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Sentenza

Sentenza n. 340/2026 - Napoli, Sezione 7

per il risarcimento del danno causato dall’azione amministrativa;

Giustizia amministrativa202302435

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: azione amministrativa illegittima relativa al procedimento edilizio e al sopralluogo del 2 ottobre 2017, già accertata da precedenti sentenze di annullamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati dall'adozione di un'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e di un permesso di costruire condizionato, entrambi successivamente annullati dal giudice amministrativo. Per il danno patrimoniale hanno domandato euro 54.197,16, pari alla differenza tra i costi di realizzazione dell'intervento calcolati sulla base di prezzari regionali riferiti a epoche diverse, sostenendo che l'azione amministrativa illegittima avesse aggravato il costo dei lavori. Per il danno non patrimoniale hanno invocato l'art. 2059 c.c., allegando conseguenze psicologiche derivanti dal sopralluogo amministrativo del 2 ottobre 2017, descritto come un'invasione traumatica dello spazio domestico. Il Comune ha eccepito la decadenza dall'azione risarcitoria ai sensi dell'art. 30 c.p.a. e ha sostenuto che la formazione del silenzio-assenso non avrebbe impedito l'esecuzione dell'intervento edilizio. Il giudice ha prescisso dall'esame dell'eccezione preliminare, ritenendo il ricorso infondato nel merito.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il giudice ha ricordato che la responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione richiede congiuntamente l'illegittimità dell'azione amministrativa, un danno patrimoniale o non patrimoniale effettivo, il nesso causale e la colpa dell'amministrazione; l'annullamento dell'atto non comporta automaticamente il risarcimento. Il danno patrimoniale è stato ritenuto non provato, poiché i ricorrenti non hanno dimostrato di avere eseguito i lavori né di avere effettivamente sostenuto il maggior costo indicato nella perizia. Il pregiudizio prospettato era quindi meramente ipotetico e futuro, anziché attuale e concreto. Il giudice ha precisato che l'azione potrà essere riproposta, nel rispetto del termine di prescrizione, qualora sia successivamente provato un danno patrimoniale effettivamente subito. Il danno biologico è stato escluso per difetto della colpa dell'amministrazione: il sopralluogo costituiva attività ordinaria e non erano state allegate modalità esorbitanti dal normale esercizio del potere. Quanto al danno non patrimoniale, il giudice ha richiamato i presupposti dell'art. 2059 c.c., rilevando che non risultavano una lesione costituzionalmente rilevante di particolare gravità né un pregiudizio eccedente i meri disagi; inoltre, il danno esistenziale non può presumersi in re ipsa e deve essere provato mediante allegazioni specifiche relative a un radicale cambiamento di vita o a uno sconvolgimento dell'esistenza. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    Il Comune ha eccepito la decadenza dall'azione risarcitoria per il decorso del termine di 120 giorni; il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall'esame dell'eccezione, decidendo il ricorso nel merito.

  • art. 20 d.P.R. 380/2001

    La precedente sentenza aveva riconosciuto la formazione del silenzio-assenso sulla richiesta di permesso di costruire.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione richiede l'illegittimità dell'azione, un danno effettivo, il nesso causale e la colpa dell'amministrazione.

  • art. 2059 c.c.

    Il danno non patrimoniale è risarcibile nei casi previsti dalla legge, quando il fatto è astrattamente configurabile come reato o quando è lesa in modo grave una posizione costituzionalmente rilevante; il danno esistenziale deve essere specificamente allegato e provato.

  • art. 2697 c.c.

    Grava sul danneggiato l'onere di provare i presupposti della domanda risarcitoria, compresa l'effettività del danno non patrimoniale.

  • art. 2 Cost.

    Il dovere di solidarietà giustifica una soglia minima di tollerabilità delle intrusioni nella sfera personale ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale.

Massime di principio

  • L'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non determina automaticamente il diritto al risarcimento: il ricorrente deve provare, oltre all'illegittimità, un danno effettivo, il nesso causale e la colpa dell'amministrazione.
  • Il danno patrimoniale derivante dall'azione amministrativa deve essere attuale e concreto; la mera previsione di un aumento dei costi o di un pregiudizio futuro, non accompagnata dalla prova dell'effettivo esborso, non è sufficiente per ottenere il risarcimento.
  • Un'attività amministrativa ordinaria, quale un sopralluogo, non integra di per sé un illecito risarcibile: la colpa dell'amministrazione richiede l'allegazione e la prova di modalità esorbitanti o anomale rispetto al normale esercizio del potere.
  • Il danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c. richiede una lesione grave di un interesse costituzionalmente rilevante, ovvero una diversa specifica previsione legale o la configurabilità di un reato; meri disagi, fastidi o limitazioni non sono sufficienti.
  • Il danno esistenziale non è in re ipsa e deve essere dimostrato attraverso allegazioni circostanziate e fatti specifici idonei a provare un radicale cambiamento delle abitudini di vita, un'alterazione della personalità o uno sconvolgimento dell'esistenza.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del dannoTitoli abilitativi edilizi
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneEdilizia
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoLegittimo affidamento

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