Cassazione Penale, Sentenza n. 25963/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto del reclamo avverso il decreto che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di permesso premio per mancato compimento dei limiti di pena espiata. Deduceva: (i) che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto dovesse decorrere la metà della pena complessiva senza scindere il cumulo, pur essendo nel cumulo anche una condanna straniera di 3 anni per guida senza patente (reato non ostativo), e dunque avrebbe dovuto essere operato lo scioglimento del cumulo per valutare la porzione relativa al reato ostativo; (ii) nullità del provvedimento per violazione del principio di immutabilità del giudice, avendo la decisione risultata adottata da giudici in diversa composizione rispetto a quelli che avevano tenuto l'udienza camerale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul merito ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui, nel caso di cumulo di pene concorrenti che comprenda reati ostativi (art. 4-bis Ord. pen.), è necessario sciogliere il cumulo per verificare se la parte di pena relativa al reato ostativo sia stata integralmente scontata e per far decorrere da quella data il dies a quo del periodo minimo richiesto per i permessi premio. Nel caso concreto la pena in esecuzione (8 anni, 1 mese e 20 giorni, decorrenza 22/04/2022, scadenza 13/09/2029) comprendeva un reato ostativo (art. 601 c.p.) e, anche volendo detrarre ipoteticamente i 3 anni per il reato non ostativo, non risulterebbe comunque raggiunta la metà della pena relativa al reato ostativo. Inoltre il motivo relativo alla diversa composizione del collegio è stato respinto perché la Cancelleria ha documentato che si è trattato di un mero errore materiale nella indicazione dei nomi e che i giudici che hanno deliberato erano gli stessi che avevano partecipato all'udienza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 4-bis
Individua i reati 'ostativi' che possono precludere l'accesso a benefici penitenziari; la Corte interpreta che, in presenza di un cumulo che comprende delitti ostativi e non ostativi, occorre scindere il cumulo per verificare se la parte di pena relativa al reato ostativo sia stata integralmente esppiata e far decorrere da tale momento il periodo minimo per i permessi premio.
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-ter
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla materia dei benefici penitenziari; nel caso di specie la Corte richiama e applica i principi dell'Ordinamento penitenziario in materia di ostatività e computo delle pene.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e)
Comma e lettere richiamate come criteri di censura in cassazione (violazione di legge, motivazione illogica, violazione di norme procedurali). La Corte valuta e respinge le doglianze dedotte in base a tali vantaggi; accerta la correttezza applicativa delle norme rilevanti.
Codice di procedura penale, art. 125, n. 3
Richiamato dal ricorrente in relazione a motivazioni; la Corte esamina la fondatezza delle censure e le ritiene infondate per i motivi esposti.
Codice di procedura penale, artt. 178 lett. a) e 179
Richiamati in relazione alla presunta nullità per composizione del giudice; la Corte verifica la documentazione di cancelleria che dimostra l'errore materiale e non una violazione della regola sulla composizione del collegio, escludendo la nullità.
Massime di principio
- Quando in esecuzione è presente un cumulo di pene concorrenti che comprende reati ostativi e non ostativi, occorre procedere allo scioglimento del cumulo per valutare l'ammissibilità di benefici penitenziari sulla base della sola porzione di pena relativa al reato ostativo.
- Il dies a quo per il computo del periodo minimo necessario per ottenere permessi premio va fatto decorrere dalla completa espiazione della parte di pena relativa al reato ostativo, non dalla pena complessiva sommata senza scorporo.
- La mancata allegazione del provvedimento di cumulo al ricorso può rendere il ricorso non autosufficiente e indebolire le censure difensive; è quindi importante depositare la documentazione pertinente.
- Errori materiali nella trascrizione dei nomi dei giudici o nell'epigrafe possono essere sanati mediante documentazione di cancelleria che dimostri la corretta composizione; la mera discrepanza formale non comporta automaticamente la nullità se risulta che il collegio era effettivamente quello regolare.
- Anche considerando detrazioni ipotetiche di parti di pena non ostative, se la parte relativa al reato ostativo non raggiunge i limiti minimi richiesti (es. metà della pena), i benefici come i permessi premio possono essere legittimamente negati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25862/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25864/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25865/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25867/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25868/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25869/2024 del 03/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →