Sentenza n. 1847/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere di approvazione del fabbisogno triennale del personale e del regolamento per le assunzioni, nonché atti della procedura di mobilità esterna volontaria e conseguenti determinazioni di assunzione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune ha programmato la copertura di un posto nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, approvato il nuovo regolamento per le assunzioni, indetto una procedura di mobilità esterna volontaria e disposto l’assunzione a tempo indeterminato del precedente funzionario in comando. Ha dedotto: violazione dell’art. 6-bis l. 241/1990, conflitto di interessi e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, poiché il funzionario interessato avrebbe partecipato alla predisposizione e all’adozione degli atti della procedura; violazione dell’art. 30 d.lgs. 165/2001, per la durata asseritamente insufficiente della pubblicazione del bando e per la non omogeneità dell’area funzionale di provenienza del candidato; eccesso di potere per illogicità, travisamento e sviamento, violazione degli obblighi di controllo contabile, dell’obbligo di programmazione e del principio di economicità; incompetenza della Giunta nell’approvazione del regolamento per le assunzioni; illegittimità derivata della determinazione finanziaria. Il ricorrente ha sostenuto il proprio interesse sulla base delle pregresse funzioni svolte nel servizio di polizia municipale, della possibile reintegrazione conseguente al giudizio avverso il licenziamento e del rapporto conflittuale con il funzionario assunto. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione e il difetto di legittimazione e interesse a ricorrere, contestando anche il merito delle censure. In precedenza, il TAR aveva respinto la domanda cautelare per assenza del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, distinguendo tra le categorie di atti impugnati. Le delibere relative al fabbisogno triennale e al regolamento per le assunzioni sono state qualificate come atti di macro-organizzazione. Tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato di essere titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata né di un interesse concreto e attuale all’annullamento: il posto individuato richiedeva la qualifica di Funzionario dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, requisiti che il ricorrente non possedeva o non aveva dimostrato di possedere. Il mero fatto di essere stato in passato responsabile dei vigili urbani, la possibile futura riammissione in servizio e l’interesse a contrastare l’assunzione di un soggetto con il quale aveva avuto vicende lavorative conflittuali non integrano una posizione tutelabile, ma un interesse di mero fatto. Il regolamento per l’accesso agli impieghi, inoltre, ha carattere generale e normativo, non era immediatamente lesivo e non risultava accompagnato da specifiche censure. Quanto alle determinazioni di avvio e svolgimento della mobilità e alla conseguente assunzione, il TAR ha ritenuto che si trattasse di atti di micro-organizzazione e gestione del singolo rapporto di lavoro. La mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001 non costituisce una procedura concorsuale per l’assunzione di un nuovo dipendente, ma comporta la prosecuzione di un rapporto già esistente presso un diverso datore di lavoro. Le relative controversie, quindi, spettano al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Nel caso concreto il ricorrente contestava esclusivamente il quomodo della procedura — durata del bando, requisiti, conflitto di interessi, sviamento e controlli contabili — e non la scelta organizzativa a monte di ricorrere alla mobilità anziché ad altre forme di reclutamento; pertanto non ricorreva l’eccezione che avrebbe mantenuto la giurisdizione amministrativa. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., e per il resto inammissibile per carenza di legittimazione e interesse a ricorrere. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. 165/2001
Sono devolute al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ... ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4.
Nel pubblico impiego privatizzato spettano al giudice ordinario le controversie relative alla gestione del rapporto di lavoro, mentre restano al giudice amministrativo le procedure concorsuali per l’assunzione e le controversie sui rapporti non privatizzati.
art. 4, commi 1 e 2, d.lgs. 165/2001
Gli atti di macro-organizzazione definiscono le linee fondamentali dell’organizzazione degli uffici, i modi di conferimento della titolarità degli uffici e la dotazione organica; il loro sindacato spetta al giudice amministrativo quando incidono su interessi legittimi.
art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001
Gli atti di micro-organizzazione e gestione del rapporto sono adottati dall’amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato e sono soggetti alla giurisdizione ordinaria.
art. 30 d.lgs. 165/2001
La mobilità volontaria tra amministrazioni costituisce una modificazione soggettiva di un rapporto di lavoro già esistente e non una procedura concorsuale per la costituzione di un nuovo rapporto; le controversie sul suo svolgimento spettano al giudice ordinario.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, la controversia può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini previsti.
art. 39 c.p.a.
Il rinvio esterno consente l’applicazione al processo amministrativo delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui l’art. 100 c.p.c. sulle condizioni dell’azione.
art. 24 Cost.
La tutela giurisdizionale presuppone la titolarità di una posizione soggettiva meritevole di protezione.
art. 100 c.p.c.
Legittimazione ad agire e interesse a ricorrere sono condizioni dell’azione: occorrono una posizione giuridica qualificata incisa dal potere pubblico e un’utilità concreta e attuale derivante dall’annullamento.
art. 6-bis l. 241/1990
È stato invocato dal ricorrente quale fondamento dell’obbligo di astensione in presenza di un conflitto di interessi, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito per difetto di giurisdizione sulle procedure di mobilità.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, il riparto di giurisdizione dipende dalla natura dell’atto e dal petitum sostanziale: il giudice amministrativo conosce degli atti autoritativi di macro-organizzazione che definiscono l’assetto degli uffici, mentre il giudice ordinario conosce degli atti di micro-organizzazione e gestione del singolo rapporto di lavoro.
- La procedura di mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni disciplinata dall’art. 30 d.lgs. 165/2001 non è una procedura concorsuale per l’assunzione di un nuovo dipendente, ma comporta la prosecuzione del rapporto di lavoro preesistente presso un diverso datore pubblico; le controversie sulla legittimità degli atti con cui la procedura è svolta spettano al giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa permane sulla scelta a monte dell’amministrazione di ricorrere alla mobilità anziché ad altre forme di reclutamento, perché tale scelta attiene all’organizzazione autoritativa dell’ufficio; essa non si estende, però, alle contestazioni riguardanti esclusivamente il quomodo della procedura di mobilità.
- L’impugnazione di un atto di macro-organizzazione richiede la dimostrazione di una posizione giuridica qualificata e differenziata concretamente incisa e di un’utilità attuale derivante dall’annullamento; non è sufficiente un interesse di mero fatto al ripristino della legalità o alla rimozione di un soggetto sgradito.
- Un ex dipendente non dimostra, per il solo fatto di avere svolto in passato determinate funzioni o di poter essere eventualmente reintegrato, la legittimazione e l’interesse a impugnare la programmazione di un posto per il quale non possiede o non prova di possedere i requisiti funzionali richiesti.
- Gli atti generali e normativi che disciplinano l’accesso agli impieghi, in assenza di immediata lesività e di specifiche censure riferite al loro contenuto, non possono essere impugnati da chi non dimostri una concreta e attuale lesione della propria sfera giuridica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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