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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15368/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società operante nel settore alberghiero, di un avviso di pagamento TARI per l'annualità 2015 emesso da un Comune per circa 49.924 euro. In primo e secondo grado la pretesa era stata confermata. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) la violazione delle norme sul conflitto di interessi e sul procedimento amministrativo, sostenendo che il funzionario che aveva reso il parere di regolarità tecnica avrebbe dovuto astenersi; 2) l'illegittimità del regolamento comunale e della tariffazione TARI per gli alberghi, perché la tariffa sarebbe stata commisurata alla sola superficie e non al carico antropico/capacità di produzione dei rifiuti, in contrasto con il principio di capacità contributiva e con la disciplina della tassa rifiuti; 3) l'erronea determinazione della superficie imponibile, che secondo la contribuente era inferiore a quella considerata dall'ente, con contestazione dell'utilizzo di dati relativi ad annualità pregresse e della rilevanza attribuita a terrazze, solarium, tettoie e impianti igienici.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. La Corte ha rilevato che, nelle more, la lite era stata definita mediante transazione e/o mediante annullamento in autotutela dell'atto impositivo da parte del Comune, con conseguente caducazione dell'interesse alla decisione e delle pronunce rese nei gradi precedenti non ancora passate in giudicato. Non è stata posta a carico della ricorrente la maggiorazione del contributo unificato, ritenuta non dovuta in caso di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'ente locale.

Norme richiamate

  • art. 49 d.lgs. n. 267/2000

    richiamato dalla ricorrente quale norma sul parere di regolarità tecnica e sul presunto conflitto di interessi del funzionario che lo ha reso.

  • art. 6-bis L. n. 241/1990

    invocato dalla ricorrente a fondamento dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi nel procedimento amministrativo.

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nei gradi di merito.

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nei gradi di merito e in cassazione.

  • art. 7, comma 1, L. n. 147/2013

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della TARI.

  • art. 174 Trattato di Roma

    richiamato dalla ricorrente come parametro normativo nel secondo motivo.

  • art. 49, comma 4, d.lgs. n. 22/1997

    invocato dalla ricorrente in relazione ai criteri di commisurazione del tributo sui rifiuti.

  • art. 53 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio di capacità contributiva e della commisurazione del prelievo alla capacità di produrre rifiuti.

  • artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente come norme processuali asseritamente violate per omessa pronuncia e cattiva valutazione delle prove.

  • art. 5 L. n. 2248/1865, all. E

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo come parametro di legittimità dell'atto amministrativo/regolamentare.

  • art. 1, comma 641, L. n. 147/2013

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla base imponibile della TARI.

  • artt. 3 e 7 del Regolamento comunale di Ischia approvato con delibera G.C. n. 20 del 9.09.2014

    richiamati dalla ricorrente per contestare il criterio regolamentare di calcolo della TARI.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato dalla Corte per escludere l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La sopravvenuta definizione transattiva della lite o l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo da parte dell'ente che ha emesso la pretesa determina la cessazione della materia del contendere e rende inammissibile il ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, le pronunce rese nei gradi di merito non ancora passate in giudicato restano travolte dalla sopravvenienza che ha eliminato la controversia, sicché la Corte non è chiamata a pronunciarsi sulla fondatezza virtuale dei motivi.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il ricorso per cassazione sia dichiarato inammissibile non per ragioni ordinarie, ma per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
  • Se la controparte non si costituisce nel giudizio di legittimità, non vi è luogo a statuizione sulle spese.
  • Quando la lite è definita in corso di giudizio mediante autotutela o conciliazione che elimina l'atto impugnato, l'esame dei motivi di ricorso diviene privo di utilità decisoria e non incide sull'esito processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiCaso fortuito e forza maggiore

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