Ordinanza n. 14860/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento A) mediante ricorso introduttivo: - del provvedimento di cui alla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le Infrastrutture, Sistemi Informativi e Statistici, Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali (in avanti, semplicemente “DGVCA”) del 30.11.2020 prot. 30251, ricevuta dalla ricorrente via pec in pari data, avente ad oggetto “Soc.SATAP A21 p.A. Affidamenti infragruppo – Ordinanza ingiunzione”; - nonché di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale; B) mediante ricorso per motivi aggiunti: - del provvedimento di cui alla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le Infrastrutture, Sistemi Informativi e Statistici, Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali (in avanti, semplicemente “DGVCA”) del 30.11.2020 prot. 30251, ricevuta dalla ricorrente via pec in pari data, avente ad oggetto “Soc.SATAP A21 p.A. Affidamenti infragruppo – Ordinanza ingiunzione”; - nonché di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza-ingiunzione ministeriale relativa ad affidamenti infragruppo della concessionaria autostradale
Esito
La controversia
La società concessionaria autostradale ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, una nota ministeriale del 30 novembre 2020 avente a oggetto un'ordinanza-ingiunzione relativa ad affidamenti infragruppo, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il giudizio era stato già rinviato due volte su istanza congiunta delle parti. Alla terza udienza di smaltimento dell'arretrato, le parti hanno nuovamente chiesto la cancellazione della causa dal ruolo. Il Collegio ha rilevato che tale richiesta non poteva essere accolta, poiché l'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. esclude la cancellazione della causa dal ruolo su istanza di parte e consente il rinvio della trattazione soltanto in casi eccezionali. Inoltre, il Collegio ha rilevato seri dubbi sulla persistenza dell'interesse alla decisione, poiché la ricorrente aveva rappresentato di avere negoziato con il Ministero un atto aggiuntivo, il cui decreto interministeriale di approvazione era in attesa della registrazione della Corte dei conti. Il giudice ha quindi prospettato d'ufficio la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse e ha assegnato alle parti un termine per depositare memorie esclusivamente su tale questione.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito dell'impugnazione e non ha ancora dichiarato l'improcedibilità. Ha escluso la possibilità di cancellare la causa dal ruolo su istanza congiunta, richiamando l'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Ha rilevato d'ufficio la possibile sopravvenuta carenza d'interesse, in considerazione della negoziazione di un atto aggiuntivo tra la società e il Ministero e della prossima definizione del relativo procedimento di approvazione. In applicazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., in combinato disposto con l'art. 84, comma 4, c.p.a., ha assegnato alle parti termine fino al 5 ottobre 2026 per presentare memorie sulla sola questione dell'eventuale improcedibilità e si è riservato di adottare la decisione definitiva dopo la scadenza del termine.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Non è possibile disporre, [d'ufficio o] su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio
La cancellazione della causa dal ruolo non può essere disposta su istanza di parte; il rinvio della trattazione è ammesso soltanto in casi eccezionali.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie
Quando il giudice rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per le memorie.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
Fatti, atti univoci sopravvenuti e comportamento processuale delle parti possono costituire elementi per accertare la sopravvenuta carenza d'interesse.
Massime di principio
- La cancellazione della causa dal ruolo non può essere disposta, neppure su istanza congiunta delle parti, quando l'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. la esclude espressamente; il rinvio della trattazione è consentito solo in presenza di casi eccezionali da indicare nel verbale o nel decreto presidenziale.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse, deve sottoporre la questione al contraddittorio delle parti e assegnare un termine per il deposito di memorie prima della decisione.
- La sopravvenuta carenza d'interesse può essere desunta da fatti o atti univoci intervenuti dopo la proposizione del ricorso e anche dal comportamento processuale delle parti, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.; la mera prospettazione della questione non equivale tuttavia alla definitiva dichiarazione di improcedibilità.
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