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Sentenza

Sentenza del 07/08/2015 n. 16610 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1982, con cui l'Ufficio aveva trasformato una perdita dichiarata di lire 16.153.888 in un reddito imponibile di lire 7.569.340.000 ai fini IRPEF e ILOR, applicando anche sanzioni. Il contribuente contestava, tra l'altro, la validità della notifica dell'avviso, il metodo di ricostruzione del reddito e le sanzioni. I giudici di merito avevano ritenuto illegittimo il metodo analitico utilizzato dall'Ufficio, reputando necessario il metodo induttivo in ragione dell'assenza o inattendibilità della contabilità, e avevano rideterminato il reddito in circa lire 305 milioni. L'Agenzia ha impugnato tale decisione sostenendo che, anche in presenza dei presupposti per l'accertamento induttivo, l'Amministrazione conserva la facoltà di utilizzare il metodo analitico.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la tesi della Commissione Tributaria Centrale secondo cui, in presenza di contabilità inesistente o inattendibile, l'Ufficio sarebbe obbligato a utilizzare il metodo induttivo. L'accertamento induttivo è infatti una facoltà e non un obbligo, e l'Ufficio può procedere anche analiticamente sui dati comunque emergenti dalle scritture. Gli altri due motivi dell'Agenzia sono stati dichiarati assorbiti. È stato rigettato integralmente il ricorso incidentale del Fallimento: la notifica dell'avviso, anche se viziata, risultava sanata dal raggiungimento dello scopo in quanto il contribuente aveva tempestivamente impugnato l'atto; l'abrogazione dell'ILOR non eliminava le sanzioni relative alle violazioni commesse negli anni in cui l'imposta era dovuta; le richieste sulle sanzioni IRPEF erano inammissibili o prive di interesse, poiché esse erano già state fissate nel minimo edittale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Puglia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    "la ricorrenza dei presupposti per l'accertamento induttivo ... non comporta l'obbligo dell'ufficio di avvalersi di tale metodo di accertamento, ma costituisce una mera facoltà"

    La presenza di contabilità inesistente, omessa o inattendibile consente all'Amministrazione di ricorrere all'accertamento induttivo, ma non la obbliga a farlo. L'Ufficio può scegliere anche un accertamento analitico fondato sui dati disponibili.

  • Codice di procedura civile, art. 156, comma 2

    "la nullità è sanata ... per effetto del raggiungimento dello scopo"

    La nullità della notificazione dell'atto tributario è sanata quando il destinatario dimostra di averne avuto conoscenza e di poter esercitare il proprio diritto di difesa, ad esempio mediante tempestiva impugnazione.

  • D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2, e art. 360 c.p.c.

    Per le sentenze della Commissione Tributaria Centrale pubblicate dopo l'entrata in vigore della riforma, il ricorso per cassazione è ammesso nei casi previsti dall'art. 360, comma 1, c.p.c.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 36

    L'abrogazione dell'ILOR opera per il futuro e non elimina l'obbligo relativo alle annualità precedenti, né le sanzioni per dichiarazioni infedeli riferite a periodi nei quali l'imposta era dovuta.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997 e D.Lgs. n. 472 del 1997

    Le nuove disposizioni sulle sanzioni tributarie possono rilevare nei limiti previsti dalla disciplina intertemporale, ma non consentono di rimettere in discussione sanzioni già fissate nel minimo o riferite a una parte dell'accertamento già annullata.

  • Art. 112 c.p.c.

    Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice abbia esaminato le questioni, anche implicitamente o sulla base di una motivazione ritenuta poi erronea dalla Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Quando la contabilità dell'impresa è omessa, inesistente o inattendibile, l'Amministrazione finanziaria può scegliere tra accertamento analitico e induttivo: il contribuente non può contestare il metodo analitico solo perché sarebbe stato astrattamente possibile utilizzare quello induttivo.
  • L'accertamento analitico può offrire maggiori garanzie difensive, perché consente di conoscere e contestare le singole riprese; pertanto, la scelta del metodo induttivo non costituisce necessariamente un diritto del contribuente.
  • La notifica viziata di un avviso di accertamento può essere sanata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, in particolare quando il contribuente lo impugna tempestivamente dimostrando di averne avuto conoscenza.
  • L'abrogazione di un'imposta non cancella gli obblighi tributari e sanzionatori relativi ai periodi d'imposta anteriori nei quali l'imposta era ancora vigente.
  • In sede di legittimità non è utile chiedere la riduzione di sanzioni già applicate nel minimo edittale, né incidere su sanzioni riferite a una parte dell'accertamento già definitivamente annullata.
  • Il giudice di rinvio dovrà riesaminare il merito dell'accertamento senza considerare illegittima, di per sé, la scelta dell'Ufficio di utilizzare il metodo analitico.

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