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Sentenza

Sentenza n. 927/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1374/2024 del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente all’assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero all’erogazione di buoni elettronici per complessivi euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione. Nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva attivato la Carta né emesso i buoni. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la prescrizione delle modalità attuative e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, poiché era provato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli esecutivi attuabili mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. L’Amministrazione, costituitasi con atto di mera forma, non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l’adempimento. Il ricorso è stato quindi accolto: il Ministero è stato ordinato di attribuire la Carta elettronica per gli anni indicati, per complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di subdelega e con ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 550,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce il fondamento normativo del beneficio della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato dalla sentenza ottemperanda ai fini del riconoscimento degli interessi o della rivalutazione sulle somme dovute.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione costituisce presupposto per l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di attuare mediante il giudizio di ottemperanza le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario può costituire titolo per il giudizio amministrativo di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di attribuzione o di pagamento.
  • L’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile, per l’esecuzione di una sentenza di condanna, quando siano comprovati il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione è gravata dall’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento del comando giudiziale; in mancanza di elementi idonei a provare l’esecuzione, il ricorso deve essere accolto.
  • Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine ultimativo, precisando le modalità concrete di adempimento e nominando già nella sentenza un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta individuando l’organo amministrativo ratione muneris competente, con facoltà di subdelega degli adempimenti esecutivi e fissazione di un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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