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Sentenza

Sentenza n. 570/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 3360/2024

Giustizia amministrativa202503732

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 3360/2024, relativa all'accredito di complessivi € 1.000 sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero, nonostante la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 3360/2024, notificata il 7 marzo 2025 e non impugnata, non aveva accreditato sulla carta elettronica del docente € 500 per l'anno scolastico 2022/2023 e € 500 per l'anno scolastico 2023/2024. Ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese. Il TAR ha verificato la mancata impugnazione del titolo giudiziale, attestata dalla certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, provvedendo al pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha stabilito che il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002 e che gli atti del commissario dovranno essere depositati esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Ha applicato, a carico del Ministero e in favore della ricorrente, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfo, oppure fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Ha inoltre condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 500, oltre accessori e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo applica per ordinare l'esecuzione del titolo, nominare il commissario ad acta e disporre la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.

    Consente di imporre una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, con richiamo agli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    art. 55 del citato d.P.R.

    È richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio, ritenuto autorizzato.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    art. 56 del citato d.P.R.

    È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese necessarie all'adempimento dell'incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002

    Disciplina il termine per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo giudiziale sia definitivo e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell'amministrazione.
  • In presenza di una comprovata inottemperanza a un titolo giudiziale definitivo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione l'integrale esecuzione entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, secondo quanto stabilito dal giudice, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus pubblico obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto esecutivo dell'incarico e non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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