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Ordinanza

Ordinanza n. 1352/2026 - Torino, Sezione 3

Per l’esecuzione della Sentenza n. 222/2022 pubbl. il 28/09/2022 del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, passata in giudicato come certificato dalla Cancelleria Lavoro e Previdenza del Tribunale di Vercelli in data 06.02.2025; a seguito di notifica eseguita in data 28/09/2022 agli indirizzi P.E.C. presso il domicilio eletto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito E della Sentenza n. 327/2024 pubbl. il 04/07/2024 del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, passata in giudicato come certificato dalla cancelleria Lavoro e Previdenza del Tribunale di Vercelli in data 06.02.2025; a seguito di notifica eseguita in data 08/07/2024 agli indirizzi P.E.C. presso il domicilio eletto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Giustizia amministrativa202500249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, passate in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di due sentenze del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, entrambe passate in giudicato e notificate al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Un precedente giudizio di ottemperanza era stato definito con sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso e nominato commissario ad acta il Ragioniere generale dello Stato o un suo delegato. Poiché, con riferimento alla ricorrente, le sentenze risultavano ancora ineseguite, il TAR aveva sollecitato il commissario al deposito di chiarimenti documentati. La difesa della ricorrente ha nuovamente rappresentato l'insuccesso dell'ottemperanza e il Collegio ha ritenuto necessario sostituire il commissario ad acta, individuandolo nel Dirigente Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito o in un suo delegato.

La decisione

Il TAR ha disposto la sostituzione del commissario ad acta precedentemente nominato con il Dirigente Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito o un suo delegato. Il nuovo commissario dovrà, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, dare esecuzione all'incarico, determinando definitivamente l'importo complessivamente ancora dovuto alla ricorrente e adottando tutti gli atti necessari al pagamento, comprese, se occorrenti, variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti e ulteriori atti finanziari. Potrà operare direttamente oppure, sotto la propria responsabilità, tramite un funzionario delegato, avvalendosi della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie delle amministrazioni interessate. Il TAR non ha pronunciato sulle spese, in ragione della natura interlocutoria del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato risulta ancora ineseguito nonostante la nomina di un commissario ad acta e i successivi solleciti istruttori, il giudice amministrativo può sostituire il commissario originario con altro soggetto ritenuto più idoneo ad assicurare l'effettiva esecuzione.
  • Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere incaricato non solo di compiere materialmente il pagamento dovuto, ma anche di determinare definitivamente l'importo da corrispondere e di adottare gli atti contabili e finanziari necessari, incluse eventuali variazioni di bilancio e operazioni di finanziamento.
  • Il commissario ad acta può svolgere l'incarico tramite un funzionario delegato sotto la propria responsabilità e può avvalersi delle strutture organizzative delle amministrazioni coinvolte, quando ciò sia necessario per l'esecuzione del giudicato.
  • La fissazione di un termine perentorio-operativo, decorrente dalla comunicazione del provvedimento, costituisce modalità di concreta attuazione dell'incarico commissariale nel giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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