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Sentenza

Sentenza del 15/06/2018 n. 15837 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, successivamente fallita, nel 2003 effettuò acquisti e importazioni senza applicazione dell'IVA mediante lettere d'intento e utilizzo del plafond, pur non possedendo i requisiti per essere considerata esportatore abituale. L'Agenzia delle Entrate recuperò l'IVA non versata e applicò le sanzioni previste dall'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 471/1997. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'accertamento ritenendo che non vi fosse danno erariale, poiché la società avrebbe comunque potuto detrarre l'IVA sugli acquisti. L'Agenzia ha impugnato tale decisione sostenendo che, in assenza dei presupposti del plafond, il cessionario è tenuto al pagamento dell'IVA e delle relative sanzioni, indipendentemente dalla possibilità di detrazione e dalla buona fede.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originariamente proposto dalla società. Ha stabilito che il plafond non elimina il debito IVA, ma sospende soltanto l'esigibilità o esecutività del tributo. Se manca lo status di esportatore abituale e quindi il plafond non esiste, l'IVA deve essere assolta dal cessionario, che risponde anche delle sanzioni previste dalla legge. È stata ritenuta irrilevante sia la possibilità di detrarre l'IVA sia l'eventuale buona fede o errore non doloso. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre il fallimento è stato condannato a rimborsare all'Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.300,00 oltre accessori e spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, commi 1, lett. a), b) e c), e 2

    le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate senza pagamento dell'imposta ... su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni ... fatte nel corso dell'anno solare precedente

    Il regime del plafond consente agli esportatori abituali di effettuare acquisti e importazioni senza applicazione immediata dell'IVA entro determinati limiti quantitativi. La non imponibilità prevista dalla lettera c) incide sull'esigibilità del tributo, non sulla sua esistenza.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 7, comma 3

    qualora la dichiarazione d'intento sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa

    Quando la dichiarazione d'intento è emessa senza i presupposti di legge, il cessionario, committente o importatore che l'ha rilasciata è responsabile del pagamento dell'IVA non assolta e delle sanzioni.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    Il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti è distinto dall'obbligo di applicare e versare l'IVA. La possibilità di detrarre l'imposta non legittima l'utilizzo del plafond in assenza dei relativi requisiti.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60

    Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica ... soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi

    La possibilità di rivalsa e la conseguente detrazione dell'IVA addebitata dopo un accertamento riguardano una fattispecie diversa e non eliminano la responsabilità originaria per l'indebito utilizzo del plafond.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 5, 6 e 7

    Sono richiamate in relazione al regime generale della responsabilità e delle sanzioni tributarie; nel caso concreto la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina speciale relativa alle dichiarazioni d'intento irregolari.

  • Legge 18 febbraio 1997, n. 28, art. 2

    Richiamata dall'Agenzia in relazione alla disciplina del plafond e dei requisiti per il suo utilizzo.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 8

    Richiamata dall'Agenzia nell'ambito delle disposizioni invocate a sostegno dell'accertamento; la decisione si fonda principalmente sulla disciplina IVA del plafond e sulla responsabilità prevista dall'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 471/1997.

Massime di principio

  • Il plafond IVA è un meccanismo di sospensione dell'esigibilità del tributo, non una cancellazione del debito IVA.
  • L'utilizzo del plafond presuppone il possesso effettivo dello status di esportatore abituale e il rispetto dei limiti quantitativi previsti; una lettera d'intento irregolare non rende legittimo l'acquisto senza IVA.
  • La possibilità astratta di detrarre l'IVA sugli acquisti non esclude l'obbligo di versare l'imposta quando il regime di non applicazione è stato utilizzato senza i presupposti.
  • In caso di dichiarazione d'intento priva dei requisiti, il cessionario, committente o importatore può essere chiamato direttamente a pagare l'IVA non assolta e le sanzioni.
  • La buona fede, l'assenza di intento evasivo o un semplice errore di calcolo non fanno venir meno, di per sé, la responsabilità prevista per l'indebito utilizzo del plafond.
  • Le regole sulla detrazione dell'IVA e quelle sulla sospensione dell'esigibilità sono autonome: il riconoscimento della detrazione non sana l'inosservanza dei requisiti del plafond.

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