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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18769/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda l’obbligo di versamento dei contributi dovuti alla gestione separata per redditi da attività libero-professionale prodotti nell’anno 2009 da un’avvocata. La Corte d’appello, confermando il Tribunale, aveva ritenuto prescritto il credito contributivo dell’INPS, assumendo come dies a quo il 16 giugno 2010, cioè il termine ultimo per il versamento del saldo dei contributi dovuti per l’anno 2009; poiché la raccomandata con cui l’INPS aveva richiesto il pagamento era stata notificata solo il 30 giugno 2015, il termine quinquennale sarebbe risultato già spirato. Con unico motivo di ricorso, l’INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c., 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, 18 d.lgs. n. 241/1997, 17 d.P.R. n. 435/2001 e d.P.C.M. 10 giugno 2010, deducendo che la Corte territoriale non aveva considerato il differimento/slittamento del termine di pagamento previsto da tale d.P.C.M., che posticipava la scadenza rilevante ai fini della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell’INPS. Ha richiamato il principio secondo cui, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi della gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e, quindi, assume rilievo anche un eventuale differimento normativo di tale termine. Applicando il d.P.C.M. 10 giugno 2010, che per i contributi dovuti per il 2009 differiva la scadenza dal 30 giugno al 7 luglio 2010, la Corte ha escluso che alla data della richiesta dell’INPS del 30 giugno 2015 fosse maturata la prescrizione quinquennale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei contributi previdenziali, rileva la scadenza del termine di pagamento effettivamente applicabile.

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    Disciplina l’obbligo contributivo alla gestione separata oggetto della lite.

  • art. 18 d.lgs. n. 241/1997

    Richiamato quale norma di coordinamento per il versamento dei contributi dovuti.

  • art. 17 d.P.R. n. 435/2001

    Richiamato in relazione ai termini di versamento dei contributi.

  • d.P.C.M. 10 giugno 2010

    Ha differito i termini di pagamento dei contributi dovuti per l’anno 2009, con rilievo diretto sulla decorrenza della prescrizione.

Massime di principio

  • In materia di contributi previdenziali, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento concretamente vigente, sicché ogni differimento normativo del termine incide sul dies a quo della prescrizione.
  • Se il termine per il versamento dei contributi viene prorogato da una disposizione sopravvenuta, il credito contributivo non può dirsi prescritto prima della nuova scadenza.
  • Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione di norme sulla decorrenza della prescrizione è fondata quando il giudice di merito abbia omesso di considerare una proroga legale del termine di adempimento rilevante ai fini del computo della prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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