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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08471/2026 del 04/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una medica, insieme ad altri colleghi, aveva agito contro la Presidenza del Consiglio assumendo di aver frequentato il corso di formazione specifica in medicina generale nel periodo 1994-1996 e di aver percepito una borsa di studio non adeguata, perché soggetta a trattenute fiscali e priva della copertura dei costi assicurativi. Sosteneva che la normativa europea sulla formazione medica, letta in combinazione con la direttiva 93/16/CEE, avesse equiparato tale percorso ai corsi di specializzazione medica e che lo Stato avesse quindi l’obbligo di estendere anche ai medici di medicina generale la disciplina retributiva prevista per gli specializzandi dal d.lgs. n. 368/1999 e dai DPCM del 2007. In subordine chiedeva l’applicazione dei criteri della legge n. 370/1999 e, comunque, la rivalutazione annuale e la rideterminazione triennale dell’importo ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 257/1991 richiamato dal d.l. n. 325/1994. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda ritenendo, tra l’altro, insussistente l’equiparazione tra formazione in medicina generale e specializzazione, non spettante l’indicizzazione richiesta e comunque prescritto il diritto. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: 1) violazione dell’art. 2935 c.c. e della disciplina della prescrizione, per mancato decorso del termine in difetto di certezza del diritto e per asserita permanenza dell’illecito statale; 2) violazione degli artt. 2909 e 2938 c.c. per asserita formazione di giudicato implicito sulla prescrizione e mancata impugnazione incidentale condizionata della resistente; 3) violazione delle norme europee sulla formazione medica, per l’assunta incompleta attuazione delle direttive e per l’obbligo di estendere ai medici di medicina generale l’adeguata remunerazione prevista per gli specializzandi; 4) violazione della disciplina europea e nazionale in tema di remunerazione, chiedendo anche il riconoscimento della rivalutazione e, in via subordinata, dell’indennizzo previsto dalla legge n. 370/1999.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo, perché la questione della prescrizione era stata decisa in favore della Presidenza del Consiglio e quindi non vi era alcun onere di appello incidentale su un capo non soccombente. Ha poi ritenuto manifestamente infondati il terzo e il quarto motivo, osservando che la formazione specifica in medicina generale è disciplinata da una normativa distinta rispetto a quella degli specializzandi e che la direttiva 93/16/CEE ha avuto natura compilativa, di coordinamento e aggiornamento, non già innovativa né equiparativa. Di conseguenza non era possibile estendere ai medici di medicina generale la disciplina economica prevista per gli specializzandi dal d.lgs. n. 368/1999 e dai DPCM del 2007, tanto più perché i corsi frequentati dalla ricorrente risalivano al 1994-1996 e restavano comunque fuori dal relativo ambito temporale. Quanto alla rivalutazione e alla rideterminazione periodica, la Corte ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui i meccanismi di aggiornamento delle borse di studio dei medici specializzandi erano stati bloccati dalla legislazione succedutasi nel tempo e, da ultimo, confermati dalle Sezioni Unite. Il primo motivo è rimasto assorbito. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    il termine di prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere; la Corte ha escluso che nel caso vi fosse un impedimento al decorso del termine tale da impedirne la maturazione.

  • artt. 2909 e 2938 c.c.

    la Corte ha escluso la formazione di un giudicato implicito sulla prescrizione, perché la decisione di primo grado aveva accolto l'eccezione di prescrizione e non vi era soccombenza della resistente sul punto.

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale richiamata nei motivi di ricorso per dedurre i vizi di violazione di legge.

  • art. 189 Trattato CEE

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull'attuazione del diritto comunitario, ma ritenuto non idoneo a fondare l'equiparazione invocata.

  • art. 3 d.l. n. 325/1994

    ha richiamato la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257/1991 per il corso di formazione in medicina generale.

  • d.lgs. n. 257/1991

    disciplina la borsa di studio per i medici specializzandi; la Corte ha ricordato che i meccanismi di aggiornamento previsti dall'art. 6 erano stati oggetto di blocco normativo.

  • d.lgs. n. 256/1991

    regola in modo distinto la formazione specifica in medicina generale.

