Sentenza n. 4186/2026 - Napoli, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l'annullamento - della Comunicazione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli in data 6 febbraio 2024, prot. n. 1690; - dell’ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli n. 119/2018 in data 28 dicembre 2018, nella parte in cui stabilisce la riserva dell''esecuzione delle operazioni di battellaggio alla “società cooperativa denominata Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli del porto di Pozzuoli” (art. 2, comma 3); - dell’ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di Napoli in data 29 dicembre 2022, n. 137, nella parte in cui determina le tariffe del servizio di battellaggio dei materiali nel porto di Pozzuoli (art. 1 ult. co.). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Futura s.r.l. il 30 maggio 2024 per l’annullamento - del provvedimento prot. n. 0007924 datato 27 maggio 2024 del Capo del Circondario marittimo di Pozzuoli; - in via subordinata, e nei limiti di cui alle conclusioni, del punto 7 lettera i) dell’atto autorizzativo, ex art. 16 della L. n. 84/1994, n. 93 del 15.04.2024, di parte ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Futura s.r.l. il 7 agosto 2024 per l’annullamento - del provvedimento prot. n. 0010021 datato 25 giugno 2024 dell’Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli avente ad oggetto “Trasferimento attrezzature e parti di ricambio dal Molo Caligoliano al Pontile Prysmian – Arco Felice. Comunicazione di rigetto dell’istanza”; - e, per quanto occorrer possa, del provvedimento prot. n. 0007924 datato 27 maggio 2024 del Capo del Circondario marittimo di Pozzuoli; - della comunicazione prot. n. 0009422 datato 17 giugno 2024 dell’Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli avente ad oggetto “Trasferimento Generatore dalla nave Cable Enterprise al Molo Caligoliano”, emesso ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990; - del provvedimento prot. n. 001293 del 28 giugno 2024 dell’Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli, avente ad oggetto “Trasferimento Generatore dalla nave Cable Enterprise al Molo Caligoliano”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Futura s.r.l. il 18 ottobre 2024 per l’annullamento dell’ordinanza del Capo del Compartimento marittimo di Napoli prot. n. 000098 datata 17 settembre 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: riserva esclusiva del servizio di battellaggio nel porto di Pozzuoli a una società cooperativa di ormeggiatori e atti amministrativi connessi, inclusi provvedimenti di rigetto e trasferimento di attrezzature
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione marittima)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la comunicazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, l'ordinanza del 2018 che riservava l'esecuzione delle operazioni di battellaggio alla società cooperativa degli ormeggiatori, l'ordinanza del 2022 sulle tariffe del servizio e, con motivi aggiunti, ulteriori provvedimenti relativi al rigetto di istanze di trasferimento di attrezzature e all'autorizzazione del servizio. Tra le censure dedotte vi era il contrasto della riserva esclusiva con il diritto dell'Unione europea, in particolare con il principio di libera prestazione dei servizi, con il Regolamento (UE) n. 2017/352 sui servizi portuali e con i principi di libertà di stabilimento, concorrenza e libero mercato. Il TAR aveva inizialmente sospeso il giudizio e disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ex art. 267 TFUE, chiedendo se il regolamento fosse applicabile al servizio tecnico-nautico di battellaggio e se il diritto dell'Unione ostasse alla riserva esclusiva, senza gara e senza limite temporale, del servizio a un operatore individuato dall'autorità competente. Successivamente la ricorrente ha rinunciato al ricorso e a ogni domanda, dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse anche rispetto alla questione pregiudiziale. Le parti resistenti e il controinteressato non si sono opposti alla rinuncia.
La decisione
Il TAR ha ritenuto rituale e inequivoca la rinuncia al ricorso, idonea a determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sia del giudizio principale sia della questione pregiudiziale rimessa alla Corte di giustizia. Ha affermato che la sospensione del giudizio nazionale conseguente al rinvio pregiudiziale non impedisce al giudice del rinvio di esaminare l'istanza di ritiro della domanda pregiudiziale, poiché essa riguarda il procedimento incidentale davanti alla Corte di giustizia e costituisce impulso all'esercizio di un potere officioso del giudice nazionale. Richiamando l'art. 100 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia e le Raccomandazioni ai giudici nazionali del 2019, ha ritenuto necessario informare la Corte dell'estinzione del giudizio principale e ritirare la domanda pregiudiziale, revocando l'ordinanza di rimessione n. 3259/2025. Ha quindi dichiarato estinto il processo per rinuncia ai sensi dell'art. 84 c.p.a. e ha compensato integralmente le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
la rinuncia al ricorso soddisfa le prescrizioni di cui all’art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia rituale al ricorso, non opposta dalle altre parti e accompagnata dalla sopravvenuta carenza di interesse, determina l'estinzione del processo.
art. 267 TFUE
Il giudice nazionale che abbia disposto il rinvio pregiudiziale può ritirare la domanda quando venga meno la controversia effettivamente pendente nel giudizio principale.
art. 100 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea
La Corte resta investita della domanda di pronuncia pregiudiziale fintantoché il giudice che ha adito la Corte non abbia ritirato la sua domanda.
Il ritiro della domanda da parte del giudice nazionale costituisce l'atto che determina il venir meno dell'investitura della Corte sulla questione pregiudiziale.
art. 55, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea
La disposizione è richiamata per la sospensione della procedura pregiudiziale da parte della Corte, in attesa della conferma del ritiro della domanda da parte del giudice nazionale.
artt. 49 e 56 TFUE
Le disposizioni costituivano oggetto dei quesiti pregiudiziali, ma non sono state interpretate nel merito a causa dell'estinzione del giudizio e del ritiro del rinvio.
Regolamento (UE) 2017/352
La sua applicabilità al servizio tecnico-nautico di battellaggio e la compatibilità con la riserva esclusiva del servizio erano state rimesse alla Corte di giustizia, senza decisione nel merito.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso, non opposta dalle altre parti e idonea a determinare la sopravvenuta carenza di interesse, comporta l'estinzione del giudizio amministrativo ai sensi dell'art. 84 c.p.a.
- La sospensione del giudizio nazionale conseguente a un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE non impedisce al giudice del rinvio di esaminare e accogliere l'istanza di ritiro della domanda pregiudiziale, poiché tale istanza attiene al procedimento incidentale davanti alla Corte di giustizia e non costituisce un atto del procedimento principale sospeso.
- Quando, per effetto dell'estinzione del giudizio principale, viene meno una controversia effettivamente pendente davanti al giudice nazionale, quest'ultimo deve informare la Corte di giustizia dell'incidente processuale e ritirare la domanda pregiudiziale, evitando che la Corte si pronunci su questioni divenute prive di oggetto concreto.
- Il ritiro della domanda pregiudiziale comporta la revoca dell'ordinanza nazionale di rimessione e la trasmissione del relativo provvedimento alla cancelleria della Corte di giustizia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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