Cassazione Penale, Ordinanza n. 00722/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per la violazione degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale, in particolare per essere stato assente dalla propria abitazione in un orario in cui era obbligato a permanervi. Con il ricorso per cassazione l'imputato deduceva, da un lato, il preteso difetto dell'elemento psicologico del reato e l'esistenza di uno stato di necessità; dall'altro contestava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che non ricorresse un'abitualità ostativa dei comportamenti della stessa indole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché per il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevolezza degli obblighi e nella cosciente volontà di sottrarsi al loro adempimento; la motivazione della Corte di appello risultava conforme a tale principio e dava atto dell'assenza ingiustificata dall'abitazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha giudicato corretto il richiamo al requisito dell'abitualità ostativa solo se l'autore abbia commesso almeno due ulteriori illeciti della stessa indole, ma ha comunque ritenuto inammissibile il ricorso nel suo complesso. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
La violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale richiede il dolo generico, cioè la consapevolezza degli obblighi e la volontà di non osservarli; l'assenza ingiustificata dall'abitazione nel tempo imposto integra la condotta tipica.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di abitualità dei comportamenti di reato, da valutarsi secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- Nel reato di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico: non occorre un particolare fine ulteriore, ma solo la consapevolezza dell'obbligo violato e la volontà cosciente di sottrarsene.
- L'assenza dall'abitazione o dal luogo imposto dalla misura di prevenzione, se non sorretta da una plausibile e documentata giustificazione, è idonea a integrare la violazione punibile.
- Lo stato di necessità, per incidere sulla punibilità, deve risultare allegato e supportato da elementi concreti; mere affermazioni difensive non sono sufficienti a scalfire una motivazione di merito coerente.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è preclusa dall'abitualità della condotta solo quando l'autore abbia commesso almeno due ulteriori illeciti della stessa indole oltre a quello oggetto del procedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00632/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00660/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00661/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00662/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00663/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00664/2025 del 08/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →