Cassazione Penale, Sentenza n. 30273/2022 del 29/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, applicata a La Montagna per i reati di tentato omicidio pluriaggravato e detenzione/porto illegale di arma da fuoco aggravati. Il ricorrente sosteneva l'esistenza di circostanze sopravvenute e/o non adeguatamente valutate (giovane età, prima esperienza detentiva, confessione, periodo già trascorso in carcere, offerta risarcitoria, indicazione di luogo distante per gli arresti domiciliari, possibilità di controllo elettronico) tali da rendere proporzionata la misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure manifestamente infondate. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha correttamente escluso l'esistenza di elementi di novità idonei a modificare il quadro cautelare e ha adeguatamente motivato la persistenza di esigenze specialpreventive, alla luce della gravità del fatto, della condanna in primo grado (8 anni e 6 mesi con rito abbreviato), della propensione alla violenza del ricorrente e di successivi comportamenti minacciosi. Ha altresì ritenuto inidonei gli arresti domiciliari (anche con controllo elettronico) a prevenire il rischio di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; disposta comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Regola l'appello avverso le ordinanze in materia cautelare e delimita l'ambito del riesame (effetto devolutivo).
art. 299 cod. proc. pen.
Indica gli elementi di novità rilevanti per la revisione della misura cautelare; il Tribunale ha ritenuto gli elementi dedotti non sufficienti.
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020
Norma sulle modalità di trattazione scritta e sulle conclusioni del Procuratore Generale nel procedimento di legittimità (utilizzata per la trattazione scritta).
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso e l'onere delle spese; applicato per la condanna al pagamento e al versamento alla Cassa delle ammende.
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Richiamata in riferimento all'assenza di colpa dell'attore nella proposizione del ricorso, ma ciò non ha impedito la declaratoria di inammissibilità e le conseguenze economiche.
Massime di principio
- In sede di appello contro il rigetto di una richiesta di sostituzione della misura cautelare il Tribunale del riesame non è tenuto a riesaminare integralmente il quadro indiziario, ma a valutare se gli 'elementi nuovi' siano idonei a incidere sul quadro cautelare.
- Circostanze come giovane età, prima esperienza detentiva, confessione o offerta risarcitoria non sono automaticamente elementi di novità decisivi: devono essere realmente idonee a modificare la valutazione del pericolo di reiterazione.
- La gravità del reato, la violenza della condotta, precedenti pertinenti e comportamenti successivi minacciosi possono legittimare la permanenza della custodia in carcere per esigenze specialpreventive anche se sono state proposte misure meno afflittive.
- Il controllo elettronico è strumento utile per segnalare violazioni, ma da solo non è considerato idoneo a impedire atti violenti o a neutralizzare una elevata propensione criminale; pertanto non sempre può sostituire la custodia cautelare.
- In Cassazione il ricorso che si limiti a riproporre gli stessi argomenti già valutati e ritenuti inefficaci dal giudice di merito, senza specificare vizi logici o giuridici manifesti, è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; l'esito non incide automaticamente sulla detenzione salvo diversa decisione.
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