aveva ridotto le pene accessorie in applicazione della sentenza C. Cost. n.222/2018.
art. 219 legge fallimentare
La continuazione fra più fatti di bancarotta è formalmente qualificata come circostanza aggravante e pertanto deve essere sottoposta al bilanciamento con le attenuanti ai sensi dell'art.69 c.p.; la Corte ha rilevato un errore del giudice di merito nell'escludere tale confronto.
art. 388 cod. penale
Applicato alla vendita del pacchetto azionario pignorato: la Corte ha ritenuto che indizi forti (tempistica, natura simulata dell'atto, rapporto con prestanome) giustificavano la condanna per la conoscenza del pignoramento.
art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000
La Corte afferma che l'amministratore di fatto può essere penalmente responsabile per violazioni tributarie come l'amministratore di diritto, ove ne sussistano gli elementi.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato come parametro probatorio nella valutazione degli indizi di conoscenza del pignoramento; la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata.
art. 54 disp. att. cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto non sanante la irregolarità nella copia unica dell'avviso di deposito notificato, essendo la violazione non sanzionata in nullità e non avendo arrecato pregiudizio.
Massime di principio
- Il decreto di ammissione al concordato preventivo può essere considerato, ai fini dell'art.236 l.f., momento rilevante analogo alla sentenza di fallimento: le distrazioni operate prima o dopo l'ammissione possono integrare bancarotta punibile.
- Per la bancarotta fraudolenta per distrazione non è necessario che l'agente abbia la consapevolezza dello stato di insolvenza: il dolo è generico e può ricavarsi dalla natura fittizia, dall'entità o dalle modalità dell'operazione.
- Il concorrente esterno (extraneus) risponde quando agisce volontariamente apportando la sua condotta alla sottrazione dei beni alla garanzia dei creditori, non richiedendosi necessariamente la conoscenza del dissesto societario.
- La cosiddetta "bancarotta riparata" è esclusa se la restituzione o versamenti riparatori avvengono dopo il momento consumativo rilevante (decreto di ammissione al concordato o sentenza di fallimento): la riparazione deve eliminare il pericolo concreto per i creditori prima di tale momento.
- L'amministratore di fatto è equiparato, nei doveri e nelle responsabilità penali, all'amministratore di diritto e può rispondere anche per reati tributari e fallimentari ove risultino gli elementi obiettivi e soggettivi necessari.
- In Cassazione sono inammissibili i motivi 'nuovi' non sollevati e decisi in appello: il ricorso non può introdurre materie che non siano state previamente devolute al giudice di merito.
- La continuazione prevista dall'art.219 l.f. è formalmente circostanza aggravante e deve essere posta a confronto (bilanciamento) con le attenuanti ai sensi dell'art.69 c.p.; errori in tale bilanciamento possono giustificare annullamento limitato alla determinazione della pena.
- Irregolarità formali nelle notificazioni non determinano automaticamente nullità quando manchi il concreto pregiudizio ovvero la fattispecie non è sanzionata a pena di nullità.
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