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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20781/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

Un soggetto, quale erede e legatario di beni immobili e interessi successori familiari, conveniva due fratelli chiedendo: il risarcimento dei danni da occupazione abusiva di un appartamento sito in San Severo sino al rilascio; il risarcimento dei danni materiali arrecati a tale immobile durante l'occupazione; il pagamento della quota a lui spettante della liquidazione dell'attività commerciale del padre, in base a un accordo tra coeredi; la restituzione dei canoni di locazione di un immobile sito in Napoli, riscossi da una sorella in un periodo anteriore. In appello, la domanda relativa all'immobile di San Severo fu accolta solo contro il fratello occupante, mentre fu rigettata nei confronti della sorella per prescrizione e per assenza di sua partecipazione o conoscenza dell'illecito; furono rigettate anche le domande relative alla liquidazione dell'attività commerciale e ai canoni di locazione. In cassazione il ricorrente principale deduceva, con tre motivi cumulativi e promiscuamente formulati, violazioni processuali, sostanziali e costituzionali: 1) omessa considerazione del concorso della madre nell'illecito e della possibile trasmissione agli eredi della relativa responsabilità, con particolare riferimento alla sorella; 2) erroneo rigetto della domanda sulla liquidazione dell'attività commerciale per asserita mancata prova dell'importo pagato a titolo di oneri successori; 3) erroneo rigetto della domanda di restituzione dei canoni di locazione per intervenuta prescrizione, sostenendo che la prescrizione fosse sospesa dalle controversie ereditarie pendenti. Il fratello, vittorioso in appello solo sulla domanda di occupazione abusiva, propose ricorso incidentale tardivo; la sorella resistette con controricorso e invocò la prescrizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché i motivi erano formulati in modo promiscuo, sovrapponendo violazioni di legge, omesso esame e vizio motivazionale, e perché non si confrontavano con la ratio decidendi delle sentenze di merito; in particolare, il primo motivo non censurava anche la preliminare statuizione di prescrizione e tendeva a rivalutare i fatti, il secondo contestava un accertamento di merito sulla mancata prova dell'importo degli oneri fiscali, e il terzo si limitava a riproporre tesi già respinte senza confutare le argomentazioni della Corte d'appello sulla decorrenza della prescrizione. Il ricorso incidentale del fratello è stato dichiarato inefficace perché tardivo: pur notificato entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, era stato proposto oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.; pertanto, una volta dichiarato inammissibile il ricorso principale, l'impugnazione incidentale tardiva è divenuta inefficace. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra tutte le parti; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente alla parte di stare in giudizio personalmente, nel caso di specie il ricorrente principale si è difeso da sé.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura per omessa pronuncia, ma la Corte rileva la promiscuas combinazione di doglianze eterogenee.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nella formulazione dei motivi, senza specifica autonoma decisività.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, ma la censura è ritenuta inammissibile perché mira a una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, non idoneo a superare il giudizio di inammissibilità per difetto di specificità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nei motivi, ma senza superare il difetto di specificità delle censure.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ribadisce che i diversi vizi devono essere dedotti in modo distinto e tassativo, senza commistione di profili incompatibili.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica della decisione impugnata; la mera riproposizione delle difese di merito integra un 'non motivo' inammissibile.

  • art. 327 c.p.c.

    termine lungo di impugnazione oltre il quale il ricorso incidentale tardivo risulta inefficace.

  • art. 334 c.p.c.

    l'impugnazione incidentale proposta oltre il termine lungo, se tardiva, diventa inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato per la tempestività della notificazione del controricorso contenente ricorso incidentale rispetto al ricorso principale.

  • art. 371 c.p.c.

    richiamato per il termine di notifica del ricorso incidentale rispetto al ricorso principale.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato quale norma sulla prescrizione decennale eccepita dalla resistente; la Corte conferma l'inammissibilità delle doglianze che non la contrastano efficacemente.

  • art. 456 c.c.

    richiamato dal ricorrente nei motivi, senza autonoma decisività nel giudizio di cassazione.

  • art. 588 c.c.

    richiamato dal ricorrente nei motivi, senza autonoma decisività nel giudizio di cassazione.

  • art. 723 c.c.

    richiamato in relazione al procedimento di rendiconto e alla pretesa sospensione della prescrizione, ma la Corte ritiene che tale procedimento non incida sulla decorrenza del termine.

  • art. 752 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di responsabilità ereditaria, ma senza superare il rilievo dell'inammissibilità.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dal ricorrente, senza autonoma rilevanza nella decisione di legittimità.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dal ricorrente, senza autonoma rilevanza nella decisione di legittimità.

  • art. 1321 c.c.

    richiamato dal ricorrente, senza autonoma rilevanza nella decisione di legittimità.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come fondamento della pretesa risarcitoria, ma la Corte non entra nel merito per inammissibilità dei motivi.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato in tema di decorrenza della prescrizione.

  • art. 2937 c.c.

    richiamato in tema di rinuncia alla prescrizione, senza specifica applicazione nella decisione.

  • art. 2938 c.c.

    richiamato in tema di rilevabilità della prescrizione, ma la decisione si fonda sulla inammissibilità dei motivi.

  • art. 2941 c.c.

    richiamato in tema di sospensione della prescrizione, ma la Corte esclude che le vicende ereditarie dedotte la sospendano.

  • art. 2943 c.c.

    richiamato in tema di interruzione della prescrizione.

  • art. 2945 c.c.

    richiamato in tema di effetti dell'interruzione della prescrizione.

  • art. 2947 c.c.

    richiamato dal ricorrente nei motivi, senza autonoma applicazione nella decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte ne dà atto a carico del ricorrente principale.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale dei vizi motivazionali; la Corte ribadisce che la censura deve essere specifica e non promiscua.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentita la commistione, in un unico motivo, di censure eterogenee riferite a vizi diversi ex art. 360 c.p.c.; la parte deve formulare doglianze distinguibili, specifiche e autosufficienti, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda su una pluralità di autonome ragioni, l'omessa censura anche di una sola di esse rende il motivo inidoneo a determinare la cassazione.
  • La denuncia di omesso esame o di vizio motivazionale non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione del merito; quando il ricorrente propone una lettura alternativa dei fatti già scrutinati dal giudice di merito, il motivo è inammissibile.
  • La mera riproposizione delle difese svolte nei gradi di merito, senza critica delle argomentazioni della sentenza impugnata, integra un 'non motivo' ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.
  • L'impugnazione incidentale proposta oltre il termine lungo di impugnazione è tardiva e, se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile, diventa inefficace di diritto anche se notificata tempestivamente rispetto al ricorso principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPrescrizioneDivisione ereditariaSuccessione legittimaProprietà
RamiProcesso civileSuccessioniObbligazioniDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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