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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33294/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato de plano inammissibile la denuncia di conflitto di competenza, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché proposta direttamente dalla parte privata anziché da un giudice. Il proponente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo esclusi profili di colpa nella presentazione del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La parte privata ha proposto direttamente davanti alla Corte di cassazione una denuncia di conflitto di competenza tra il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, e il Tribunale di Roma, anch'esso in composizione monocratica. Il conflitto riguardava la richiesta di unificazione in un'unica scheda delle iscrizioni del casellario giudiziale. La Corte ha rilevato che la denuncia era stata proposta dalla parte e non da uno dei giudici interessati. Secondo l'orientamento dominante, la parte privata non può sollevare direttamente il conflitto dinanzi alla Corte di cassazione, ma deve denunciarne la sussistenza al giudice di merito nelle forme previste dall'art. 30, comma 2, c.p.p.; spetta poi al giudice effettuare la verifica preliminare della riconducibilità della situazione alla disciplina dei conflitti prevista dall'art. 28 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 28 c.p.p.

    La disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza è applicabile previa verifica della riconducibilità della situazione concreta alla relativa previsione da parte del giudice di merito.

  • art. 30, comma 2, c.p.p.

    La parte privata può denunciare la sussistenza del conflitto al giudice di merito, ma non può sollevarlo direttamente davanti alla Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la dichiarazione de plano dell'inammissibilità della denuncia di conflitto proposta in modo processualmente non consentito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità, il proponente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La parte privata non può proporre direttamente alla Corte di cassazione un conflitto di giurisdizione o di competenza; deve denunciarne la sussistenza al giudice di merito secondo le forme previste dall'art. 30, comma 2, c.p.p.
  • Spetta al giudice di merito effettuare la verifica preliminare dell'astratta riconducibilità della situazione denunciata alla disciplina dei conflitti prevista dall'art. 28 c.p.p.
  • La denuncia di conflitto proposta direttamente dalla parte privata alla Corte di cassazione è inammissibile e può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando non risultino esclusi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso penale

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