Cassazione Penale, Sentenza n. 20586/2023 del 15/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
CALARESE: censura l'erronea qualificazione giuridica per avere il giudice di merito contestualmente ritenuto sussistente la detenzione di arma e di munizioni invece di considerarle assorbite in un unico reato (richiama giurisprudenza Porrà). CAPRIA: deduce più motivi tra cui mancato assorbimento delle munizioni nel reato di porto di arma da fuoco (munizioni di calibro diverso o in numero superiore), contestazione della natura delle esplosioni (non dimostrato l'uso di arma da fuoco), mancanza di prova dell'attribuibilità e della percezione delle minacce, vizio nella motivazione circa l'applicazione della recidiva reiterata, e vizio nella negazione delle circostanze attenuanti generiche e nella determinazione della pena.
La decisione
Il ricorso di Fabio CALARESE è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che la doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto non fosse proponibile in Cassazione dopo il concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.; perciò inammissibilità ai sensi delle norme sul concordato e applicazione delle spese e della sanzione a favore della Cassa delle ammende (euro 3.000). Il ricorso di Salvatore CAPRIA è stato rigettato nel merito come nel complesso infondato: la Corte ha ritenuto inammissibili o infondate le censure perché non confrontate con la motivazione dei giudici di merito (es. munizioni di calibri diversi ed in numero eccedente; incertezza sulla natura delle armi usate per le esplosioni; insufficiente contestazione circa l'attribuibilità dell'utenza e la percezione delle minacce), ha confermato l'applicazione della recidiva reiterata richiamando il principio delle Sezioni Unite (ricorrevano condanne pregresse idonee a provare accresciuta pericolosità) e ha rigettato le doglianze sulle attenuanti come generiche. Anche CAPRIA è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Il concordato in appello ex art. 599-bis comporta rinuncia a dedurre in Cassazione doglianze sui punti concordati, salvo pena illegale; principio applicato per dichiarare inammissibile il ricorso di CALARESE.
art. 610 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di impugnazione nella Cassazione avverso sentenze pronunciate a seguito di concordato in appello.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede condanna alle spese processuali a carico del ricorrente soccombente; la Corte lo ha applicato per entrambi i ricorrenti.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme procedurali oggetto di doglianza, ma non recepito come titolo idoneo a superare l'inammissibilità o a rivedere la motivazione di merito.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato nella cornice delle censure sul vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure generiche o non confrontate con la motivazione dei giudici di merito.
art. 697 cod. pen.
Norma sul porto e detenzione di munizioni: la Corte ha confermato che la detenzione di munizioni può non essere assorbita quando le cartucce sono di calibro diverso o in numero eccedente la capacità dell'arma.
art. 703 cod. pen.
Reato di accensioni ed esplosioni pericolose: la Corte ha valorizzato l'incertezza sulla natura dell'arma (anche possibilità di arma ad aria compressa) per non ritenere automaticamente integrato il reato.
art. 612 cod. pen.
Reato di minaccia: la Corte ha ritenuto che la contestazione sia stata adeguatamente motivata in sede di merito rispetto alla percezione da parte della persona offesa e all'attribuibilità, e ha giudicato le censure generiche.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto motivata la loro esclusione.
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sulla pena alla luce della gravità e reiterazione.
legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 4 e art. 23)
Norme sulla disciplina delle armi: utilizzate per qualificare reati di porto/ detenzione di armi; la Corte ha confermato assorbimenti parziali o assolvibilità per alcune contestazioni in sede di merito secondo i fatti accertati.
legge 2 ottobre 1967, n. 895 (art. 7)
Norma sulla disciplina delle armi rilevante per i capi di imputazione; la Corte ha valutato la compatibilità tra arma e munizioni e l'eventuale assorbimento.
Massime di principio
- Dopo un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorrente rinuncia, in genere, a dedurre in Cassazione questioni sulla qualificazione giuridica dei fatti relative ai punti concordati; solo eccezione: pena illegale.
- La detenzione contemporanea di arma e munizioni può costituire un unico reato solo se le munizioni sono dello stesso calibro e in numero compatibile con la capacità dell'arma; se le cartucce sono di calibro diverso o in numero eccedente, i capi possono rimanere distinti.
- Le censure generiche, non confezionate con il necessario confronto puntuale della motivazione di merito, sono inammissibili in Cassazione; occorre criticare specificamente la motivazione del giudice di merito.
- Sull'accertamento del tipo di arma impiegata (arma da fuoco vs arma ad aria compressa) la valutazione tecnica e fattuale dei giudici di merito è difficilmente rimovibile se adeguatamente motivata; il rimedio in Cassazione richiede censure precise sulla motivazione o sui vizi di diritto.
- Per il riconoscimento della recidiva reiterata non è necessario che la recidiva semplice sia stata espressamente dichiarata in precedenza; è sufficiente che sussistano condanne pregresse idonee a dimostrare accresciuta pericolosità con adeguata motivazione.
- La negazione delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in Cassazione solo se manca una motivazione concreta e specifica nei provvedimenti di merito; deduzioni astratte sono insufficienti.
- Le doglianze sulla attribuibilità di elementi (es. utenze social) devono essere riferite a punti specifici della motivazione e non limitarsi a riproporre una diversa ricostruzione dei fatti.
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