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Sentenza

Sentenza n. 1641/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Milano, datato 09.12.2021 e notificato in data 27.08.2022 avente ad oggetto la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo M983460, nonché di tutti gli atti connessi e/o consequenziali.

Giustizia amministrativa202202913

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto della Provincia di Milano del 9 dicembre 2021, notificato il 27 agosto 2022, con cui era stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Nel corso del giudizio ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, rappresentando che gli era stato rilasciato un nuovo permesso di soggiorno, con scadenza all'11 settembre 2026, e insistendo per la condanna dell'amministrazione alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, in ragione del rilascio, nelle more del giudizio, di un nuovo permesso di soggiorno. Non è stata dichiarata la cessata materia del contendere, poiché il nuovo permesso non corrispondeva a quello oggetto di impugnazione. La richiesta di porre le spese a carico dell'amministrazione è stata respinta: il Collegio ha ritenuto giustificata la compensazione integrale delle spese, non potendosi desumere dal solo rilascio del nuovo titolo l'illegittimità dell'atto prefettizio impugnato.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il rilascio, nelle more del giudizio, di un nuovo titolo di soggiorno può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento del precedente provvedimento di revoca, rendendo il ricorso improcedibile.
  • Il rilascio di un nuovo titolo di soggiorno non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere quando il nuovo titolo non coincide con quello oggetto di impugnazione.
  • Il solo rilascio di un nuovo permesso di soggiorno, non coincidente con quello precedentemente revocato, non consente di presumere l'illegittimità del provvedimento prefettizio impugnato né impone, per ciò solo, la condanna dell'amministrazione alle spese; in tale situazione è giustificata la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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