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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28267/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro dirigenziale nel servizio sanitario: il dirigente medico veterinario, titolare di incarico professionale di alta specializzazione presso l'azienda sanitaria provinciale, aveva chiesto il risarcimento del danno per l'inadempimento dell'obbligo contrattuale di graduare le funzioni dirigenziali e di procedere alla pesatura degli incarichi, attività necessarie per determinare e corrispondere la componente variabile dell'indennità di posizione aziendale. La Corte d'appello aveva confermato la condanna dell'azienda al pagamento di un importo mensile per il periodo indicato. L'azienda sanitaria ricorreva in cassazione con due motivi, ma prima dell'adunanza camerale depositava atto di rinuncia al ricorso, poi accettato dal controricorrente.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e dell'accettazione da parte del controricorrente, ha ritenuto rituale la rinuncia perché effettuata nelle forme dell'art. 390 c.p.c., come riformulato dal d.lgs. n. 149/2022, e ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese, essendo la rinuncia accettata personalmente dalla controparte. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché previsto solo per rigetto, improcedibilità o originaria inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022

    La rinuncia al ricorso è rituale se redatta nelle forme prescritte dalla norma come novellata.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia rituale al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    Se la rinuncia è accettata dalla parte personalmente, non occorre provvedere sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il contributo unificato aggiuntivo non si applica nei casi di estinzione del giudizio, ma solo in caso di rigetto, improcedibilità o originaria inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se formulata nelle forme prescritte dalla legge processuale vigente, determina l'estinzione del giudizio di legittimità una volta intervenuta l'accettazione della controparte.
  • Quando la rinuncia è accettata dalla parte personalmente, la Corte non deve statuire sulle spese del giudizio di cassazione.
  • Il contributo unificato aggiuntivo previsto per i giudizi di impugnazione non si applica all'estinzione del processo, ma soltanto nei casi tipizzati di rigetto, improcedibilità o originaria inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudiziale

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