Cassazione Civile, Ordinanza n. 25040/2021 del 16/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (avvocati)
La controversia
La lite riguarda l'elezione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari per il quadriennio 2019-2022. Il CNF aveva accolto il reclamo di alcuni avvocati contro il verbale della commissione elettorale, annullando in parte la proclamazione e dichiarando l'ineleggibilità di tre candidati eletti, ritenendo che avessero già svolto due mandati consecutivi ultrabiennali e che, quindi, l'ulteriore candidatura integrasse il divieto del terzo mandato consecutivo previsto dalla l. n. 113/2017. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 3 l. n. 113/2017, dell'art. 11-quinquies d.l. n. 135/2018 e della sentenza Corte cost. n. 173/2019, sostenendo che il mandato svolto dal febbraio 2015 al settembre 2017, essendo inferiore a due anni, avrebbe interrotto la consecutività e reso ammissibile una nuova candidatura; (2) censura per eccesso di potere, erroneità della motivazione e dei fatti, riproponendo la stessa tesi; (3) violazione dell'efficacia ex tunc dell'annullamento e del giudicato, nonché dell'art. 17, comma 4, l. n. 113/2017, assumendo che l'annullamento delle precedenti elezioni per il quadriennio 2015-2018 facesse venir meno la rilevanza di quel mandato ai fini del divieto; (4) ulteriore censura per eccesso di potere e erronea valutazione dei fatti, ancora sul medesimo punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati sia i motivi relativi al terzo mandato consecutivo sia quelli fondati sugli effetti dell'annullamento delle precedenti elezioni. In particolare, ha affermato che il divieto di cui all'art. 3, comma 3, l. n. 113/2017 si applica anche ai mandati espletati solo in parte prima della sua entrata in vigore, salvo la diversa regola del comma 4 per i mandati inferiori ai due anni; tuttavia, un terzo mandato consecutivo di durata infrabiennale non può valere a interrompere la consecutività, perché ciò contrasterebbe con la ratio della norma, volta a favorire il ricambio e a impedire la cristallizzazione delle cariche. Quanto al mandato 2015-2018, ha ritenuto che l'art. 17, comma 4, della l. n. 113/2017 salvi gli atti compiuti dal consiglio poi annullato e, quindi, anche il mandato già svolto ai fini della valutazione dell'ineleggibilità. Il ricorso è stato respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 12 luglio 2017, n. 113
i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi
Il divieto di terzo mandato consecutivo si applica anche ai mandati svolti solo in parte prima dell'entrata in vigore della legge, se ricorrono i presupposti individuati dalla giurisprudenza e dalla norma di interpretazione autentica.
art. 3, comma 4, l. 12 luglio 2017, n. 113
Dèi mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto
I mandati inferiori a due anni sono esclusi dal computo dei mandati rilevanti per il divieto, ma la Corte esclude che un terzo mandato infrabiennale possa comunque spezzare la consecutività.
art. 11-quinquies, comma 1, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, conv. con modif. in l. 11 febbraio 2019, n. 12
si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore
La norma di interpretazione autentica conferma che nel computo dei mandati rilevano anche quelli parzialmente svolti prima dell'entrata in vigore della l. n. 113/2017, compresi quelli iniziati sotto il regime della l. n. 247/2012.
art. 17, comma 3, l. 12 luglio 2017, n. 113
la durata dei consigli dell'ordine ... è stabilita comunque alla scadenza del 31 dicembre 2018, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge
La disciplina transitoria non deroga al limite dei mandati consecutivi previsto dall'art. 3.
art. 17, comma 4, l. 12 luglio 2017, n. 113
Restano comunque salvi gli atti compiuti dai consigli rimasti in carica ... fermi gli effetti del giudicato
La salvezza degli atti compiuti implica anche la conservazione del mandato già espletato fino all'annullamento, rilevante ai fini della valutazione dell'ineleggibilità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito della memoria in vista della camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di elezione dei consigli degli ordini forensi, il divieto di terzo mandato consecutivo va interpretato in modo coerente con la sua funzione di garantire il ricambio degli organi e prevenire la stabilizzazione delle cariche.
- Ai fini del computo dei mandati ostativi alla rinnovata candidatura, devono essere considerati anche i mandati espletati solo in parte prima dell'entrata in vigore della disciplina, se la norma di interpretazione autentica lo prevede espressamente.
- Un mandato successivo svolto per durata inferiore al biennio non può essere utilizzato per eludere il limite del terzo mandato consecutivo, quando la sua considerazione come elemento interruttivo frustri la ratio anti-cristallizzazione della norma.
- La salvezza degli atti compiuti da un consiglio poi annullato può comportare la rilevanza del mandato già svolto ai fini del giudizio sull'ineleggibilità nelle tornate successive.
- Le censure di erronea motivazione o di eccesso di potere non possono superare una ricostruzione normativa corretta quando la decisione impugnata si conformi alla disciplina transitoria e alla norma di interpretazione autentica applicabili.
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