Ordinanza n. 1841/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere di rigetto della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina sulla sanatoria relativa al terzo condono edilizio, con dichiarazione di grave danno in area di interesse paesaggistico
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il parere espresso dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina, recante rigetto del parere di competenza sulle opere edilizie abusive oggetto di domanda di sanatoria ai sensi della legge n. 326/2006, dell’art. 32 della legge n. 326/2003 e dell’art. 23 della legge regionale n. 37/1985. Il ricorso è stato notificato il 9 febbraio 2024 al Comune di Lipari. Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., dubbi sulla ricevibilità del ricorso, poiché l’atto impugnato risulta essere stato adottato dalla Soprintendenza di Messina e la relativa nota del 17 maggio 2023 sarebbe stata notificata via PEC al tecnico interessato, circostanza potenzialmente rilevante ai fini della decorrenza del termine per impugnare. Il Collegio ha inoltre rilevato dubbi sull’ammissibilità del ricorso, poiché il ricorso non è stato notificato alla Soprintendenza che ha adottato l’atto impugnato e che, pur non essendosi costituita, appare parte resistente necessaria; la notificazione al Comune di Lipari non è stata ritenuta sufficiente, non avendo tale ente emanato il provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ha sottoposto al contraddittorio della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., due questioni rilevate d’ufficio: la possibile irricevibilità del ricorso per tardività, in relazione alla comunicazione del provvedimento del 17 maggio 2023 e alla notificazione del ricorso del 9 febbraio 2024; e la possibile inammissibilità per omessa notificazione del ricorso alla Soprintendenza di Messina, autrice dell’atto impugnato e qualificabile come parte resistente necessaria. Il Collegio ha assegnato al ricorrente dieci giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza per depositare una memoria su tali questioni, riservando la decisione a una successiva camera di consiglio senza la presenza delle parti. Le spese non sono state disciplinate in via definitiva.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Visto l’art. 73, co. 3, cod. proc. amm.
Consente al giudice di sottoporre al contraddittorio delle parti le questioni rilevate d’ufficio prima della decisione, assegnando un termine per il deposito di memorie.
art. 32 l. n. 326/2003
opere in sanatoria art.32 L.n.326/03
Richiamato quale base normativa della competenza della Soprintendenza nell’ambito della sanatoria paesaggistica relativa al terzo condono.
l. n. 326/2006
sanatoria ai sensi della L. n. 326/2006
Richiamata come normativa della domanda di sanatoria edilizia oggetto del parere soprintendentizio.
art. 23 l.r. n. 37/1985
Richiamato nel provvedimento soprintendentizio quale ulteriore fondamento normativo del parere sulle opere in sanatoria.
Massime di principio
- Quando il provvedimento impugnato è stato adottato da un’amministrazione diversa da quella cui il ricorso è stato notificato, il giudice deve verificare se l’amministrazione autrice dell’atto sia parte resistente necessaria e se l’omessa notificazione determini l’inammissibilità del ricorso.
- La notificazione di un provvedimento a un tecnico incaricato o ad altro soggetto diverso dal destinatario sostanziale può porre una questione sulla decorrenza del termine di impugnazione; tale questione deve essere valutata alla luce dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte dell’interessato.
- Prima di definire il giudizio sulla base di una questione rilevata d’ufficio, il giudice amministrativo deve instaurare il contraddittorio su tale questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando alle parti un termine per presentare memorie.
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