Cassazione Civile, Sentenza n. 9718/2020 del 26/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
Un creditore pignorò il credito vantato da un debitore esecutato nei confronti di una società. Nel procedimento esecutivo la società dichiarò di essere stata debitrice del debitore esecutato, ma di avere saldato tutti i propri debiti. Poiché la società non comparve all’udienza fissata per l’istruttoria sulla dichiarazione di quantità, il giudice dell’esecuzione ritenne non contestata la somma precettata e pronunciò ordinanza di assegnazione. La società propose opposizione agli atti esecutivi, producendo fatture per prestazioni ricevute e distinte di bonifici, ma il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 13 febbraio 2016, la rigettò ritenendo che i documenti non dimostrassero in modo inequivoco la corrispondenza fra le singole fatture e i pagamenti. La società ricorse per cassazione con tre motivi. La Corte non ne ha esaminato il contenuto: dopo avere ordinato con ordinanza del 18 ottobre 2019 la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti del debitore esecutato, ha rilevato che l’atto di integrazione del contraddittorio, pur notificato entro il termine assegnato, era stato depositato il 27 gennaio 2020, oltre la scadenza del 7 gennaio 2020 prevista dall’art. 371-bis c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell’art. 371-bis c.p.c., senza esaminare i tre motivi, perché l’atto di integrazione del contraddittorio doveva essere depositato entro il 7 gennaio 2020 ed è stato invece depositato il 27 gennaio 2020. Non ha provveduto sulle spese, considerata la mancata costituzione degli intimati. Ha dato atto dei presupposti per il versamento, a carico della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Norme richiamate
art. 371-bis c.p.c.
Come noto, l’art. 371 bis c.p.c. stabilisce che quando la Corte ordini l’integrazione del contraddittorio assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato in adempimento di tale ordine “deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato”.
Il deposito dell’atto notificato per integrare il contraddittorio deve avvenire, a pena di improcedibilità del ricorso, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato per l’integrazione; il deposito successivo determina l’improcedibilità anche se la notificazione è stata tempestiva.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
L’improcedibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
La declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione costituisce il presupposto per dare atto dell’obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Quando la Cassazione ordina l’integrazione del contraddittorio assegnando un termine perentorio, l’atto notificato in adempimento dell’ordine deve essere depositato in cancelleria entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato; il deposito tardivo comporta l’improcedibilità del ricorso, anche se la notificazione è stata eseguita tempestivamente.
- La declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione comporta che la Corte dia atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.
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