Cassazione Penale, Sentenza n. 9670/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di conferma della Corte d'assise d'appello che aveva assolto l'imputato per vizio totale di mente, con due motivi: (1) motivazione mancante o manifestamente illogica/contraddittoria in relazione all'ipotesi alternativa proposta dalla consulente di parte civile (la vittima sarebbe stata "altamente sollecitante", comportamento che secondo la consulente e parte della letteratura non escluderebbe l'imputabilità); (2) mancata assunzione di prova decisiva: i giudici hanno deciso sulla capacità di intendere e volere senza una specifica perizia sul punto richiesta dal pubblico ministero nell'atto di appello e non risultano risposte specifiche nella sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile l'art. 608, comma 1-bis, c.p.p. che limita il ricorso per cassazione quando il giudice di appello conferma una sentenza di proscioglimento: in tal caso il ricorso può essere proposto solo per i motivi indicati dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 c.p.p.. Nel caso concreto il ricorso era fondato su lettere diverse (d) ed e) e pertanto è incorso nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, primo periodo. La norma (introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103) è stata ritenuta applicabile ratione temporis. Pertanto il provvedimento è stato dichiarato inammissibile e la sentenza di proscioglimento confermata resta definitiva.
Norme richiamate
art. 608, comma 1-bis, codice di procedura penale
"se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606"
La Corte ha interpretato questa norma nel senso di limitare l'accesso alla Cassazione contro sentenze di conferma di proscioglimento, rendendo inammissibili i ricorsi fondati su motivi non ricompresi nelle lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p.
art. 606, comma 1 e comma 3, codice di procedura penale
L'art. 606 disciplina i motivi per il ricorso in cassazione; il comma 3 prevede l'inammissibilità del ricorso quando non rientra tra i motivi consentiti. La Corte ha applicato il comma 3 per dichiarare inammissibile il ricorso proposto con lettere diverse da quelle consentite dall'art. 608, comma 1-bis.
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 69
Norma che ha introdotto nel sistema processuale l'art. 608, comma 1-bis; la Corte ha ritenuto che tale previsione sia applicabile ratione temporis al procedimento esaminato.
Massime di principio
- Quando il giudice d'appello conferma una sentenza di proscioglimento, il ricorso in Cassazione è ammissibile soltanto per i motivi espressamente previsti dall'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c). Ricorsi fondati su altri motivi saranno dichiarati inammissibili.
- Se il pubblico ministero intende censurare la valutazione della capacità di intendere e volere o la mancata acquisizione di una perizia, deve comunque inquadrare il motivo nelle forme ammesse dall'art. 606 (lett. a-c) quando la sentenza impugnata è una conferma di proscioglimento; diversamente il rimedio della Cassazione non è accessibile.
- Per evitare l'inammissibilità tecnica, è opportuno che il PM (o la parte che vorrebbe impugnare) formuli tempestivamente e nel modo processualmente corretto le richieste istruttorie (ad es. istanza di consulenza peritale) già in sede di appello o provveda a far valere i profili di diritto configurabili tra le lettere a), b) e c) dell'art. 606.
- La declaratoria di inammissibilità per vizi formali o di collocazione del motivo non implica necessariamente un giudizio di merito sulle questioni sostanziali (es. imputabilità): in tali casi la pronuncia definitive l'impossibilità di riesame in Cassazione per quelle ragioni formali.
- La recente modifica normativa (L. 103/2017) che ha introdotto l'art. 608, comma 1-bis, è applicabile ratione temporis e può incidere sul diritto dell'accusa di impugnare giudicati di proscioglimento confermati in appello; pertanto va sempre verificata la natura del titolo impugnato prima di proporre ricorso per cassazione.
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