Cassazione Penale, Sentenza n. 16970/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. e, in subordine, rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., con la deduzione che la dichiarazione di assenza era erronea in quanto l'imputato non avrebbe avuto effettiva conoscenza del giudizio di secondo grado. Si osservava che la notifica al difensore risulta eseguita il 16 giugno 2020 e che l'attestazione di irreperibilità al domicilio dichiarato è del 25 giugno 2020, per cui sarebbe mancata la prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che non fosse provata un'incolpevole mancata conoscenza del procedimento: Voccia aveva ricevuto notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, era comparso nel dibattimento di primo grado e aveva nominato un difensore di fiducia che ha proposto appello e lo ha assistito anche in secondo grado. Non si è configurato caso fortuito o forza maggiore che impedisse la conoscenza del processo e l'assenza è stata considerata derivante da una colpevole mancata conoscenza. È stata inoltre ritenuta regolare la procedura di notifica per l'appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
Disciplina della restituzione nel termine per impugnare le sentenze contumaciali; qui richiamato nel quadro della valutazione della conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma relativa alla rescissione del giudicato per difetto di conoscenza del processo; la Corte richiede la prova dell'incolpevole mancata conoscenza per aprire la rescissione.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Regola la dichiarazione di assenza dell'imputato e riferisce al concetto di conoscenza del procedimento; la Corte interpreta che la verifica della conoscenza deve considerare tutto il procedimento e impone un onere di diligenza per l'imputato che abbia consapevolezza dell'esistenza del processo.
legge 28 aprile 2014, n. 67, art. 11, comma 6
Modifica normativa che ha rafforzato le garanzie per l'imputato in absentia imponendo la verifica dell'incolpevole mancata conoscenza dell'esistenza del procedimento quale presupposto per annullare o rescindere il processo celebrato in sua assenza.
art. 368 cod. pen.
Norma del codice penale relativa al reato per cui Voccia è stato condannato; richiamata nella descrizione del fatto giudicato (la sentenza di merito aveva inflitto la condanna per questo articolo).
Massime di principio
- Per ottenere la restituzione del termine o la rescissione del giudicato per sentenza pronunciata in assenza, l'imputato deve provare una incolpevole mancata conoscenza dell'esistenza del procedimento, non la sola mancata ricezione di un singolo atto.
- L'effettiva conoscenza si riferisce alla vocatio in iudicium e alla consapevolezza della pendenza del procedimento; se l'imputato ha partecipato a fasi precedenti o ha nominato difensore che ha svolto atti processuali, sussiste un onere di diligenza che può escludere l'incolpevolezza.
- La regolarità delle notificazioni al domicilio dichiarato e l'accertata irreperibilità in quel domicilio possono legittimare la dichiarazione di assenza.
- La notifica al difensore e l'esercizio di facoltà difensive da parte di quest'ultimo sono elementi rilevanti per valutare la conoscenza del processo da parte dell'imputato.
- L'onere probatorio grava sul ricorrente: deve dimostrare che circostanze straordinarie, caso fortuito o forza maggiore abbiano impedito la conoscenza del procedimento; in loro assenza la mancata conoscenza è presumibilmente colpevole.
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