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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14365/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da scritture private del 15.11.2004 con le quali veniva promessa la cessione di quote della società Edil Foreste s.r.l. appartenenti in parte a un soggetto poi deceduto e in parte, secondo l’attore, a una sua erede. Il promissario acquirente agiva per ottenere l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. e il trasferimento delle quote. I convenuti contestavano, tra l’altro, la regolarità del rito societario applicato, eccepivano l’estinzione del giudizio per mancato deposito tempestivo dell’istanza di fissazione dell’udienza, disconoscevano alcune sottoscrizioni e proponevano domande riconvenzionali di risoluzione e risarcimento danni per l’inadempimento nel pagamento del prezzo. In corso di causa interveniva inoltre la vendita dell’unico cespite sociale, con conseguente riduzione del valore delle quote; i giudici di merito ritenevano allora legittima una rideterminazione del prezzo per riequilibrare le prestazioni. Con il ricorso per cassazione le parti soccombenti deducevano principalmente: omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c.; estinzione del giudizio per violazione dell’art. 8 d.lgs. 5/2003; novità/tardività della domanda risarcitoria e delle produzioni documentali; violazione degli artt. 1464 e 2932 c.c. e delle norme processuali sulla valutazione delle prove; mancata concessione di termini a difesa; errata interpretazione del preliminare; erronea regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti gli otto motivi: non vi era omessa pronuncia perché la Corte d’appello aveva esaminato le questioni; non si era verificata l’estinzione del giudizio poiché il passaggio di rito/competenza e la fissazione officiosa della prima udienza avevano ricondotto correttamente il procedimento nei termini; la domanda risarcitoria e la produzione documentale non erano state ritualmente censurate o erano state correttamente qualificate come non nuove; la rideterminazione del prezzo in sede di 2932 c.c. era giustificata dalla sopravvenuta vendita del bene societario e dal conseguente depauperamento delle quote; le doglianze sulla valutazione delle prove e sull’interpretazione del contratto sconfinavano nel merito; la censura sulle spese non superava il limite del sindacato di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è fondata solo se manca qualsiasi decisione su un capo di domanda o su un'eccezione autonomamente apprezzabile; non ricorre quando il giudice di merito abbia comunque affrontato le questioni rilevanti.

  • art. 8 d.lgs. 5/2003

    la mancata tempestiva richiesta di fissazione dell'udienza non determina estinzione se, nella sequenza processuale concretamente seguita, il giudice ha correttamente fissato la prima udienza e il termine non risulta effettivamente violato.

  • art. 157 c.p.c.

    la nullità relativa derivante dall'acquisizione di documenti tramite CTU va eccepita nella prima difesa utile; in difetto, si sana e non è rilevabile d'ufficio.

  • art. 2932 c.c.

    l'esecuzione in forma specifica del preliminare non esaurisce la tutela della parte adempiente; il giudice può intervenire riequilibrando le prestazioni anche attraverso la determinazione di un prezzo diverso, in presenza di fatti sopravvenuti che incidano sul valore della prestazione.

  • art. 1464 c.c.

    richiamato nel contesto della sopravvenuta riduzione del valore delle quote e della necessità di riequilibrare il rapporto sinallagmatico.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato per contestare la proposizione di domande nuove, ma la Corte ha ritenuto che la domanda risarcitoria fosse già contenuta, quantomeno subordinatamente, nell'atto introduttivo.

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di censurare in cassazione una mera diversa valutazione del materiale probatorio; la violazione si configura solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disattende regole legali sulla prova.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o nega il prudente apprezzamento quando imposto; non quando si contesti solo il peso assegnato alle prove.

  • art. 24 Cost.

    richiamato in relazione al preteso mancato termine a difesa, ma la doglianza è stata ritenuta non decisiva perché non è stata ravvisata una nuova domanda processuale.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato per la dedotta lesione del contraddittorio; la censura è stata respinta perché mancava una vera nuova domanda e mancava specificità.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza; il controllo di legittimità non investe la valutazione di opportunità della compensazione se il giudice non pone le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito nei limiti consentiti dalla legge e non è sindacabile nei termini prospettati dai ricorrenti.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice omette ogni decisione su una domanda o eccezione autonomamente rilevante; se la questione è stata comunque esaminata e decisa, la censura è inammissibile.
  • La qualificazione di una domanda come nuova o non nuova, e più in generale l'interpretazione del contenuto sostanziale delle domande giudiziali, è valutazione di merito censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente carente.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare in vizio di violazione di legge la mera richiesta di una diversa ricostruzione del fatto, della prova o della volontà negoziale compiuta dal giudice di merito.
  • L'acquisizione di documenti tramite consulenza tecnica, quando dedotta come nullità relativa, deve essere tempestivamente contestata nella prima difesa utile; altrimenti la nullità si sana.
  • Nell'esecuzione in forma specifica del preliminare, la sopravvenienza di fatti che incidono sul valore del bene promesso può giustificare un intervento riequilibrativo del giudice sul prezzo o sulle prestazioni, per evitare che il promissario adempiente resti pregiudicato da fatti ascrivibili alla controparte o alla sfera del rapporto.
  • Le censure sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo in casi rigorosi, quando il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o abbia attribuito a una prova un valore legale errato; non quando si contesti soltanto l'apprezzamento del materiale istruttorio.
  • Il controllo della Cassazione sulle spese di lite è limitato: non si può sindacare la discrezionalità del giudice di merito nella compensazione, salvo violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MateriePartecipazioni socialiImpingazione delibere condominiali
RamiSocietarioProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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