Ordinanza n. 17/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell' ATTO DEL COMUNE DI BOLOGNA in data 25.11.2025 PG 869466/2025 avente ad oggetto “inefficacia SCIA Condizionata PG 793773/2025"; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti e non trasmessi e in particolare dell’atto emesso dalla Settore Servizi per l’Edilizia privata, U.O. Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio, emesso a seguito della seduta del 20.11.2025, nel procedimento “SCIA Condizionata. Oggetto PROGETTO DI MONTAGGIO DI NUOVI LUCERNARI, con cui la Commissione esprime parere contrario in quanto l’intervento proposto non risulta compatibile con le disposizioni dell’art. 73 del RE, prevedendo l’apertura di lucernari su vani non a destinazione principale”. Con DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI conseguenti alla mancata autorizzazione della realizzazione dei lucernari sul tetto dell’immobile di proprietà della ricorrente, sito in Bologna via Mazzini n. 92, con lavori che avrebbero consentito una detrazione fiscale del 50 % rispetto all’importo previsto, a cui la proprietà non è potuta accedere a causa della illegittimità dell’atto gravato, oltre al maggior costo dell’intervento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto comunale di inefficacia della SCIA condizionata relativa al progetto di montaggio di nuovi lucernari, fondato sul parere contrario della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha impugnato l'atto comunale del 25 novembre 2025, con cui è stata dichiarata l'inefficacia della SCIA condizionata presentata il 2 novembre 2025 per la realizzazione di nuovi lucernari nel locale sottotetto dell'immobile sito in Bologna, nonché il presupposto parere contrario della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio. L'Amministrazione ha ritenuto l'intervento incompatibile con l'art. 73 del Regolamento edilizio, assumendo che l'apertura dei lucernari fosse prevista su vani privi di destinazione principale. La ricorrente ha chiesto anche il risarcimento dei danni, deducendo di non aver potuto realizzare l'intervento e di aver perso la possibilità di beneficiare della detrazione fiscale del 50 per cento, oltre ad avere sostenuto un maggior costo dei lavori. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del periculum in mora. In particolare, ha ritenuto che la sospensione dell'atto non avrebbe comunque consentito, nelle more della definizione del giudizio di merito, la realizzazione delle opere oggetto della SCIA e che la ricorrente non avesse allegato un danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato. Il Collegio ha tuttavia rilevato, in sede di sommario esame, che la realizzazione dei lucernari non appariva prima facie incompatibile con gli artt. 73, 3.2.1, e 69, 2.3, del vigente Regolamento edilizio: l'art. 69, punto 2.3, riguarda testualmente i soli abbaini, mentre l'art. 73, punto 3.2.1, ammette l'inserimento di abbaini e lucernari per illuminare i sottotetti e prescrive che ciò avvenga per quanto strettamente necessario all'uso, senza distinguere in base all'abitabilità o meno del sottotetto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; la domanda è stata respinta per l'insussistenza del periculum in mora.
art. 73 del Regolamento edilizio del Comune di Bologna
per quanto strettamente necessario all’uso
In sede cautelare, la disposizione è stata ritenuta prima facie applicabile all'inserimento di abbaini e lucernari per l'illuminazione dei sottotetti, senza un espresso riferimento all'abitabilità del sottotetto.
art. 73, punto 3.2.1, del Regolamento edilizio del Comune di Bologna
per quanto strettamente necessario all’uso
La disposizione ammette l'inserimento di abbaini e lucernari per fornire illuminazione ai sottotetti, limitandolo a quanto strettamente necessario all'uso.
art. 69, punto 2.3, del Regolamento edilizio del Comune di Bologna
Il Collegio ha rilevato che la disposizione riguarda testualmente i soli abbaini e non contiene, per quanto emerge dall'ordinanza, un riferimento ai lucernari.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare, la sospensione dell'efficacia di un atto non può essere accordata quando non sia allegato e dimostrato un danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato.
- Il periculum in mora può essere escluso quando la sospensione richiesta non consentirebbe comunque, nelle more del giudizio di merito, la realizzazione dell'intervento oggetto della SCIA.
- In sede cautelare, l'interpretazione testuale delle disposizioni regolamentari può condurre a ritenere prima facie non incompatibile un intervento edilizio con la disciplina applicata dall'Amministrazione, quando la disposizione richiamata riguarda espressamente opere diverse da quella contestata e la norma specificamente riferita all'intervento non subordina l'ammissibilità alla destinazione abitativa del sottotetto.
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