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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17660/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiati)

La controversia

Le originarie attrici avevano agito contro il Comune per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza della caduta di un albero esistente sulla pubblica strada. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; in appello, però, la Corte territoriale aveva dichiarato improcedibile l'impugnazione perché la costituzione delle appellanti era stata ritenuta tardiva: secondo la sentenza impugnata, la citazione in appello era stata notificata il 21 novembre 2014 e l'iscrizione a ruolo era avvenuta il 4 dicembre 2014, oltre il termine di legge. Con il ricorso per cassazione le soccombenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per travisamento della prova e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2700 c.c., sostenendo che la notificazione si era perfezionata il 25 novembre 2014, come risultante dall'avviso di ricevimento; 2) omesso esame di un fatto decisivo emergente dalla relata di notifica e dall'avviso di ricevimento; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., per avere la Corte d'appello fatto decorrere il termine di costituzione dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e non dal perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, esaminandoli congiuntamente, i tre motivi di ricorso. Ha ribadito che, ai fini della costituzione dell'appellante, il termine ex art. 347 c.p.c. decorre dal perfezionamento della notificazione dell'atto di appello nei confronti del destinatario, e non dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, che rileva solo per la tempestività dell'impugnazione. Nel caso concreto, dalla relata e dall'avviso di ricevimento risultava che la notifica si era perfezionata il 25 novembre 2014, sicché il deposito per l'iscrizione a ruolo del 4 dicembre 2014 era tempestivo. La declaratoria di improcedibilità è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione, cui è stata demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare il preteso travisamento della prova da parte del giudice di merito; non viene però affermata una specifica regola autonoma nella decisione oltre al rilievo sull'errore percettivo e probatorio

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione della prova documentale e al dedotto travisamento della documentazione di notifica

  • art. 2700 c.c.

    richiamato per attribuire efficacia probatoria privilegiata all'avviso di ricevimento e alla relata di notifica

  • art. 165 c.p.c.

    letto in combinato con l'art. 347 c.p.c. per affermare che il termine di costituzione decorre dal perfezionamento della notifica verso il destinatario

  • art. 347 c.p.c.

    il termine per la costituzione in appello decorre dal perfezionamento della notificazione dell'atto di impugnazione nei confronti del destinatario; la sua violazione comporta improcedibilità

  • art. 348 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nella censura difensiva

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della lettura delle norme processuali in modo conforme al diritto di difesa

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo quanto alla trattazione camerale e al deposito dell'ordinanza

Massime di principio

  • Ai fini della costituzione dell'appellante, il termine stabilito dall'art. 347 c.p.c. decorre dal momento in cui la notificazione dell'atto di appello si perfeziona nei confronti del destinatario, non dal momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
  • La consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario rileva per la tempestività della proposizione dell'impugnazione, ma non per individuare il dies a quo del termine di costituzione in giudizio dell'impugnante.
  • La regola della scissione degli effetti della notificazione opera solo quando occorra evitare un pregiudizio per il notificante derivante dal ritardo imputabile alla fase sottratta alla sua disponibilità; non si applica, invece, quando il termine processuale decorre proprio dall'avvenuto perfezionamento della notifica.
  • Se la notificazione dell'atto di appello si perfeziona entro una certa data e l'iscrizione a ruolo avviene entro il termine decorrente da tale perfezionamento, la costituzione dell'appellante è tempestiva e non può essere dichiarata improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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