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Sentenza

Sentenza n. 1192/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento dell'ordinanza a firma del responsabile del Servizio urbanistica edilizia privata lavori pubblici e patrimonio del Comune di Montescudo - Montecolombo, n. 8 del 12 giugno 2021, ricevuta in data 16 giugno 2021; nonché di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale, anche allo stato ignoto;

Giustizia amministrativa202100714

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino relativa alla tamponatura di un portico con muratura e infissi in vetro e alluminio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale che le ingiungeva di demolire e ripristinare lo stato legittimo del fabbricato, sostenendo che la chiusura di un terrazzo coperto, mediante tamponatura e installazione di infissi in vetro e alluminio per circa 38,80 mq, fosse già legittimata dai titoli edilizi del 1992 e della variante del 1994. Ha dedotto la violazione della disciplina edilizia statale e regionale, l’omessa applicazione dell’edilizia libera, il difetto di motivazione e di istruttoria, il travisamento dei fatti, il falso presupposto, la contraddittorietà con precedenti atti, la disparità di trattamento e la lesione del legittimo affidamento. In particolare, ha sostenuto che il portico fosse già computato nella volumetria dell’edificio e che la chiusura non avesse prodotto nuova volumetria o modificato la sagoma. Ha inoltre lamentato la tardività dell’intervento repressivo, poiché il procedimento era stato avviato nel 2018 e l’ordinanza era stata adottata nel 2021, deducendo che il ritardo dimostrasse la precedente insussistenza dell’abuso. In subordine, ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto ponderare gli interessi pubblici e privati, considerando anche l’utilizzo dell’immobile per attività ricettiva e di ristorazione. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto irrilevante la dedotta tardività dell’ordinanza, affermando che il termine ordinario di conclusione del procedimento non rende illegittimo l’atto adottato tardivamente, salvo che la legge lo qualifichi come perentorio. Ha inoltre ribadito che la repressione degli abusi edilizi è attività vincolata e doverosa, esercitabile anche a distanza di tempo, senza necessità di una specifica ponderazione dell’interesse privato o di una motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione; non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione dell’opera abusiva. Nel merito, la ricorrente non ha prodotto i titoli edilizi del 1992 e del 1994 né altri documenti idonei a dimostrare che la chiusura del portico fosse già autorizzata o che il terrazzo fosse computato nella volumetria nel senso allegato. In applicazione dell’onere della prova e del principio di vicinanza della prova, tale dimostrazione gravava sulla proprietaria. In assenza di prova del titolo legittimante, il Collegio ha applicato il principio secondo cui la tamponatura di un portico, quando realizza un vano aggiuntivo, determina nuova volumetria e richiede un titolo edilizio. L’ordinanza è stata quindi ritenuta legittima. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Il termine ordinario di conclusione del procedimento ha natura generalmente ordinatoria; la sua violazione non determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento tardivo, salvo che una norma lo qualifichi come perentorio.

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001

    La tamponatura del portico è stata ricondotta dal Comune a un intervento di ristrutturazione edilizia con trasformazione di superficie accessoria in superficie utile, soggetto a titolo edilizio.

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    La ricorrente ne invocava l’applicazione sostenendo che l’intervento rientrasse nell’edilizia libera; il TAR ha escluso tale prospettazione in mancanza della prova del titolo legittimante e della preesistente volumetria.

  • art. 13 L.R. Emilia-Romagna 15/2013

    È richiamato quale fondamento della qualificazione dell’intervento contestato come ristrutturazione edilizia soggetta a titolo.

  • art. 14, commi 1, 2 e seguenti, L.R. Emilia-Romagna 23/2004

    La disciplina regionale è stata richiamata con riferimento all’ordine di demolizione e, dalla ricorrente, alla necessità di valutare le conseguenze dell’abuso e gli interessi coinvolti; il TAR ha ritenuto legittimo l’ordine repressivo.

  • art. 2697 c.c.

    Chi agisce in giudizio deve provare i fatti posti a fondamento della domanda; nell’impugnazione di un provvedimento edilizio, il privato deve produrre i documenti necessari a dimostrare il titolo edilizio o la data e le caratteristiche legittime dell’opera.

Massime di principio

  • Il ritardo nell’adozione di un provvedimento repressivo edilizio non determina, di per sé, l’illegittimità dell’atto, poiché il termine ordinario di conclusione del procedimento è normalmente ordinatorio, salvo diversa qualificazione legislativa.
  • La repressione degli abusi edilizi costituisce attività vincolata e doverosa, esercitabile anche a distanza di anni dalla realizzazione dell’abuso, senza necessità di una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione.
  • Non è configurabile un legittimo affidamento tutelabile alla conservazione di un’opera abusiva, né il privato può fondare tale affidamento sulla mera inerzia o sul ritardo dell’amministrazione nell’esercizio del potere repressivo.
  • Nel giudizio relativo alla legittimità di un intervento edilizio, grava sul privato che invochi la preesistenza o l’efficacia di un titolo edilizio l’onere di produrre i documenti idonei a dimostrarlo, in applicazione dell’art. 2697 c.c. e del principio di vicinanza della prova.
  • La tamponatura di un portico che realizzi un vano aggiuntivo determina nuova volumetria e richiede un titolo edilizio, quando il privato non dimostri che la chiusura fosse già autorizzata o compresa nella volumetria legittimamente assentita.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiTermini del procedimentoLegittimo affidamentoOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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