Sentenza n. 7693/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, 17 settembre 2024, n. 16446, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere sul diritto alla terapia e respinto la domanda di rimborso delle spese terapeutiche
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
In primo grado i genitori avevano chiesto l'accertamento del diritto del figlio minore a ricevere dall'ASL il trattamento ABA e il risarcimento di € 8.791,50, o della diversa somma ritenuta di giustizia, per le spese di terapia sostenute privatamente. Il TAR aveva dichiarato cessata la materia del contendere sul trattamento, dopo l'accettazione incondizionata del piano ASL del 4 luglio 2024, ma aveva respinto la domanda economica ritenendo che la terapia privata fosse stata scelta autonomamente dai genitori e che non fosse imputabile all'ASL alcuna inerzia nella presa in carico. In appello, con un unico motivo, i genitori hanno dedotto contraddittorietà e illogicità della motivazione, omessa e non corretta valutazione della condotta omissiva dell'ASL e difetto di istruttoria. Hanno sostenuto che, dopo la prescrizione urgente del Policlinico Umberto I del 9 aprile 2019, l'ASL non aveva fornito interventi sino alla presa in carico del febbraio 2020 e comunque sino al marzo 2021; che l'intervento avviato presso l'IRCCS San Raffaele nel marzo 2021 era stato interrotto nel settembre dello stesso anno perché inefficace e inadeguato; e che l'ASL non aveva poi offerto un diverso trattamento sino al luglio 2024, pur conoscendo e condividendo il percorso ABA privato. Hanno inoltre contestato che il piano ABA del 2021 fosse stato provato dall'ASL come adeguato alle esigenze del minore.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello in parziale riforma della sentenza del TAR, limitatamente alla domanda di rimborso, e ha condannato l'ASL Roma 3 a rimborsare tutte le spese terapeutiche documentate e allegate in primo grado, sostenute dal febbraio 2020, data della presa in carico, al luglio 2024, quando fu accettato il piano proposto dall'ASL. Ha ritenuto non dimostrato che l'ASL avesse proposto un piano terapeutico prima del marzo 2021 e ha valorizzato le note del 7 ottobre 2021 e del 19 ottobre 2022, nelle quali l'azienda dava atto della prosecuzione domiciliare dell'intervento ABA e condivideva obiettivi e strategie, nonché la mancata contestazione dell'inefficacia dell'intervento presso il San Raffaele. La richiesta dei genitori di uno specifico trattamento non poteva, da sola, precludere il riconoscimento del diritto al percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale per i disturbi dello spettro autistico. L'ASL non ha provato che il preteso progetto ABA del 2021 fosse adeguato alle esigenze del minore; il progetto individuale ABA dell'ASL prodotto in giudizio risultava invece depositato soltanto il 26 giugno 2024. La cessazione della materia del contendere dichiarata dal TAR sul diritto all'erogazione della terapia non è stata modificata. Le spese del doppio grado sono state poste a carico dell'ASL e liquidate in € 2.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 64, comma 2, c.p.a.
L’Asl, quindi, mentre da un lato non contesta che l’interruzione del trattamento presso il S. Raffaele sia dipeso «dalla inadeguatezza ed inefficacia dell’intervento che non stava portando alcun beneficio al bambino», come asserito a pag. 7 dell’appello, circostanza sufficiente per ritenere provati i fatti ai sensi dell’art. 64, comma 2, del c.p.a.
La mancata contestazione da parte dell'amministrazione di fatti allegati dalla parte è sufficiente, nel caso concreto, a ritenerli provati ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a.
art. 64 c.p.a.
Peraltro, l’unico Progetto Riabilitativo Individuale con metodo ABA proveniente dall’Asl, risulta quello depositato nel corso del giudizio di primo grado con la nota prot. n. 43779 del 26 giugno 2024, non essendo stato provato da parte dell’Amministrazione – in violazione dell’art. 64 del c.p.a. – che l’asserito PIR metodo ABA del 2021 fosse confacente alle esigenze del minore.
L'amministrazione che invoca l'esistenza di un progetto terapeutico adeguato deve provarne la corrispondenza alle esigenze concrete del minore; nel caso deciso, l'ASL non ha assolto tale onere rispetto al progetto ABA che assumeva predisposto nel 2021.
Massime di principio
- La richiesta dell'assistito o dei suoi familiari di uno specifico trattamento non può, da sola, essere considerata ostativa al riconoscimento del diritto a un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale quando l'amministrazione non dimostri di avere predisposto e offerto un intervento adeguato alle esigenze concrete dell'assistito.
- Quando l'amministrazione non offre tempestivamente un trattamento appropriato e risulta documentato che abbia condiviso il percorso terapeutico privato, le spese documentate sostenute per tale percorso possono essere rimborsate per il periodo di inerzia, se l'amministrazione non prova l'adeguatezza di un trattamento alternativo da essa predisposto.
- La mancata contestazione dell'amministrazione di un fatto allegato dalla parte può essere valorizzata ai fini della prova ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1793/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1799/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1217/2026 - Ancona, Sezione 2
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 2010/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 16629/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 16630/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →