Cassazione Civile, Ordinanza n. 02770/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda revocatoria ordinaria proposta da un istituto di credito nei confronti di tre contratti di affitto di fondi rustici stipulati tra più soggetti locatori e una società agricola affittuaria, in relazione a crediti della banca verso i debitori, poi ceduti a una società veicolo e successivamente oggetto di intervento di altra banca creditrice. La Corte d'appello aveva accolto gli appelli dei creditori e la società agricola aveva proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità depositava un atto con cui chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere perché, secondo quanto dedotto, una procedura esecutiva immobiliare si era conclusa con l'acquisto degli immobili da parte della ricorrente e con il pagamento integrale dei debiti; in subordine dichiarava rinuncia al ricorso. Successivamente interveniva la cessionaria del credito chiedendo la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere o, in subordine, per rinuncia agli atti, con compensazione delle spese. Anche un controricorrente depositava memoria in senso analogo.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto dei fatti sopravvenuti emersi dagli atti e, assorbito ogni altro profilo, ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che non sussisteva più alcun contenzioso tra le parti in relazione alla causa. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di appello e di quello di cassazione, conformemente alla richiesta comune delle parti. La Corte ha infine dato atto che il processo era esente dall'applicazione dell'art. 13 del testo richiamato nel provvedimento.
Norme richiamate
art. 13
Il provvedimento dà atto che il processo risulta esente dall'applicazione della disposizione richiamata, senza ulteriori specificazioni nel testo disponibile.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, intervengono fatti sopravvenuti che eliminano integralmente la materia del contendere, la Corte deve dichiararne la cessazione senza esaminare i motivi di ricorso.
- La cessazione della materia del contendere comporta l'assorbimento di ogni altra questione processuale o di merito pendente.
- Se tutte le parti concordano sulla cessazione del contenzioso e chiedono la compensazione, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese dei gradi interessati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02737/2024 del 30/01/2024
- ordinanza_civile · 30 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02742/2024 del 30/01/2024
- ordinanza_civile · 30 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02746/2024 del 30/01/2024
- ordinanza_civile · 30 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02748/2024 del 30/01/2024
- ordinanza_civile · 30 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02750/2024 del 30/01/2024
- ordinanza_civile · 30 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02753/2024 del 30/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →