Sentenza n. 14788/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento – previa tutela cautelare - del provvedimento del 29/1/ 2021 - notificato il 2/2/2021 - con cui il Consolato italiano in Lagos ha negato il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Consolato italiano in Lagos del visto di ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego consolare del visto di ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. Nel corso del giudizio, il TAR aveva ordinato la legalizzazione, nelle forme prescritte, della procura speciale alle liti rilasciata dal ricorrente, cittadino extra-comunitario, entro novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Alla successiva udienza camerale il Collegio ha constatato che l'ordine non era stato adempiuto. La procura speciale non risultava quindi legalizzata nelle forme richieste.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata produzione di una procura speciale alle liti legalizzata nelle forme prescritte, nonostante l'ordine giudiziale di regolarizzazione e il termine di novanta giorni assegnato. Il Collegio ha richiamato anche l'orientamento recentemente espresso dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025. La decisione è stata adottata in rito, senza esame della legittimità del diniego consolare né della domanda cautelare. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Disposizione richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Disposizioni richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ordina a una parte straniera di regolarizzare la procura speciale alle liti mediante legalizzazione nelle forme prescritte e tale ordine non viene adempiuto entro il termine assegnato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di valida procura processuale.
- La mancata regolarizzazione della procura speciale alle liti costituisce una questione preliminare di rito che impedisce l'esame sia dei motivi di merito sia della domanda cautelare.
- La dichiarazione di inammissibilità per mancata regolarizzazione della procura può essere accompagnata dalla compensazione delle spese quando il giudizio è definito in rito.
Come è indicizzato
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