Cassazione Penale, Sentenza n. 36867/2023 del 06/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Neroni impugnava l'ordinanza del 7.2.2022 con la quale la Corte d'appello di Ancona aveva rigettato le sue istanze di rinnovata applicazione dell'indulto e di revoca del precedente provvedimento della Corte d'appello di L'Aquila che aveva revocato l'indulto (ord. 305/17). La revoca era stata motivata dal fatto che, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, Neroni aveva commesso altri delitti per i quali, con sentenza irrevocabile e riconoscimento del vincolo della continuazione, era stato condannato a quattro anni e sei mesi; tra questi il reato previsto dall'art. 479 cod. pen., per il quale era stata inflitta pena di tre anni. Successivamente era stato riconosciuto il vincolo di continuazione con un reato di bancarotta ritenuto più grave e, con ordinanza del 14.6.2021, la pena per il reato di cui all'art. 479 era stata rideterminata in due mesi. Neroni sosteneva che tale rideterminazione avrebbe fatto venire meno la causa ostativa all'applicazione dell'indulto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la richiesta di Neroni poggiasse su un presupposto non definitivo: l'ordinanza del 14.6.2021, che aveva rideterminato la pena, era stata successivamente annullata dalla Quinta Sezione di questa Corte (sentenza 30.11.2021) con rinvio per nuovo esame, pertanto non risultava una determinazione definitiva della pena che potesse far cessare l'impedimento alla concessione dell'indulto. Per tali ragioni la Corte ha escluso la valutabilità del motivo e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge n. 241 del 2006
La Corte ha considerato che Neroni aveva commesso altri delitti nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge n. 241/2006, fatto che ha costituito presupposto per la revoca dell'indulto. L'incidenza della temporizzazione rispetto all'entrata in vigore della legge è stata valutata come elemento ostativo alla concessione del beneficio.
Art. 479 cod. pen.
Il reato richiamato era stato inizialmente ritenuto rilevante ai fini della revoca dell'indulto (pena originaria di tre anni) ma, a seguito del riconoscimento della continuazione con il reato di bancarotta, la pena attribuita al reato di cui all'art. 479 era stata successivamente rideterminata in misura inferiore (due mesi). Tuttavia la Corte ha ritenuto irrilevante tale rideterminazione ai fini della rinnovata applicazione dell'indulto finché la rideterminazione non fosse divenuta definitiva.
Massime di principio
- Le istanze dirette a ottenere benefici penitenziari (es. indulto) fondate su fatti o decisioni non definitive sono inammissibili: occorre che la modifica di fatto o di diritto sia definitiva per poter essere presa in considerazione.
- La revoca di un beneficio come l'indulto può tener conto di condotte commesse dopo l'entrata in vigore di specifiche norme (qui richiamata la legge n. 241/2006): se il ricorrente ha compiuto nuovi reati nel periodo rilevante, ciò può costituire motivo di revoca.
- Se la qualificazione del reato più grave (o la determinazione della pena) cambia in sede di esecuzione o per riconoscimento della continuazione, tale cambiamento può rimuovere l'ostacolo al beneficio solo quando la decisione sia definitiva e non più soggetta ad annullamento o revisione.
- Chi propone ricorso alla Corte di cassazione deve basare le proprie doglianze su provvedimenti irrevocabili; procedimenti o ordinanze poi annullate dai giudici di legittimità non possono fondare richieste cautelative o riedificatorie sino al loro definitivo accertamento.
- Il rigetto di istanze manifestamente premature o fondate su provvedimenti non definitivi può comportare condanna alle spese e, nei casi previsti, il pagamento di somme alla Cassa delle ammende.
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