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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34560/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 18/03/2022 che li ha condannati (reati ex artt. 9 e 10 legge 14/10/1974 n. 497) per aver, il 23/12/2013, illegalmente fabbricato e detenuto materiale esplosivo. Violante deduce inosservanza ed errata applicazione di norme penali (artt. 62-bis e 65 c.p.) e processuali (art. 129 c.p.p.) nonché vizio di motivazione, sostenendo che la Corte non avrebbe valutato la possibilità di assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e avrebbe applicato in modo incoerente la riduzione della pena pecuniaria in rapporto alle circostanze attenuanti generiche. Di Tuoro e Corcione censurano la rideterminazione della pena effettuata in appello in modo apodittico e la mancata motivazione a riguardo; Di Tuoro lamenta inoltre la mancata concessione della sospensione condizionale della pena essendo infraventunenne al momento del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per Violante è stata ritenuta applicabile la giurisprudenza relativa al "patteggiamento in appello" (art. 599-bis c.p.p.): il giudice di secondo grado che accoglie la richiesta ai sensi del nuovo art. 599-bis non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e la misura della pena concordata in sede di patteggiamento in appello non è sindacabile in cassazione salvo illegalità. I ricorsi di Di Tuoro e Corcione sono stati dichiarati inammissibili per genericità e mancata specificità delle censure, essendo la decisione di merito adeguatamente motivata in fatto (ritenuta la disponibilità di ordigni e di un laboratorio per la fabbricazione). La doglianza di Di Tuoro sulla sospensione condizionale è inammissibile perché il beneficio non era stato chiesto in sede d'appello. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 9 e 10

    Norme sostanziali relative alla fabbricazione e detenzione illecita di materiale esplodente: la Corte ha ritenuto provata la consumazione dei reati sulla base dell'istruttoria (rinvenimento di ordigni, miscela esplosiva e laboratorio).

  • Codice penale, art. 62-bis

    La doglianza di violazione è stata ritenuta infondata nel contesto: la Corte non ha annullato la motivazione sulle circostanze attenuanti e non ha ravvisato errore applicativo rilevante ai fini della cassazione, anche alla luce del limite posto dal patteggiamento in appello.

  • Codice penale, art. 65

    Richiamato dal ricorrente in tema di recidiva/valutazione delle circostanze; la Corte ha ritenuto non sussistere vizio nell'accertamento operato dal giudice di merito.

  • Codice di procedura penale, art. 129

    Violante contestava la mancata verifica delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.; la Corte ha chiarito che, quando è applicato il patteggiamento in appello ex art. 599-bis, il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129.

  • Codice di procedura penale, art. 599-bis

    La norma consente il patteggiamento in appello; la Corte ha affermato che la decisione che accoglie la richiesta ai sensi del nuovo art. 599-bis limita la cognizione del giudice alle questioni devolute e che la misura della pena concordata non è sindacabile in cassazione salvo profili di illegalità.

  • Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)

    Richiamato per il vizio di genericità del ricorso: la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi che non indicano specificamente le ragioni delle doglianze e non si confrontano con le argomentazioni del provvedimento impugnato.

  • Codice di procedura penale, art. 597, comma 1

    Applicato per il principio che l'appello devolve al giudice di secondo grado solo i 'punti' della decisione oggetto dell'impugnazione: questioni non prospettate in appello (es. richiesta di sospensione condizionale della pena) non possono essere poi dedotte in cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma usata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e per disporre il versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se in appello è applicato il patteggiamento ex art. 599-bis c.p.p., il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; la portata della cognizione è limitata alle questioni devolute con l'impugnazione.
  • La misura della pena concordata con il patteggiamento in appello, una volta omologata, non è in linea di principio sindacabile in cassazione salvo che emerga illegalità della pena concordata.
  • I ricorsi per cassazione devono essere specifici: vanno indicati punti determinati della decisione e le ragioni e gli elementi a fondamento delle censure; la genericità comporta l'inammissibilità.
  • Questioni o benefici (es. sospensione condizionale della pena) non richiesti/espressi in sede di appello si considerano rimessi e non possono essere fatti valere in cassazione.
  • Se la Corte di merito fornisce motivazione puntuale e coerente con le risultanze probatorie (es. item di polizia giudiziaria, rinvenimenti materiali), le censure sul piano logico-fattuale hanno scarse possibilità di superare il vaglio di inammissibilità in cassazione.

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