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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10638/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Bruno Vincenzo (illecita cessione continuata di stupefacenti, capo 24). Il ricorso articolava due motivi principali: (1) vizio nella valutazione della gravità indiziaria e mancata idonea individuazione dell'identità dell'indagato come uno degli interlocutori rinvenuti nelle conversazioni sulle piattaforme SKY ECC ed ENROCHAT (si denunciava l'assenza di elementi di riscontro e la carenza di un vaglio individualizzato, anche rispetto al cd. provvedimento genetico); (2) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari e nella esclusione di misure meno afflittive (si contestava che la decisione avrebbe fondato il pericolo di reiterazione sulla sola gravità del reato, senza considerare la risalenza dei fatti, e che gli arresti domiciliari o il monitoraggio elettronico sarebbero stati adeguati, dato che l'indagato si era spontaneamente costituito e si era reso disponibile al controllo elettronico).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile (e, in parte, manifestamente infondato). Sul primo motivo ha ritenuto parte del gravame generico/aspecifico perché non ha contrapposto adeguatamente le proprie deduzioni alla motivazione articolata del Tribunale distrettuale; nella parte restante ha giudicato manifesto il difetto di fondatezza, ritenendo corretta l'identificazione dell'indagato sulla base degli elementi (tra cui disponibilità dei criptofonini con i PIN indicati) e riconoscendo che il giudice di primo grado aveva svolto un autonomo e individualizzato scrutinio indiziario. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto fondata e dettagliata la motivazione del giudice del riesame circa il pericolo di reiterazione, richiamando la pluralità e il rilevante valore delle forniture di cocaina, la negativa personalità dell'imputato (prez. penali numerosi) e il suo inserimento in contesti malavitosi (attività simile emersa nel settembre 2024); per tali ragioni i giudici hanno correttamente escluso la idoneità di misure meno afflittive. Conseguentemente è stata confermata la legittimità della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.; richiamata anche la sentenza Cost. n. 186/2000).

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Citato come norma procedurale per la sintesi dei motivi nel ricorso; indicazione formale sulla struttura del ricorso per cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme sul sindacato di legittimità (motivi di ricorso in cassazione), qui invocate per censurare inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione

  • art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen.

    Norme relative ai criteri di applicazione delle misure cautelari e alla motivazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto rispettati tali obblighi motivazionali dal giudice di merito

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento sulla inammissibilità per aspecificità: se il ricorso non affronta le argomentazioni del giudice impugnato, è inammissibile ai sensi di tale disposizione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'onere di pagamento delle spese del procedimento da parte del ricorrente in caso di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente alle spese

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria per inammissibilità senza colpa grave; la Corte ha comunque disposto il versamento equitativo di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Per impugnare efficacemente un'ordinanza cautelare è necessario confrontarsi puntualmente e specificamente con la motivazione del giudice di merito: riproporre le stesse critiche già valutate e rigettate può comportare inammissibilità per aspecificità.
  • La gravità indiziaria può essere ritenuta valida anche sulla base di elementi indiziari concatenati (es. disponibilità di dispositivi riconducibili all'indagato mediante PIN), purché il giudice motivi in modo congruo e individualizzato; la Cassazione non può rivalutare i fatti ma solo verificare la correttezza della motivazione.
  • Nella valutazione del pericolo di reiterazione rilevano la molteplicità e il valore delle forniture, i precedenti penali e l'inserimento in contesti criminali: la semplice disponibilità a costituirsi o a essere monitorati non è in sé sufficiente a escludere la custodia se la personalità e il quadro indiziario indicano elevata spregiudicatezza.
  • Chi contesta l'adeguatezza di misure meno afflittive deve fornire argomentazioni specifiche e concrete per dimostrare la loro idoneità a contenere le esigenze cautelari; le deduzioni generiche vengono respinte.
  • La Corte di legittimità verifica soprattutto i profili di diritto e di motivazione: non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del materiale probatorio.

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