Sentenza n. 10077/2026 - Roma, Sezione 3
per l’accertamento e la declaratoria, - dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (e, in particolare, dalla Commissione tecnica PNRR/PNIEC) a fronte dell’istanza di VIA presentata il 9 luglio 2024 per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico denominato “Cartesio” di potenza pari a 43,07 MW e delle relative opere di connessione alla RTN nei comuni di Ascoli Satriano (FG), Candela (FG) e Melfi (PZ); nonché ove occorra ed in subordine per l’accertamento e la declaratoria della natura soprassessoria o previa conversione del rito per l’annullamento della nota prot. n. 52454 del 10 marzo 2026 del MASE; e in ogni caso per la condanna, dell’Amministrazione resistente a concludere il procedimento, con la nomina di un Commissario ad acta che provveda in caso di sua perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza di VIA del 9 luglio 2024 relativa a un impianto agrivoltaico da 43,07 MW; in subordine, nota ministeriale del 10 marzo 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e in particolare della Commissione tecnica PNRR/PNIEC, rispetto all’istanza di VIA presentata il 9 luglio 2024 nell’ambito del PUA per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico denominato “Cartesio”, di potenza pari a 43,07 MW, e delle opere di connessione alla RTN nei comuni di Ascoli Satriano, Candela e Melfi. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 1, 2 e 6 della l. 241/1990, degli artt. 8, 23 e 25 del d.lgs. 152/2006, nonché della normativa europea richiamata, sostenendo che il progetto rientrasse tra quelli PNRR/PNIEC soggetti alla disciplina acceleratoria dell’art. 25 del d.lgs. 152/2006. In particolare, ha lamentato il superamento dei termini perentori previsti per l’espressione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la predisposizione dello schema di provvedimento e l’adozione del provvedimento finale di VIA. La fase di consultazione pubblica, avviata il 16 dicembre 2024, si era conclusa il 28 agosto 2025, senza che fosse adottato il provvedimento finale. La nota del 10 marzo 2026, con cui il Ministero aveva comunicato di avere trasmesso la documentazione alla Commissione competente per l’istruttoria tecnica, è stata contestata in subordine come atto meramente soprassessorio e privo di effettivo contenuto provvedimentale. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile l’art. 25 del d.lgs. 152/2006, in quanto il progetto è riconducibile ai progetti di cui all’art. 8, comma 2-bis, del medesimo decreto, inclusi nell’Allegato I-bis e attuativi del PNRR/PNIEC. Il Collegio ha rilevato che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC deve esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro il termine previsto dalla legge, mentre il provvedimento di VIA deve essere adottato nei successivi trenta giorni, previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura entro il termine stabilito. Tutti i termini del procedimento VIA sono qualificati come perentori. Il loro superamento integra l’illegittimità dell’inerzia, senza che la mancata espressione di pareri o l’eventuale dissenso degli enti coinvolti possano eliminare l’obbligo dell’Amministrazione di adottare una decisione espressa. La nota del 10 marzo 2026 è stata qualificata come mera comunicazione interna al procedimento, priva di contenuto provvedimentale e quindi inidonea a concludere il procedimento. Il carico di procedimenti pendenti presso le Amministrazioni è stato ritenuto una questione organizzativa interna, non idonea a giustificare il superamento dei termini perentori né a ricadere a danno del privato. Il TAR ha dichiarato l’illegittimità del silenzio e ordinato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concludere il procedimento con un atto espresso e motivato, senza vincolo sul contenuto, entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, previo esperimento degli eventuali rimedi previsti per superare dissensi o ritardi delle altre Amministrazioni coinvolte. La nomina del commissario ad acta è stata differita: potrà essere disposta, su istanza di parte, solo in caso di ulteriore inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato, anche in ragione della discrezionalità tecnica implicata dalla valutazione VIA. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre rimborso forfettario e accessori.
Norme richiamate
art. 25 d.lgs. 152/2006
Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione [...] si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione [...] predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni [...] adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto [...] del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni.
La disposizione stabilisce termini speciali e perentori per la conclusione dei procedimenti VIA relativi ai progetti PNRR/PNIEC; il loro superamento non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di adottare un provvedimento espresso.
art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006
In caso di inerzia nella conclusione del procedimento [...] il titolare del potere sostitutivo [...] provvede all’adozione dell’atto omesso entro i successivi trenta giorni.
La norma prevede strumenti sostitutivi per superare l’inerzia delle Commissioni, del Ministero competente o il ritardo nel rilascio del concerto ministeriale.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori.
La perentorietà dei termini rafforza l’obbligo di conclusione tempestiva del procedimento e impedisce di giustificare il ritardo con mere carenze organizzative interne.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) [...] e [...] attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis.
La disposizione individua la categoria di progetti sottoposta alla competenza e alla scansione temporale speciale della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.
art. 2 l. 241/1990
Impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso e disciplina il potere sostitutivo in caso di inerzia.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Consente, nell’azione avverso il silenzio, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento dell’Amministrazione.
art. 2, comma 8, l. 241/1990
Il TAR dispone l’adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla norma al passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- Nei procedimenti di VIA relativi a progetti PNRR o PNIEC rientranti nell’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006, i termini stabiliti dall’art. 25 del medesimo decreto per l’attività della Commissione tecnica, per l’acquisizione del concerto e per l’adozione del provvedimento finale sono perentori e vincolano l’Amministrazione alla conclusione tempestiva del procedimento.
- La mancata espressione nei termini dei pareri previsti, così come l’eventuale contenuto negativo o dissenziente degli stessi, non elimina l’obbligo dell’Amministrazione competente di adottare un provvedimento espresso e motivato di VIA.
- Una comunicazione con cui l’Amministrazione rappresenta il trasferimento della documentazione agli organi competenti per l’istruttoria, senza adottare una determinazione conclusiva, costituisce una mera comunicazione interna e non è idonea a definire il procedimento né a superare l’inerzia.
- Il numero elevato di procedimenti pendenti o altre difficoltà organizzative interne non giustificano il superamento di termini perentori e non possono essere fatti ricadere a danno del privato che abbia presentato l’istanza.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato con un atto espresso e motivato, senza vincolare il contenuto della decisione quando residui discrezionalità tecnica.
- La nomina del commissario ad acta può essere differita e disposta, su istanza di parte, solo dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione per provvedere, quando l’attività da svolgere implica valutazioni tecniche discrezionali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1232/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1224/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1225/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1228/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1229/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1230/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →