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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9670/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di conferma della Corte d'assise d'appello che aveva assolto l'imputato per vizio totale di mente, con due motivi: (1) motivazione mancante o manifestamente illogica/contraddittoria in relazione all'ipotesi alternativa proposta dalla consulente di parte civile (la vittima sarebbe stata "altamente sollecitante", comportamento che secondo la consulente e parte della letteratura non escluderebbe l'imputabilità); (2) mancata assunzione di prova decisiva: i giudici hanno deciso sulla capacità di intendere e volere senza una specifica perizia sul punto richiesta dal pubblico ministero nell'atto di appello e non risultano risposte specifiche nella sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile l'art. 608, comma 1-bis, c.p.p. che limita il ricorso per cassazione quando il giudice di appello conferma una sentenza di proscioglimento: in tal caso il ricorso può essere proposto solo per i motivi indicati dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 c.p.p.. Nel caso concreto il ricorso era fondato su lettere diverse (d) ed e) e pertanto è incorso nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, primo periodo. La norma (introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103) è stata ritenuta applicabile ratione temporis. Pertanto il provvedimento è stato dichiarato inammissibile e la sentenza di proscioglimento confermata resta definitiva.

Norme richiamate

  • art. 608, comma 1-bis, codice di procedura penale

    "se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606"

    La Corte ha interpretato questa norma nel senso di limitare l'accesso alla Cassazione contro sentenze di conferma di proscioglimento, rendendo inammissibili i ricorsi fondati su motivi non ricompresi nelle lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p.

  • art. 606, comma 1 e comma 3, codice di procedura penale

    L'art. 606 disciplina i motivi per il ricorso in cassazione; il comma 3 prevede l'inammissibilità del ricorso quando non rientra tra i motivi consentiti. La Corte ha applicato il comma 3 per dichiarare inammissibile il ricorso proposto con lettere diverse da quelle consentite dall'art. 608, comma 1-bis.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 69

    Norma che ha introdotto nel sistema processuale l'art. 608, comma 1-bis; la Corte ha ritenuto che tale previsione sia applicabile ratione temporis al procedimento esaminato.

Massime di principio

  • Quando il giudice d'appello conferma una sentenza di proscioglimento, il ricorso in Cassazione è ammissibile soltanto per i motivi espressamente previsti dall'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c). Ricorsi fondati su altri motivi saranno dichiarati inammissibili.
  • Se il pubblico ministero intende censurare la valutazione della capacità di intendere e volere o la mancata acquisizione di una perizia, deve comunque inquadrare il motivo nelle forme ammesse dall'art. 606 (lett. a-c) quando la sentenza impugnata è una conferma di proscioglimento; diversamente il rimedio della Cassazione non è accessibile.
  • Per evitare l'inammissibilità tecnica, è opportuno che il PM (o la parte che vorrebbe impugnare) formuli tempestivamente e nel modo processualmente corretto le richieste istruttorie (ad es. istanza di consulenza peritale) già in sede di appello o provveda a far valere i profili di diritto configurabili tra le lettere a), b) e c) dell'art. 606.
  • La declaratoria di inammissibilità per vizi formali o di collocazione del motivo non implica necessariamente un giudizio di merito sulle questioni sostanziali (es. imputabilità): in tali casi la pronuncia definitive l'impossibilità di riesame in Cassazione per quelle ragioni formali.
  • La recente modifica normativa (L. 103/2017) che ha introdotto l'art. 608, comma 1-bis, è applicabile ratione temporis e può incidere sul diritto dell'accusa di impugnare giudicati di proscioglimento confermati in appello; pertanto va sempre verificata la natura del titolo impugnato prima di proporre ricorso per cassazione.

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