Sentenza n. 4719/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - Della nota prot. n. nota. 0044918 del 08.11.2024 del Ministero del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con il quale l'Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Spagna, rigettando l'istanza da quest’ultima presentata ed acquisita al protocollo MIM n. 16010 del 22/04/2022; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un titolo formativo spagnolo relativo all’assistenza educativa per alunni con bisogni educativi specifici
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che aveva rigettato la domanda di riconoscimento, presentata ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 e della direttiva 2005/36/CE, del titolo conseguito presso un’università spagnola. Il Ministero aveva ritenuto ostativa la natura di “titolo proprio” dell’università, non ufficiale e non abilitante nell’ordinamento spagnolo, e aveva comunque svolto un raffronto tra il percorso estero e quello italiano di specializzazione sul sostegno, ravvisando una sostanziale diversità dei programmi e incolmabili differenze tra i percorsi. La ricorrente ha dedotto plurime violazioni della disciplina procedimentale e della normativa nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché eccesso di potere e difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare concretamente l’intero complesso delle competenze acquisite e considerare l’adozione di misure compensative.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, disponendo il riesame dell’istanza. Il Collegio ha ritenuto illegittimo il rigetto fondato, in via principale, sulla distinzione tra titoli ufficiali e titoli propri: tale distinzione non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di svolgere una valutazione concreta e comparativa del percorso formativo, alla luce dei principi europei e delle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Il Ministero deve verificare, previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, il contenuto effettivo della formazione svolta, considerando l’insieme delle competenze, conoscenze e capacità acquisite e valutando, ove necessario, l’imposizione di misure compensative. Anche il raffronto svolto nel provvedimento è stato ritenuto inadeguato: la conclusione circa la radicale e incolmabile diversità dei percorsi risultava apodittica e scarsamente motivata, poiché non spiegava perché eventuali ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio non potessero colmare le differenze rilevate. Il TAR ha richiamato anche i principi derivanti dagli artt. 45 e 49 TFUE, secondo cui, fuori dall’ambito applicativo della direttiva 2005/36/CE, l’autorità nazionale deve prendere in considerazione diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza pertinente, confrontandoli con le conoscenze e qualifiche richieste dall’ordinamento nazionale. Gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono di riconoscere automaticamente un titolo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato membro d’origine, ma consentono allo Stato ospitante di tenerne conto nella valutazione comparativa. Le spese sono state compensate per i contrasti giurisprudenziali sulla materia.
Norme richiamate
d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Disciplina nazionale di attuazione della direttiva 2005/36/CE, applicabile alla domanda di riconoscimento della formazione professionale conseguita all’estero.
direttiva 2005/36/CE
Impone una valutazione sostanziale e comparativa della formazione e consente l’adozione di misure compensative quando sussistano differenze tra il percorso estero e quello richiesto nello Stato ospitante.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Costituisce la base per l’adozione di misure compensative, quali attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, ove necessarie a colmare le differenze formative.
art. 45 TFUE
Tutela la libera circolazione dei lavoratori e, nei casi non rientranti nella direttiva 2005/36/CE, impone una valutazione comparativa dei titoli, delle certificazioni e dell’esperienza pertinente dell’interessato.
art. 49 TFUE
Tutela la libertà di stabilimento e concorre a fondare l’obbligo dell’autorità nazionale di esaminare comparativamente le qualifiche e l’esperienza rilevanti per l’accesso alla professione.
L. n. 517 del 1977
Richiamata per descrivere la funzione dell’insegnante di sostegno, caratterizzata da competenze didattiche e psico-pedagogiche finalizzate all’integrazione e agli interventi individualizzati.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una formazione professionale conseguita in un altro Stato membro, l’Amministrazione non può rigettare la domanda soltanto perché il titolo è qualificato nello Stato d’origine come “titolo proprio”, non ufficiale o non abilitante; deve esaminare concretamente il contenuto della formazione e la sua idoneità, totale o parziale, a soddisfare i requisiti professionali nazionali.
- La valutazione del titolo estero deve considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, mediante un raffronto effettivo con la formazione richiesta dall’ordinamento nazionale, corredato da istruttoria e motivazione adeguate.
- Quando emergono differenze tra la formazione estera e quella nazionale, l’Amministrazione deve verificare se esse siano colmabili mediante misure compensative proporzionate, quali attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, prima di concludere per il diniego del riconoscimento.
- La mera affermazione della sostanziale o radicale diversità dei programmi formativi non è sufficiente a legittimare il diniego: il provvedimento deve spiegare in concreto le differenze rilevanti e perché esse non siano superabili mediante misure compensative.
- Anche quando la direttiva 2005/36/CE non sia direttamente applicabile, gli artt. 45 e 49 TFUE impongono alle autorità dello Stato ospitante di valutare comparativamente diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza pertinente dell’interessato rispetto alle conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale.
- Gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono il riconoscimento automatico di un titolo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato membro d’origine, ma non impediscono allo Stato ospitante di prenderlo in considerazione nell’ambito della valutazione comparativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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