Ordinanza n. 766/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento emesso dal Comune Milano in data 9 aprile 2025 a firma del Direttore dell’Area Bonifiche avente ad oggetto Area - Via Cosenz Enrico, 54 – Milano Codice Identificativo 151460015. Subentro autorizzazione e fidejussione barriera idraulica; - del provvedimento emesso dal Comune di Milano - Prot. 07/05/2026.0266011 avente ad oggetto: Area Via Cosenz Enrico 54 – Codice Identificativo 151460015 – Subentro autorizzazione e fideiussione barriera idraulica – riscontro alla Vs. nota del 17/04/2026, per mezzo dei quali rispettivamente il Comune di Milano richiede che “il Condominio Cosenz 54 subentri alla Cooperativa Cosenz 2005 quale intestataria dell’autorizzazione di bonifica e della relativa polizza fidejussoria, attraverso una voltura o una sostituzione (nuova fidejussione)” e dove si afferma che la richiesta di subentro negli obblighi di messa in sicurezza, gestione, bonifica e nella garanzia fideiussoria troverebbero fondamento giuridico in quanto gravanti sul “soggetto responsabile dell’inquinamento” e dalla “attuale disponibilità e gestione dell’area da parte del Condominio” e che, in caso di mancata adesione, l’Amministrazione procederà ai sensi degli artt. 250 e 253 del D.Lgs. 152/2006, con eventuale iscrizione di onere reale. - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente non noto al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Note del Comune di Milano con cui è stato richiesto al Condominio di subentrare alla cooperativa quale intestatario dell’autorizzazione alle opere di bonifica e della relativa polizza fideiussoria, con avvertimento dell’eventuale attivazione degli artt. 250 e 253 d.lgs. 152/2006
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Condominio Cosenz 54 ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, due note del Comune di Milano relative all’area di via Cosenz 54. Con tali atti l’Amministrazione ha richiesto al Condominio di subentrare alla Cooperativa Cosenz 2005 nell’autorizzazione di bonifica e nella relativa garanzia fideiussoria, nonché negli obblighi di messa in sicurezza, gestione e bonifica, ritenendo tali obblighi riferibili al soggetto responsabile dell’inquinamento e comunque collegati all’attuale disponibilità e gestione dell’area da parte del Condominio. Il Comune ha inoltre prospettato, in caso di mancata adesione, l’adozione delle iniziative previste dagli artt. 250 e 253 d.lgs. 152/2006, con possibile iscrizione di onere reale. Il testo dell’ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti oltre alla contestazione della richiesta comunale e alla prospettazione del pregiudizio derivante dai costi di alimentazione elettrica della barriera idraulica.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza del periculum in mora. Il pregiudizio allegato dal Condominio consisteva essenzialmente nei costi economici necessari per la fornitura dell’elettricità destinata al funzionamento della barriera idraulica. Secondo il Collegio, tale pregiudizio non presenta carattere irreparabile, poiché è meramente patrimoniale e può essere ristorato nell’eventualità di un esito favorevole del giudizio di merito. Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente e della salute dei consociati è stato ritenuto prevalente rispetto all’interesse del Condominio a non sopportare, nelle more, un aggravio di oneri. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia. L’ordinanza non decide la legittimità sostanziale degli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La tutela cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri dell’art. 55 c.p.a.; la domanda è stata respinta per carenza del periculum in mora.
art. 250 d.lgs. 152/2006
procederà ai sensi degli artt. 250 e 253 del D.Lgs. 152/2006
La norma è richiamata negli atti comunali quale possibile base degli interventi pubblici in materia di bonifica in caso di mancata assunzione degli obblighi da parte del Condominio; l’ordinanza non ne esamina nel merito l’applicazione.
art. 253 d.lgs. 152/2006
procederà ai sensi degli artt. 250 e 253 del D.Lgs. 152/2006, con eventuale iscrizione di onere reale
La norma è richiamata in relazione alla possibile iscrizione dell’onere reale; l’ordinanza non definisce la legittimità di tale prospettazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, il pregiudizio avente natura esclusivamente economica, consistente nei costi sostenuti in conseguenza dell’atto amministrativo, non integra di regola il requisito dell’irreparabilità quando possa essere ristorato all’esito favorevole del giudizio di merito.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a misure connesse alla messa in sicurezza e alla bonifica di un sito, l’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente e della salute può prevalere sull’interesse patrimoniale del privato a non sopportare temporaneamente gli oneri economici necessari alla prosecuzione degli interventi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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