  • d.lgs. n. 368/1999

    ha disciplinato separatamente nel Titolo IV la formazione specifica in medicina generale e nel Titolo V la specializzazione medica; non imponeva l'equiparazione economica invocata.

  • artt. 37 e 39 d.lgs. n. 368/1999

    riguardano il contratto e il trattamento economico degli specializzandi; la Corte ha escluso la loro applicabilità ai medici di medicina generale e comunque, per il periodo considerato, l'applicabilità ratione temporis.

  • DPCM 3 marzo 2007

    atti attuativi del trattamento economico degli specializzandi, non estensibili ai medici di medicina generale nel caso esaminato.

  • DPCM 6 luglio 2007

    atti attuativi del trattamento economico degli specializzandi, non estensibili ai medici di medicina generale nel caso esaminato.

  • DPCM 2 novembre 2007

    ultimo degli atti attuativi richiamati; la Corte ha escluso che da esso decorresse, nel caso, la pretesa invocata dalla ricorrente.

  • art. 6 d.lgs. n. 257/1991

    è stato ritenuto non applicabile alla ricorrente quanto ai meccanismi di indicizzazione e rideterminazione, anche perché le disposizioni risultavano bloccate dalla legislazione successiva.

  • art. 11 l. n. 370/1999

    la domanda subordinata è stata ritenuta inammissibile/incomprensibile rispetto alle allegazioni iniziali, perché il trattamento ivi previsto era per altri medici specializzandi e più favorevole di quello originariamente rivendicato.

  • art. 32, comma 12, l. n. 449/1997

    ha consolidato la quota del Fondo sanitario e escluso l'applicazione degli aggiornamenti di cui all'art. 6 d.lgs. n. 257/1991 per il periodo considerato.

  • art. 36, comma 1, l. n. 289/2002

    ha confermato il blocco degli aggiornamenti economici delle borse di studio.

  • art. 7, comma 5, d.l. n. 384/1992, conv. in l. n. 438/1992

    tra le disposizioni che hanno bloccato gli aggiornamenti delle borse di studio.

  • art. 3, comma 36, l. n. 537/1993

    tra le disposizioni che hanno bloccato gli aggiornamenti delle borse di studio.

  • art. 1, comma 66, l. n. 662/1996

    tra le disposizioni che hanno bloccato gli aggiornamenti delle borse di studio.

  • art. 22 l. n. 488/1999

    tra le disposizioni che hanno bloccato gli aggiornamenti delle borse di studio.

  • art. 1, comma 212, l. n. 266/2005

    ha prorogato il blocco degli aggiornamenti economici per il triennio indicato.

  • art. 41, comma 7, d.l. n. 207/2008, conv. in l. n. 14/2009

    ha prorogato ulteriormente il blocco previsto dalla l. n. 289/2002 per gli anni 2009-2013.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ha giustificato l'ordine di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La formazione specifica in medicina generale e la formazione specialistica medica sono percorsi distinti sul piano normativo; la diversa disciplina positiva impedisce, di regola, una equiparazione automatica del relativo trattamento economico.
  • L'unificazione di più direttive in un testo europeo successivo, se ha carattere compilativo, di coordinamento e aggiornamento, non implica di per sé un obbligo per lo Stato membro di assimilare istituti che l'ordinamento europeo e quello interno mantengono distinti.
  • La pretesa risarcitoria fondata su omessa o incompleta attuazione del diritto europeo richiede che sia individuabile un effettivo obbligo di estensione della disciplina invocata; in mancanza di tale obbligo, la domanda è infondata in iure.
  • Non è configurabile giudicato implicito su un capo di sentenza favorevole alla parte vittoriosa in primo grado; l'appello incidentale è necessario solo per censurare statuizioni realmente soccombenti.
  • I meccanismi di indicizzazione e di rideterminazione periodica delle borse di studio dei medici specializzandi possono essere esclusi o congelati da successive scelte legislative di contenimento della spesa, se espresse in modo chiaro e reiterato.
  • Quando la disciplina economica invocata è temporalmente successiva al periodo di frequenza del corso, essa non può essere applicata retroattivamente in assenza di una specifica previsione.
  • La domanda subordinata che invochi un regime economico più favorevole rispetto a quello originariamente posto a base della pretesa può risultare incongrua e quindi inammissibile se incompatibile con le allegazioni introduttive.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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