Sentenza del 28/03/2018 n. 1355 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Crediti tardivamente compensati - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa compensazione effettuata tardivamente è stata ritenuta inammissibile, poiché il termine e i limiti annuali stabiliti dalla legge n. 388/2000 costituiscono condizioni vincolanti per l'utilizzo dell'agevolazione. Il mancato rispetto di tali condizioni comporta la perdita del diritto a utilizzare il credito, anche se il credito era stato originariamente riconosciuto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzo tardivo di un credito d'imposta riconosciuto dalla legge n. 388/2000 per investimenti effettuati in zone svantaggiate. La norma subordinava l'utilizzo del credito, a pena di decadenza, al rispetto sia del termine massimo — il secondo anno successivo a quello di presentazione dell'istanza — sia dei limiti percentuali di compensazione previsti per ciascun anno. Il motivo del ricorso consisteva quindi, in sostanza, nella contestazione della decadenza o dell'inammissibilità della compensazione effettuata oltre i termini o oltre le percentuali consentite.
Norme richiamate
Le agevolazioni per gli investimenti in zone svantaggiate generano un credito d'imposta il cui utilizzo è consentito, a pena di decadenza, solo entro il secondo anno successivo a quello di presentazione dell'istanza e con determinati limiti percentuali di utilizzazione per ciascun anno.
Il credito d'imposta può essere utilizzato solo entro il termine e secondo le percentuali annuali previste dalla legge. Tali condizioni sono decadenziali e il loro mancato rispetto rende inammissibile la compensazione tardiva.
Massime di principio
- Quando una norma agevolativa stabilisce espressamente un termine di utilizzo a pena di decadenza, il credito non può essere compensato validamente dopo tale termine.
- Il rispetto dei limiti quantitativi o percentuali previsti per ciascun anno è autonomamente necessario: non è sufficiente che l'utilizzo avvenga entro il termine finale.
- Il riconoscimento originario del credito non garantisce la possibilità di utilizzarlo senza limiti; occorre rispettare tutte le condizioni temporali e quantitative fissate dalla disciplina agevolativa.
- Prima di compensare un credito d'imposta occorre verificare la data di presentazione dell'istanza, il termine ultimo di utilizzo e gli eventuali plafond o limiti annuali, poiché la violazione può comportare la decadenza dal beneficio.
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