Cassazione Penale, Sentenza n. 18731/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP. Il ricorrente lamentava violazione di legge per non aver valutato gli elementi sintomatici della pericolosità sociale necessari ai fini dell'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., e per non avere tenuto conto del notevole lasso di tempo (circa due anni) intercorso dai fatti, che avrebbe giustificato la revoca o l'attenuazione della misura cautelare
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza del Tribunale del riesame. Ha ritenuto che la gravità e la ramificazione transnazionale dell'organizzazione criminale, il ruolo non secondario attribuito a Jaman Suroj, le intercettazioni e l'ammissione di responsabilità resa da Raffaele Nappi corroborassero la sussistenza dell'elevata pericolosità sociale. Il periodo temporalmente trascorso è stato valutato recessivo alla luce delle emergenze investigative (pregiudizi penali precedenti, attualità del rischio di recidiva indicata dall'ultimo 'click day' del 05.02.2025), sicché non sussistono elementi di novità tali da richiedere revoca o attenuazione della misura domiciliare
Norme richiamate
art. 416 c.p.
primo, secondo, quinto e sesto comma
Utilizzato per contestare l'associazione per delinquere: il giudice ha ritenuto che l'indagato facesse parte di un'organizzazione criminale strutturata e coordinata finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
art. 110 c.p.
Usato in correlazione ad altri reati per configurare la partecipazione a reati commessi da più persone (concorso morale e materiale)
art. 483 c.p.
Richiamato in relazione all'uso/produzione di documentazione falsa presentata per ottenere permessi di soggiorno; integrato nel quadro del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
d.lgs. 26 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 5
Riferimento normativo specifico in materia di immigrazione: impiegato per qualificare le condotte dirette a ottenere permessi di soggiorno attraverso dichiarazioni/documentazione false
art. 274 c.p.p.
Norma centrale per la valutazione delle esigenze cautelari: applicata per giustificare la misura cautelare in ragione dell'elevata pericolosità sociale, della transnazionalità dell'organizzazione e del ruolo rilevante svolto dall'indagato
Massime di principio
- La sussistenza di esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p. si valuta considerando non solo il tempo trascorso dai fatti ma la complessiva gravità, la ramificazione soggettiva e l'attualità del pericolo di recidiva: la mera distanza temporale è recessiva se emergono elementi concreti di pericolo attuale
- L'appartenenza a un'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e il ruolo funzionale nell'organizzazione sono fattori fortemente rilevanti per la conferma di misure cautelari
- Le intercettazioni e le dichiarazioni di coindagati (es. ammissioni di responsabilità) costituiscono elementi indiziari importanti; la loro interpretazione è rimessa al giudice di merito e la Cassazione non le rivede se non per manifesta illogicità o irragionevolezza
- Un provvedimento cautelare non va annullato in sede di legittimità per una diversa valutazione probatoria ordinaria: il sindacato della Cassazione è limitato ai profili di legittimità e alla congruità motivazionale
- Pregiudizi penali pregressi e indizi di attualità dell'attività criminosa (es. eventi recenti collegati all'indagine) rafforzano la legittimità della misura cautelare nonostante il tempo intercorso dai fatti originari
- Per ottenere attenuazione o revoca della misura cautelare è necessario produrre elementi di novità processuale concreti che mettano in dubbio la sussistenza delle esigenze cautelari, non bastano valutazioni meramente prospettiche o favorevoli all'imputato
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