Cassazione Penale, Sentenza n. 34560/2023 del 08/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 18/03/2022 che li ha condannati (reati ex artt. 9 e 10 legge 14/10/1974 n. 497) per aver, il 23/12/2013, illegalmente fabbricato e detenuto materiale esplosivo. Violante deduce inosservanza ed errata applicazione di norme penali (artt. 62-bis e 65 c.p.) e processuali (art. 129 c.p.p.) nonché vizio di motivazione, sostenendo che la Corte non avrebbe valutato la possibilità di assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e avrebbe applicato in modo incoerente la riduzione della pena pecuniaria in rapporto alle circostanze attenuanti generiche. Di Tuoro e Corcione censurano la rideterminazione della pena effettuata in appello in modo apodittico e la mancata motivazione a riguardo; Di Tuoro lamenta inoltre la mancata concessione della sospensione condizionale della pena essendo infraventunenne al momento del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per Violante è stata ritenuta applicabile la giurisprudenza relativa al "patteggiamento in appello" (art. 599-bis c.p.p.): il giudice di secondo grado che accoglie la richiesta ai sensi del nuovo art. 599-bis non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e la misura della pena concordata in sede di patteggiamento in appello non è sindacabile in cassazione salvo illegalità. I ricorsi di Di Tuoro e Corcione sono stati dichiarati inammissibili per genericità e mancata specificità delle censure, essendo la decisione di merito adeguatamente motivata in fatto (ritenuta la disponibilità di ordigni e di un laboratorio per la fabbricazione). La doglianza di Di Tuoro sulla sospensione condizionale è inammissibile perché il beneficio non era stato chiesto in sede d'appello. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 9 e 10
Norme sostanziali relative alla fabbricazione e detenzione illecita di materiale esplodente: la Corte ha ritenuto provata la consumazione dei reati sulla base dell'istruttoria (rinvenimento di ordigni, miscela esplosiva e laboratorio).
Codice penale, art. 62-bis
La doglianza di violazione è stata ritenuta infondata nel contesto: la Corte non ha annullato la motivazione sulle circostanze attenuanti e non ha ravvisato errore applicativo rilevante ai fini della cassazione, anche alla luce del limite posto dal patteggiamento in appello.
Codice penale, art. 65
Richiamato dal ricorrente in tema di recidiva/valutazione delle circostanze; la Corte ha ritenuto non sussistere vizio nell'accertamento operato dal giudice di merito.
Codice di procedura penale, art. 129
Violante contestava la mancata verifica delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.; la Corte ha chiarito che, quando è applicato il patteggiamento in appello ex art. 599-bis, il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129.
Codice di procedura penale, art. 599-bis
La norma consente il patteggiamento in appello; la Corte ha affermato che la decisione che accoglie la richiesta ai sensi del nuovo art. 599-bis limita la cognizione del giudice alle questioni devolute e che la misura della pena concordata non è sindacabile in cassazione salvo profili di illegalità.
Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)
Richiamato per il vizio di genericità del ricorso: la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi che non indicano specificamente le ragioni delle doglianze e non si confrontano con le argomentazioni del provvedimento impugnato.
Codice di procedura penale, art. 597, comma 1
Applicato per il principio che l'appello devolve al giudice di secondo grado solo i 'punti' della decisione oggetto dell'impugnazione: questioni non prospettate in appello (es. richiesta di sospensione condizionale della pena) non possono essere poi dedotte in cassazione.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma usata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e per disporre il versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se in appello è applicato il patteggiamento ex art. 599-bis c.p.p., il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; la portata della cognizione è limitata alle questioni devolute con l'impugnazione.
- La misura della pena concordata con il patteggiamento in appello, una volta omologata, non è in linea di principio sindacabile in cassazione salvo che emerga illegalità della pena concordata.
- I ricorsi per cassazione devono essere specifici: vanno indicati punti determinati della decisione e le ragioni e gli elementi a fondamento delle censure; la genericità comporta l'inammissibilità.
- Questioni o benefici (es. sospensione condizionale della pena) non richiesti/espressi in sede di appello si considerano rimessi e non possono essere fatti valere in cassazione.
- Se la Corte di merito fornisce motivazione puntuale e coerente con le risultanze probatorie (es. item di polizia giudiziaria, rinvenimenti materiali), le censure sul piano logico-fattuale hanno scarse possibilità di superare il vaglio di inammissibilità in cassazione.
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